Fatale il controllo della Polizia Stradale, che ferma il furgone di una società titolare di un allevamento. Evidenti le condizioni abominevoli riservate agli animali non a caso, alcune bestie vengono rinvenute già morte. Legittimo, di conseguenza, il provvedimento di sequestro degli animali.
Odissea in piena regola, quella subita da quasi 600 animali, stipati in un furgone viaggio in condizioni immonde – con pochissima aria, e senza possibilità di abbeveraggio – dalla Lombardia alla Sicilia. Consequenziale, e logica, la contestazione del reato di maltrattamento di animali. E legittimo il sequestro degli animali, sottratti, per fortuna, alla società – titolare di un allevamento – che aveva organizzato il disumano trasporto. Cassazione, sentenza numero 28578, sez. III Penale, depositata oggi Controllo. Decisiva, per la salute degli animali, la verifica effettuata da due agenti della Polizia Stradale, i quali, una volta fermato il furgone, hanno scoperto, all’interno, ben 582 animali, in condizioni davvero misere. Più precisamente, «era risultato», ad un’analisi attenta, che «all’interno del furgone erano presenti solo quattro prese d’aria le gabbie, all’interno delle quali erano le bestie, non contenevano strumenti per consentire alle bestie di abbeverarsi». E, per giunta, «il veicolo era dotato di un’autorizzazione al trasporto di animali per tragitti della durata non superiore alle dodici ore», mentre, in questo caso, il viaggio, cominciato in Lombardia, era destinato a concludersi solo in Sicilia Ulteriore significativo dato era rappresentato, purtroppo, dalla constatazione che «talune delle bestie trasportate erano già morte, mentre altre presentavano segni di ferite e di sofferenze». Nessun dubbio, quindi, per i giudici è evidente il fumus del reato di «maltrattamento di animali», che legittima, ovviamente, il provvedimento di «sequestro preventivo» delle bestie rinvenute nel furgone. Abominio. E tale linea di pensiero, nonostante le obiezioni mosse dal legale rappresentante della società, viene condivisa anche dai giudici del ‘Palazzaccio’ confermata, quindi, la decisione con cui è stato ‘cristallizzato’ il sequestro preventivo degli animali. Fondamentale la valutazione delle «condizioni» in cui sono state «rinvenute le bestie», condizioni di «disagio» e di «stress», frutto, è evidente, delle «modalità in cui il trasporto era in corso di svolgimento, modalità idonee ad imporre alle bestie delle fatiche e delle privazioni non consone alle loro caratteristiche». A questo proposito, l’elenco delle pecche – eufemismo – relative alla collocazione – abominevole – nel furgone è presto fatto «elevata quantità di bestie, inserite in uno spazio piuttosto ridotto e non adeguatamente areato lunghissima durata del trasferimento» e «gabbie» prive di «installazione» utile per «consentire agli animali di abbeverarsi durante il viaggio». A corredo, purtroppo, anche «la circostanza che al momento del controllo alcune bestie erano state rinvenute già morte all’interno del veicolo» mentre altri animali «sono deceduti nei giorni immediatamente successivi all’avvenuto sequestro». Tutto ciò, evidenziano i giudici, permette di ritenere acclarato il fumus del reato di «maltrattamento di animali», e, di conseguenza, rende legittimo il provvedimento di «sequestro» degli animali.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 giugno – 3 luglio 2014, numero 28578 Presidente Fiale – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 10 febbraio 2014 ha rigettato il ricorso proposto da B.C. e da L.G., quest'ultimo quale legale rappresentante della ZooVarese sas, avverso il decreto di sequestro preventivò disposto dal Gip di Bologna ed avente ad oggetto 582 animali rinvenuti, nel corso di un controllo effettuato in data 22 dicembre 2013 dalla Polizia Stradale lungo la autostrada Al, all'interno di un furgone, risultato essere di proprietà della ZooVarese sas, in transito da Varese sino in Sicilia, dei 6 documenti di trasporto nonché del furgone stesso. Il sequestro era stato disposto in quanto il veicolo all'interno del quale erano state rinvenute la bestie in questione, si trovava in condizioni tali che non erano adeguatamente salvaguardate le esigenze di salute delle citate bestie. Dall'esame di esso, infatti, era risultato che all'interno del medesimo erano presenti solo 4 prese d'aria le gabbie all'interno delle quali erano le bestie non contenevano strumenti per consentire alle bestie di abbeverarsi il veicolo era dotato di un'autorizzazione, rilasciata dalla Asl di Varese, al trasporto di animali ovini, bovini e simili per tragitti della durata non superiore alle 12 ore. Si era, altresì, riscontrato all'atto del controllo che talune delle bestie trasportate già erano morte, mentre altre presentavano segni di ferite e di sofferente, rilevati da un veterinario che era stato all'uopo convocato sul posto. In definitiva, in'ragione della inidoneità del mezzo a consentire il trasporto in atto, era stato immediatamente disposto sequestro di quanto sopra dalla polizia giudiziaria operante. Detto sequestro, pero, non era stato convalidato, stante la tardività della trasmissione della relativa documentazione, dal competente Gip, il quale, tuttavia, aveva disposto d'iniziativa il sequestro preventivo di quanto sopra indicato, ravvisando nei fatti il fumus del reato di cui all'articolo 544-ter cod. penumero Avverso il predetto decreto formulavano istanza di riesame il B., conducente del veicolo sequestrato, ed il L., nella ricordata qualità, deducendo la assenza del fumus commissi delitti e l'erroneità della configurazione della fattispecie delittuosa. Riguardo al primo punto il Tribunale del riesame ha osservato che le argomentazioni svolte dai