Minore abbandonato dalla madre: situazione psicologica precaria. Permesso di soggiorno ‘straordinario’ per il padre

Confermata la legittimità della richiesta avanzata dall’uomo. Fondamentale è la tutela del bambino, messo a dura prova dall’allontanamento della madre. Obbligarlo a tornare nel Paese d’origine del genitore gli toglierebbe anche la speranza di un recupero del rapporto colla figura materna.

Situazione davvero difficile per il minore straniero, nato in Italia da poco ha perso il rapporto con la madre, andata via di casa, e il suo unico punto di riferimento è il padre. E i precari equilibri del bambino rischiano di saltare in aria definitivamente, se davvero fosse costretto a tornare nel Paese d’origine. Per questo, è da accogliere la richiesta, presentata dal genitore, per un permesso di soggiorno ‘straordinario’. Cassazione, ordinanza n. 24541, sezione Sesta Civile, depositata oggi Rapporti . Proprio lo ‘spettro’ dei problemi psicologici del bambino aleggia sulla richiesta presentata dal cittadino straniero per ottenere un permesso di soggiorno giustificato dalle esigenze di tutela del figlio minore . Ebbene, quello ‘spettro’ è assolutamente concreto, secondo i giudici, i quali ritengono necessario preservare il rapporto parentale del minore col padre, unico genitore che si occupa del bambino dopo l’allontanamento della madre . Senza dimenticare, poi, che costituirebbe grave nocumento psicofisico lo sradicamento del bambino dall’Italia, anche alla luce del suo percorso scolastico e del relativo inserimento nel tessuto sociale . Da accogliere, quindi, la richiesta di permesso di soggiorno . Equilibrio . A contestare la decisione, ‘firmata’ dai giudici del Tribunale della Corte d’Appello, è il Procuratore Generale, il quale, in sostanza, sostiene, col ricorso in Cassazione, che il ritorno nel Paese d’origine – il Ghana – col padre può rappresentare una soluzione positiva per il minore, che vedrebbe preservata la sua attuale situazione familiare . Ma tale visione viene fatta a pezzi dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali si richiamano, fondamentalmente, alla difficile situazione psicologica vissuta dal bambino, traumatizzato dall’allontanamento della madre e desideroso, come logico, di ‘recuperare’ il rapporto colla figura materna. Questi elementi sono cruciali, secondo i giudici della Cassazione, per valutare negativamente l’ipotesi di un trasferimento in Ghana del bambino, seppur assieme alla figura paterna. Soprattutto perché il ritorno nel Paese d’origine del padre – e quindi l’addio all’Italia – vorrebbe dire perdere definitivamente la possibilità di recuperare il rapporto con la madre, e vedere alterato un equilibrio già precario. Per queste ragioni, è da considerare legittima, e giusta, la concessione del permesso di soggiorno al padre del minore.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 9 luglio – 30 ottobre 2013, n. 24541 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che in data è stata 27 maggio - 3 giugno 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta 1. Con decreto, del 7 maggio 2010 il Tribunale per i minorenni di Trieste ha accolto il ricorso ex art. 31 del decreto 1egislativo n. 286/1998 proposto da F.A.M. per ottenere un permesso di soggiorno giustificato dalle esigenze di tutela del figlio minore C. nato il 7 agosto 2005 in Italia. Il Tribunale ha motivato l'accoglimentodella richiesta con l’esigenza di preservare il rapporto parentale del minore con il padre, unico genitore che si occupa del bambino dopo l'allontanamento della madre. 2. Il P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Trieste ha impugnato tale provvedimento ritenendo insussistenti quelle esigenze indilazionabili per il minore, richieste dal citato articolo 31 del dlgs. n. 286/1998, che giustificano la presenza del genitore in Italia. 3. La Corte di appello, con provvedimento del 19 luglio - 7 agosto 2012 ha respinto il reclamo rilevando che non appare conforme all'interesse deh minore, ma anzi costituirebbe un grave nocumento al suo sviluppo psico-fisico, il suo sradicamento dal nostro paese che comporterebbe l'interruzione del percorso scolastico del piccolo C. e del correlativo inserimento nel tessuto sociale in un momento di grave difficoltà per la perdita della presenza materna che verrebbe in questo momento ad assumere un carattere definitivo. 4. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste che ritiene insussistenti nella specie i gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore in quanto il minore verrebbe, per effetto del diniego della richiesta di permesso di soggiorno, proposta da parte del padre, a trasferirsi insieme al padre nel suo paese di origine preservando la sua attuale situazione familiare anche in considerazione del carattere del tutto astratto che assume allo stato l'ipotesi del recupero del rapporto con la madre. 5. Non svolge difese F.A.M. 6. Il ricorso esprime delle censure alla motivazione della Corte di appello che non appaiono fondate in quanto la Corte ha sostanzialmente rimarcato che il minore, costretto a una difficile situazione psicologica dall'allontanamento della madre, verrebbe con il suo trasferimento in Ghana a perdere definitivamente la possibilità di recuperare il rapporto con la figura materna e affronterebbe in condizioni di evidente difficoltà lo sradicamento dal paese in cui è nato e ha iniziato il suo percorso scolastico. 7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso. Ritenuto che la Corte condivide pienamente tale relazione e pertanto il ricorso deva essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.