La Corte di Cassazione chiarisce le differenze applicative tra la procura speciale ex articolo 100 c.p.p. rappresentanza tecnica in giudizio e la procura speciale ex articolo 122 c.p.p. che conferisce la legitimatio ad processum in caso di difesa delle parti civili, ai fini della presunzione di limitazione di efficacia della procura «per un solo grado del processo».
In questo senso la Corte di Cassazione, sentenza numero 30951/16, depositata il 20 luglio. Il caso. Il Tribunale di Pinerolo assolveva, in esito a rito abbreviato condizionato, perché il fatto non sussiste, un imputato per truffa aggravata. Proposto appello, la Corte di Torino lo dichiarava inammissibile, rilevando un difetto di procura del difensore delle parti civili. Queste ultime, lamentando erronea applicazione degli articolo 76, 100, 122 e 176 c.p.c. e vizio di motivazione, ricorrono in Cassazione. La procura al difensore. Con richiamo, fra le altre, delle sentt. numero 44712/04 e numero 21898/14, la Corte chiarisce che la presunzione di efficacia della procura «per un solo grado del processo» ex comma 3, articolo 100 c.p.p. – può essere vinta dalla «manifestazione di volontà della parte – desumibile dall’interpretazione del mandato – di attribuire il potere a proporre appello anche se il mandato alle liti non contiene un testuale riferimento espresso all’interposizione del detto gravame». L’ampiezza della formula utilizzata nel caso concreto «quali parti civili nel procedimento penale sopra menzionato, in ogni stato e grado, compreso l’eventuale giudizio di esecuzione» -, dunque, non lascia dubbi circa la reale intenzione delle parti di conferire al proprio legale anche il potere di proporre appello, sebbene non espressamente menzionato. Mandato ad processum o mandato ad lites? La decisione della Corte territoriale poggia sulla circostanza che, contestualmente, le parti offese hanno costituito il proprio difensore anche procuratore speciale ex articolo 76 e 122 c.p.p. e in tale ambito non si fa menzione dei successivi atti del giudizio. Va infatti distinto tra la procura speciale ex articolo 100 c.p.p., che conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, e la procura speciale ex articolo 122 c.p.p. che attribuisce al procuratore la legitimatio ad processum, ossia la capacità di essere soggetto del rapporto processuale e di promuovere l’azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato. La presunzione di limitazione di efficacia della procura «per un solo grado del processo» riguarda, però, il solo mandato alle liti, ossia quello conferito ex articolo 100 c.p.p., non concernendo la procura speciale di cui all’articolo 122 c.p.p. che, avendo effetti di natura sostanziale, conserva i propri effetti fino all’espletamento dell’incarico secondo le regole generali del mandato. Rilevato dunque l’errore della Corte d’appello nell’applicazione degli articolo 76, 100 e 122 c.p.p., la S.C. annulla con rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 giugno – 20 luglio 2016, numero 30951 Presidente Fiandanese – Relatore D’Arrigo Ritenuto in fatto Il Tribunale di Pinerolo, in esito a rito abbreviato condizionato, con sentenza del 24 gennaio 2013, ha assolto, perché il fatto non sussiste, A.C. dall'imputazione di truffa aggravata ai danni di G.C. e di alcune società facenti capo alla famiglia C., per un importo di circa euro 1.200.000,00. Hanno proposto appello, ai soli fini civili, G.C., quale titolare del C.O.S.G. e L.C., quale legale rappresentante della L. s.a.s. e della N. s.a.s. Con sentenza del 3 luglio 2015, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello, rilevando un difetto di procura del difensore delle parti civili. Le stesse propongono ricorso lamentando l'erronea applicazione degli articolo 76, 100, 122 e 176 cod. proc. penumero ed il vizio di motivazione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Questa Corte ha definitivamente chiarito che la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo , stabilita dall'articolo 100, comma 3, cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dall'interpretazione del mandato - di attribuire il potere a proporre appello anche se il mandato alle liti non contiene un testuale riferimento espresso all'interposizione del detto gravame Sez. U, numero 44712 del 27/10/2004 - dep. 18/11/2004, P.C. in proc. Mazzarella, Rv. 229179 Sez. 6, numero 21898 del 11/02/2014 - dep. 28/05/2014, Taccini e altro, Rv. 260613 Sez. 5, numero 35535 del 16/05/2013 - dep. 27/08/2013, Pinto, Rv. 256368 Sez. 3, numero 37220 dei 16/05/2013 - dep. 11/09/2013, P.C., Abiati e altro, Rv. 256972 Sez. 5, numero 33453 del 08/07/2008 - dep. 14/08/2008, Boschi Benedetti, Rv. 241394 . Così, nel tempo, sono state ritenute idonee a superare la presunzione di cui all'articolo 100, comma 3, cod. proc. penumero formule generiche ma potenzialmente comprensive dei potere impugnazione, quali difenderla nel procedimento penale , con ogni più ampia facoltà difensiva, nessuna esclusa ed eccettuata , a costituirsi parte civile nel procedimento penale, allo scopo di ottenere il risarcimento del danno in conseguenza dei fatti di cui all'imputazione , ogni grado di giudizio ed altre similari. Nella specie la procura ex articolo 100 cod. proc. penumero è stata rilasciata al fine di rappresentare le persone offese quali parti civili nel procedimento penale sopra menzionato, in ogni stato e grado, compreso l'eventuale giudizio di esecuzione . L'ampiezza della formula, che comprende ogni stato e grado del giudizio e va addirittura oltre, estendendo gli effetti del mandato alle liti anche all'eventuale fase esecutiva, non lascia adito a dubbi circa la reale intenzione delle parti di conferire al proprio legale anche il potere di proporre appello, sebbene non espressamente menzionato. Le diverse conclusioni cui è pervenuta la corte territoriale poggiano sulla circostanza che, contestualmente, le parti offese hanno costituito il proprio difensore anche procuratore speciale ai sensi degli articolo 76 e 122 cod. proc. penumero e che, in tale ambito, non si fa alcuna menzione dei successivi atti del giudizio. In effetti, è corretto distinguere fra la procura speciale rilasciata a norma dell'articolo 100 cod. proc. penumero , che conferisce al difensore lo ius postulandi, ossia la rappresentanza tecnica in giudizio, e la procura speciale prevista dall'articolo 122 cod. proc. penumero , che attribuisce al procuratore, a norma dell'articolo 76 comma 1, cod. proc. penumero la legitimatio ad processum, ossia la capacità di essere soggetto del rapporto processuale e di promuovere l'azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato. Tant'è che il procuratore speciale di cui agli articolo 76 e 122 cod. proc. penumero non necessariamente deve essere un avvocato e, quand'anche lo sia, può a sua volta conferire il mandato alle liti ad altro legale. La presunzione di limitazione di efficacia della procura per un solo grado dei processo riguarda, però, il solo mandato alle liti, ossia quello conferito ai sensi dell'articolo 100 cod. proc. penumero Essa non concerne, invece, la procura speciale prevista dall'articolo 122 cod. proc. penumero la quale, avendo effetti di natura sostanziale - in quanto conferisce al mandatario il compito di esercitare l'azione in nome e per conto del danneggiato - conserva i propri effetti fino all'espletamento dell'incarico, secondo le regole generali dei mandato. In concreto, dunque, la corte d'appello ha errato l'applicazione degli articolo 76, 100 e 122 cod. proc. penumero , pretendendo che l'esplicita manifestazione della volontà delle persone offese di conferire la rappresentanza anche per l'impugnazione in grado d'appello risultasse dal mandato ad processum anziché dal mandato ad lites. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.