Con la circolare numero 22/E dell'11 luglio 2014, le Entrate, alla luce dello modifiche apportate al decreto numero 66/2014 decreto IRPEF dalla Legge di conversione numero 89/2014, forniscono chiarimenti sulle modalità di recupero del bonus erogato ai dipendenti la nuova formulazione dell'articolo 1 del decreto, infatti, prevede che il recupero avvenga esclusivamente mediante compensazione tramite il modello F24.
Per il recupero del credito erogato ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1, decreto numero 66/2014 Decreto IRPEF , convertito con modifiche dalla Legge numero 89/2014, i sostituti d'imposta si avvarranno esclusivamente del modello di pagamento F24 e potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. Alla compensazione non si applica né il limite annuale di 700mila euro, di cui all'articolo 34 Legge numero 388/2000, né il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro, di cui all'articolo 31 d.l. numero 78/2010. L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con il modello di pagamento F24. Sono alcune delle precisazioni fornite dalle Entrate con la circolare numero 22/E dell'11 luglio 2014. Nuova formulazione dell'articolo 1, d.l. numero 66/2014. Nel documento di prassi vengono illustrate le modalità di recupero del bonus erogato ai dipendenti alla luce dello modifiche apportate all'articolo 1 del citato decreto numero 66/2014 dalla Legge di conversione numero 89/2014. Nella formulazione precedente, infatti, l'articolo 1 del decreto prevedeva che, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, i sostituti d’imposta utilizzassero, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. Nell’attuale formulazione, invece, il secondo periodo del comma 5 prevede che le somme erogate ai lavoratori «sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17, d.lgs numero 241/1997». Modalità di recupero del bonus. La circolare chiarisce che il sostituto d’imposta che in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e contestualmente recupera il credito ad altri lavoratori, dovrà utilizzare in compensazione se l’importo del credito erogato è superiore a quello recuperato o versare se, viceversa, l’importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato solo l’importo netto risultante dalla differenza. In quest'ultimo caso il versamento della differenza a debito va effettuato entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto, utilizzando il codice tributo 1655. Il documento di prassi ha cura di precisare che sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti d’imposta che, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori utilizzando il modello di pagamento F24. Utilizzo del codice tributo 1655 . L'Agenzia, ricordando in via preliminare che - come specificato dalla risoluzione numero 48/E/2014 - in sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale ordinariamente coincidente con quello di pagamento delle retribuzioni , precisa che l’erogazione del credito effettuata entro il 12 gennaio 2015 deve essere considerata come avvenuta nel mese di dicembre 2014 se il sostituto d’imposta eroga il credito in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 2015, deve comunque utilizzare il codice tributo 1655 per l’utilizzo in compensazione dell’importo corrispondente al credito erogato o per il versamento corrispondente al credito recuperato, e andranno indicati come mese di riferimento “dicembre” e come anno di riferimento “2014”. Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici. A seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, che ha inserito il terzo e quarto periodo del comma 5 dell'articolo 1 del citato Decreto numero 66/2014, gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare il credito d’imposta erogato ai lavoratori, indifferentemente mediante compensazione con i modelli F24 ordinario in caso di saldo complessivo pari a zero e F24 Enti Pubblici in caso di contestuale versamento mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per la parte mancante, dei contributi previdenziali in tal caso saranno poi l’Inps e gli altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria a recuperare i contributi non versati, attingendo all’importo delle ritenute da versare mensilmente all’erario . fonte www.fiscopiu.it
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