Il sequestro preventivo non è sempre uguale

Le diverse motivazioni, che portano a richiedere il sequestro preventivo di somme derivanti da illeciti, devono essere motivate dal Tribunale, che non può prescindere dal verificarne i presupposti.

Con la sentenza n. 39270 del 23 settembre 2013, la VI sezione Penale della Corte di Cassazione, sottolinea come le differenti forme di sequestro preventivo, debbano essere motivate nei presupposti, pertanto, il Tribunale non può prescindere dal verificarne in concreto la sussistenza. Il caso. Il Tribunale di Lecce aveva confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Lecce che, in data 24 novembre 2011, aveva convalidato il sequestro preventivo delle somme depositate sul conto corrente dell’indagato per il reato di usura. Il Tribunale, nella propria sentenza, aveva considerato che la questione riguardante il fumus commissi delicti fosse coperta dal giudicato cautelare e che vi fossero sia i presupposti del sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., che del sequestro emesso ai sensi dell’art. 12-sexies della Legge n. 306/92. Secondo il Tribunale, i presupposti per entrambe le tipologie di sequestro preventivo consistevano nel fatto che l’imputato non aveva fornito adeguate giustificazioni alla disponibilità e provenienza di determinate somme di denaro, sproporzionate rispetto al reddito dichiarato e alla sua attività lavorativa. Gli avvocati difensori hanno proposto ricorso in Cassazione, evidenziando che l’indagato aveva prodotto delle prove sufficienti circa la legittimità della provenienza delle somme di denaro e ad escludere ogni ipotesi di sproporzione tra beni e redditi dell’indagato . Con un secondo motivo, la difesa contesta che, in riferimento al sequestro di cui all’art. 321, comma 1 c.p.p., non sia stata dimostrata l’esistenza del fumus oltre che del periculum. Da valutare i presupposti della misura cautelare. Per la Suprema Corte, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la verifica in ordine alla sussistenza del fumus fosse coperta dal giudicato cautelare, mentre avrebbe dovuto verificarne in concreto la sussistenza invece, ha affermato l’esistenza dei presupposti per entrambe le tipologie dei sequestri in maniera del tutto apodittica . Secondo la Cassazione è necessario differenziare gli accertamenti rispetto ai due tipi di sequestro, non solo per quanto concerne il fumus, ma anche in rapporto al periculum . Ne consegue che gli Ermellini accolgono il ricorso, annullano l’ordinanza del Tribunale di Lecce con rinvio per un nuovo esame. fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 luglio - 23 settembre 2013, n. 39270 Presidente Serpico – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce, quale giudice di riesame in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione della precedente ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 12 dicembre 2011, ha nuovamente confermato il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Lecce, in data 24 novembre 2011, aveva convalidato il sequestro preventivo d'urgenza delle somme depositate sul conto corrente del Banco di Napoli, filiale di , intestato a L N. , indagato del reato di usura, nonché di alcuni assegni emessi in favore dei figli N.A. ed E. . Il Tribunale, dopo aver premesso che la questione riguardante il fumus delicti debba ritenersi coperta dal giudicato cautelare per avere la sentenza di annullamento della Cassazione censurato solo la qualificazione del sequestro e la sussistenza del presupposto della sproporzione in relazione al sequestro finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-sexies legge n. 306/1992, ha ritenuto che nel caso di specie siano sussistenti i presupposti sia del sequestro preventivo ex art. 321 comma 1 c.p.p., che del sequestro emesso ai sensi del citato art. 12-sexies. In particolare, ha affermato che le somme ricevute dal N. a seguito della sua attività usuraria siano con ogni verosimiglianza ed in mancanza di contraria allegazione confluite nel suo conto corrente, per cui può ritenersi il vincolo di pertinenzialità con il reato ipotizzato inoltre, sarebbe dimostrato anche il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato dal momento che vi è stato un tentativo di dispersione di dette somme attuato attraverso l'emissione di assegni in favore dei figli. Allo stesso modo sarebbero presenti anche i presupposti per il sequestro ex art. 12-sex/es, non avendo l'indagato giustificato la provenienza del denaro, sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e alla sua attività lavorativa sul suo conto corrente risultano depositati Euro 240.709,76 a fronte di uno stipendio mensile di Euro 1.449,95. 