La configurabilità della circostanza aggravante “metodo mafioso” è subordinata alla sussistenza di condotte specificamente evocative di forza intimidatrice, derivanti dal vincolo associativo, idonee a determinare una condizione di assoggettamento ed omertà.
Così ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 42818 depositata il 13 ottobre 2014. Il fatto. La Corte d’appello di Napoli con sentenza, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale, ha condannato gli imputati per tentata violenza privata in danno di tre vittime per avere, con minaccia, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i tre a lasciare il quartiere Sanità di Napoli, al fine di non avere concorrenti nello spaccio di stupefacenti. Ha escluso l’aggravante di cui all’articolo 7 l. numero 203/1991, riconosciuta invece dal primo giudice. Le condotte specificamente evocative di forza intimidatrice. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli. Il Pubblico Ministero lamentava l’erronea applicazione dell’articolo 7 l. numero 203/1991 deducendo che la Corte d’appello non ha tenuto conto dei rapporti di una delle vittime col clan L. R., che tendeva a sostituirsi al clan M. rapporti che spiegano l’intimazione rivolta dagli imputati alle vittime e ne svelano la finalità volta ad avvantaggiare il clan emergente nella lotta per il predominio. Che non abbia, inoltre, tenuto conto delle modalità concrete dell’intimazione, già di per sé integrante il metodo mafioso. È intervenuta la Corte dichiarando errata l’affermazione che il metodo mafioso sia desumibile dalla stessa natura della intimidazione e della minaccia, sostenendo che la configurabilità della circostanza aggravante di cui all’articolo 7 l. numero 203/1991, nella forma del metodo mafioso, è subordinata alla sussistenza, nel caso concreto, di condotte specificamente evocative di forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, e non dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce, idonee a determinare una condizione di assoggettamento ed omertà. Il ricorso del Pubblico Ministero, non tenendo conto degli indirizzi giurisprudenziali affermatisi in tema di aggravante mafiosa, deve pertanto essere rigettato.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 giugno – 13 ottobre 2014, numero 42818 Presidente Savani – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 9/11/2012, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale, ha condannato S.S., G.V. e D.C. G. per tentata violenza privata in danno di D.V.A., D.V.S. e D.V.V. per avere, con minaccia, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i tre soprannominati a lasciare il quartiere Sanità di Napoli, al fine di non avere concorrenti - in zona - nello spaccio di stupefacenti. Con la sentenza d'appello è stata esclusa l'aggravante di cui all'articolo 7 d.l. 13 maggio 1991 numero 152, conv. in l. 12 luglio 1991 numero 203, riconosciuta invece dal primo giudice il quale aveva ritenuto che la condotta fosse finalizzata ad avvantaggiare l'organizzazione camorristica costituitasi nel quartiere suddetto dopo la disgregazione del clan M. e, comunque, che i tre si fossero avvalsi delle condizioni di cui all'articolo 416/bis cod. penumero . 2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli sia S.S 2.1. II Pubblico Ministero ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 7 L. 203/91 e l'illogicità della motivazione spesa per negarla. Deduce che la Corte d'appello non ha tenuto conto dei rapporti - emergenti agli atti - di S. col clan Lo Russo, che tendeva a sostituirsi al clan M., disgregato dalle iniziative giudiziarie rapporti che spiegano l'intimazione - sopra riportata - rivolta dagli imputati alle vittime e ne svelano la finalità quella di avvantaggiare il clan emergente nella lotta per il predominio. Inoltre, che non abbia tenuto conto delle modalità concrete dell'intimazione, già di per sé integrante il metodo mafioso, perché munita di particolare forza intimidatrice. 2.22. S.S., con dichiarazione resa alla Direzione del Centro Penitenziario Secondigliano il 30/3/2013, ha proposto anch'egli ricorso per Cassazione, senza indicarne i motivi. 1. II ricorso del Pubblico Ministero è infondato e va, pertanto, rigettato. La Corte d'appello ha escluso la ricorrenza dell'aggravante dell'articolo 7 L. 203/91 sulla base della decisiva considerazione che l'intimazione rivolta al Di Vicino era del tutto generica e che non vi è prova dell'inserimento dei tre imputati in un sodalizio di stampo mafioso o che l'attività di spaccio, cui i tre erano interessati, fosse gestita da un sodalizio siffatto. Per contro, il Pubblico Ministero ricorrente insiste, rifacendosi genericamente alle risultanze processuali , sul fatto che l'attività dei tre fu posta in essere in una fase di disgregazione del clan M. e di nuovo assestamento dei poteri criminali nel quartiere Sanità di Napoli pertanto, era funzionale alle scelte delittuose dei nuovi vertici e serviva ad assicurare alla medesima organizzazione un'effettiva e solida capacità di reggenza assoluta dei territorio . Senonché, quali siano i nuovi vertici non è detto in ricorso, né è spiegato quale sia l'organizzazione salvo definirla genericamente mafiosa che i tre intendevano avvantaggiare. Il ricorso, in questa parte dei tutto inammissibile, si limita pertanto a evocare situazioni e finalità solo descritte e prospettate, senza addurre né provare o il travisamento della prova da parte dei giudice di merito o il mancato esame, da parte dello stesso giudice, di elementi decisivi, che avrebbero dovuto orientare diversamente il giudizio. 2. E' errata, invece, l'affermazione che il metodo mafioso sia desumibile dalla stessa natura della intimazione e della minaccia formulata, giacché, anche quando un delitto si consuma in territori dove notoria - per esperienza giudiziaria consolidata in reiterati provvedimenti giurisdizionali definitivi - è la presenza di associazioni criminali di tipo mafioso, la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del d.l. numero 152/91 conv. con l. numero 203/91, nella forma dell'avvalersi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis c.p. , ovvero dei metodo mafioso , è subordinata alla sussistenza, nel caso concreto, di condotte specificamente evocative di forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, e non dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce, anche in concorso, idonee a determinare una condizione di assoggettamento ed omertà Cassazione penale, sez. VI, 23/09/2010, numero 37030 . 3. II ricorso del Pubblico Ministero non individua, pertanto, nell'ambito della sentenza impugnata, concreti passaggi argomentativi affetti dal vizio di illogicità, né tiene conto degli indirizzi giurisprudenziali affermatisi in tema di aggravante mafiosa per questo va rigettato. 4. E' inammissibile, invece, il ricorso di S., che è stato proposto senza la formulazione di motivi, nemmeno successivamente specificati. Consegue a tanto, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in € 500. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di S.S. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500 a favore della Cassa delle ammende rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 19/6/2014.