ricorrenti e volte a dimostrare la idoneità del mezzo di trasporto alla bisogna sono prive di riscontri obbiettivi volti a superare le riportate emergenze istruttorie, a loro volta, invece, supportate da due relazioni tecniche a firma del veterinario intervenuto in occasione del controllo. Quanto alla asserita errata qualificazione giuridica data al fatto, osserva il Tribunale di Bologna che, sebbene l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento del codice penale preveda che le norme di cui agli articolo 544-bis e seg. cod. penumero , non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia, fra l'altro, di trasporto di animali, deve tuttavia osservarsi che, con riferimento al trasporto di animali, la norma speciale applicabile, cioè il d.lgs. numero 151 del 2007, a sua volta prevede, all'articolo 7, comma 6, che sia irrogata a carico di chi nel corso del trasporto di animali cagioni loro sofferenze inutili o lesioni la sanzione amministrativa pecuniaria, ma ciò salvo che il fatto costituisca reato . Sulla base, pertanto, della esistenza del fumus dei reato contestato in sede cautelare, il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame. Ha presentato ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il L., deducendo, in sostanza, ancorché sotto molteplici aspetti, la erroneità della ordinanza nella parte in cui in essa si era ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'articolo 544-ter cod. penumero in luogo della normativa speciale costituita dal d.lgs. numero 151 del 2007, la quale prevede sanzioni amministrative e non penali. E' altresì contestata la effettiva ricorrenza degli elementi di fatto considerati dal Tribunale di Bologna, idonei a far ritenere la sussistenza del reato contestato. Considerato in diritto Il ricorso, risultato in parte inammissibile ed in parte infondato, non è, pertanto, meritevole di accoglimento. Palesemente inammissibili sono, in questa sede, tutti i rilievi formulati dal ricorrente in ordine alla valutazioni di fatto operate del Tribunale di Bologna, che, esenti da vizi logici e giuridici, non sono sindacabili di fronte al giudice della legittimità. Osserva, il Collegio, quanto al resto che, per effetto della clausola di riserva contenuta nel comma 6 dell'articolo 7 del d.lgs. numero 151 del 2007, laddove la condotta contestata possa integrare gli estremi del reato, la norma dianzi indicata, la quale punisce solo con sanzione amministrativa la condotta di chi, durante un trasporto, usi violenza in danno di animali, recede a tutto favore della norma penale. Si tratta, pertanto, di valutare se correttamente il Tribunale di Bologna ha ritenuto sussistere, ai fini della conservazione della misura cautelare reale, il fumus dei reato di cui all'articolo 544-ter cod. penumero Tale indagine conduce senza dubbi ad un risultato positivo. La disposizione in questione, infatti, punisce sia chi senza necessità cagiona lesioni ad animali sia chi li sottopone a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche la norma prevede, altresì, quale aggravante speciale, idonea ad aumentare la pena sino alla metà, la morte delle bestie se derivante, fra l'altro, dalle condotte sopra indicate. E' di, tutta evidenza che nel caso in questione, allo stato della cognizione attuale dei fatti, è estremamente verosimile ritenere che le condizioni di disagio e di stress in cui sono state rinvenute le bestie oggetto del trasporto, tali da integrare gli estremi della lesione della loro integrità fisica, siano dipese dalle modalità in cui il trasporto stesso era in corso di svolgimento, in quanto modalità idonee, appunto, ad imporre alle predette bestie delle fatiche e delle privazioni non consone alle loro caratteristiche. Assai significativi in tal senso sono i dati obbiettivamente desumibili dal fatto stesso 'delta elevata quantità di bestie in corso di trasferimento, tutte inserite in uno spazio piuttosto ridotto e non adeguatamente areato dalla verosilmile lunghissima durata del trasferimento, che doveva certamente condurre talune delle bestie in questione da Varese sino alla Sicilia e al riguardo poi conta il fatto che non tutte dovessero essere condotte per un si lungo tratto, atteso che il reato, a tutto voler concedere, comunque riguarderebbe quell'aliquota di animali per i quali il trasporto doveva durare sino al termine del tragitto che avrebbe dovuto compire l'autoveicolo, durata che, anzi, e da ritenere che si sia, o che si sarebbe, prolungata a causa a causa delle digressioni dovute al fatto che non tutte le bestie dovevano essere consegnate presso lo stesso luogo dal fatto che il veicolo sul quale le bestie erano trasportate godeva di autorizzazione per tragitti di durata non superiore a 12 ore e per il trasporto di animali di ben diversa tipologia rispetto a quelli oggetto del provvedimento di sequestro dal fatto che le singole gabbie all'interno delle quali le bestie erano stipate non avevano alcuna installazione che poteva consentire agli animali di abbeverarsi durante il viaggio. Tutti questi dati sono peraltro inverati dalla circostanza che al momento del controllo alcune bestie erano state rinvenute già morte all'interno del veicolo in questione e diverse altre sono decedute nei giorni immediatamente successivi all'avvenuto sequestro né parte ricorrente ha in qualche modo dimostrato ed, invero, neppure prospettato - che tali decessi potessero essere ascrivibili a serie causali autonome rispetto ai disagi già riscontrati a carico delle dette bestie . Nessun dubbio, pertanto, in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, e, pertanto, alla legittimità sotto l'aspetto contestato, del provvedimento ora impugnato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.