2. Gli avvocati Antonio Savoia e Carlo Congedo, nell'interesse dell'indagato, hanno proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 12-sexies cit., in quanto l'ordinanza impugnata nel ritenere la sproporzione del denaro depositato sul conto corrente non ha tenuto conto delle giustificazioni offerte dalla difesa in particolare, si ribadisce che una parte del denaro Euro 125.000 corrisponde alla somma ricevuta da F C. a seguito dell'intervento nella procedura esecutiva a suo carico per un credito che l'indagato vantava per lavori di falegnameria eseguiti in nero , pagamento che fu eseguito dal C. dopo aver ottenuto la somma di Euro 309.072 dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Sotto un altro profilo si lamenta che il Tribunale non abbia considerato che l'indagato vive con il coniuge, senza altre persone a carico, che la moglie percepisce una pensione di Euro 800 e che stata titolare per circa venti anni di una ditta di produzione ed installazione di serramenti in legno e ferro. Si tratta di circostanze che, secondo la difesa, avrebbero dovuto condurre a riconoscere la legittimità della provenienza delle somme di denaro e ad escludere ogni ipotesi di sproporzione tra beni e redditi dell'indagato, non potendo pretendersi che questi assolva alla probatio diabolica di dimostrare la legittimità dell'intero suo patrimonio, tenuto conto che la stessa giurisprudenza della Cassazione richiede all'interessato un semplice onere di allegazione di elementi in grado di vincere la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale. In sostanza, si assume che i giudici del riesame hanno trascurato l'esame del periculum in mora omettendo ogni analisi seria sulla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito e alle attività economiche del N. In questo modo, il sequestro disposto avrebbe riguardato i risparmi dell'indagato, mentre si sarebbe potuto limitarlo al valore degli eventuali interessi o compensi usurari. Con un distinto motivo si censura l'ordinanza per avere ritenuto sussistenti i presupposti di entrambi i sequestri, condizionando il diritto della difesa che dovrebbe, da un lato, giustificare l'intero suo patrimonio, dall'altro lato, dimostrare l'inesistenza di ogni relazione tra il reato e le somme sequestrate. Infine, si contesta quanto affermato nell'ordinanza in ordine al giudicato cautelare e si assume che anche con riferimento al sequestro di cui all'art. 321 comma 1 c.p.p. non sia stato dimostrata l'esistenza del fumus oltre che del periculum . 3. Il presupposto su cui si fonda l'ordinanza impugnata, secondo cui si sarebbe formato il giudicato cautelare sul fumus , è errato, in quanto la sentenza della Corte di cassazione ha pronunciato l'annullamento del precedente provvedimento mettendo in rilievo l'assenza di motivazione sulle deduzioni difensive circa l'origine lecita delle somme, ma nulla ha detto in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti , limitandosi a sottolineare come l'accertamento in ordine a tale presupposto sia del tutto diverso nelle due tipologie di sequestro, cioè quello funzionale alla confisca ex art. 12-sexies cit. e quello di cui all'art. 321 comma 1 c.p.p Il Tribunale, quale giudice di rinvio, ha erroneamente ritenuto che la verifica in ordine alla sussistenza del fumus fosse coperta dal giudicato cautelare, mentre avrebbe dovuto verificarne in concreto la sussistenza invece, ha affermato l'esistenza dei presupposti per entrambe le tipologie dei sequestri in maniera del tutto apodittica, travisando la motivazione della Corte di cassazione, che, invece, aveva insistito proprio sulla necessità di differenziare gli accertamenti rispetto ai due tipi di sequestro, non solo per quanto concerne il fumus , ma anche in rapporto al periculum . 4. Pertanto, in accoglimento dell'ultimo motivo proposto nel ricorso e ritenuti assorbiti gli altri, si dispone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunal di Lecce. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce.