Astensione dell’avvocato dall’udienza, il Giudice non è vincolato al limite dei 60 giorni per il differimento

La richiesta di differimento dell’udienza per aderire ad un’astensione collettiva deve essere considerata una richiesta tutelata dall’ordinamento con il diritto ad ottenere un differimento, ma non costituisce un impedimento in senso tecnico, non discendendo da un’assoluta impossibilità a partecipare all’attività difensiva.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 28573, depositata il 6 luglio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di un imputato per i reati ex articolo 5 e 8 d.lgs. numero 74/2000, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena per la residua imputazione di cui all’articolo 10 d.lgs. numero 74/2000. L’imputato, a mezzo del difensore, ricorreva in Cassazione, deducendo la violazione dell’articolo 159, numero 3, c.p. sospensione del corso della prescrizione , con riferimento al calcolo del periodo di sospensione della prescrizione in conseguenza del rinvio dell’udienza per adesione del difensore all’astensione dalle udienza indetta alle camere penali, limitatamente al reato ex articolo 10 d.lgs. numero 74/2000. I giudici di merito, nel settembre 2013, nonostante il termine di prescrizione fosse ormai prossimo alla maturazione, avevano rinviato il processo, per adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalle camere penali, al maggio 2014, quindi a distanza di 9 mesi dall’udienza precedente. In questo modo, però, sarebbe stato violato l’articolo 159, numero 3, c.p. secondo cui «In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni». Limite di 60 giorni in caso di impedimento. La Corte di Cassazione ricorda che nel caso in cui la sospensione del processo sia determinata da impedimento della parte o del difensore, il differimento dell’udienza, e con essa la sospensione del corso della prescrizione, deve essere contenuto nel limite di 60 giorni decorrenti dal momento di cessazione dell’impedimento. Semplice richiesta di rinvio. Se, però, la sospensione del processo non è determinata da impedimento a comparire, ma da semplice richiesta di rinvio, non sussiste questo limite temporale di 60 giorni per la ripresa del processo, per cui l’udienza può essere differita anche oltre i 60 giorni, con conseguente sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del differimento. Secondo il ricorrente, l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze disposta dall’ordine forense integrava un’ipotesi di impedimento assoluto a comparire, con conseguente applicazione di quanto previsto dall’articolo 159, numero 3, c.p A ciò, i giudici di legittimità ribattono che la partecipazione del difensore alle agitazioni di categoria mediante astensione dalle udienze non costituisce un caso di impedimento assoluto, anche se si tratta dell’esercizio legittimo di un diritto riconosciuto dalla legge, in presenza del quale il giudice è tenuto a sospendere il processo. Scelta discrezionale dell’avvocato. L’astensione collettiva degli avvocati dalle udienze, regolamentata con la l. numero 83/2000, rimane espressione di una scelta e non può essere quindi ritenuta un impedimento ai sensi dell’articolo 159 c.p., «che per l’appunto distingue le ipotesi di impedimento, identificabili in quelle previste dall’articolo 420 ter c.p.p. e cioè di assoluta impossibilità a comparire, da quelle aventi ad oggetto una richiesta di rinvio». Perciò, la richiesta di differimento dell’udienza per aderire ad un’astensione collettiva deve essere considerata una richiesta tutelata dall’ordinamento con il diritto ad ottenere un differimento, ma non costituisce un impedimento in senso tecnico, non discendendo da un’assoluta impossibilità a partecipare all’attività difensiva. In questa ipotesi, come richiesta di rinvio, non si applica il limite massimo di 60 giorni, per cui l’udienza ben può essere fissata oltre tale periodo con conseguente sospensione della prescrizione per tutto il tempo intercorrente fino alla nuova udienza. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 dicembre 2014 – 6 luglio 2015, numero 28573 Presidente Squassoni – Relatore Savino Ritenuto in fatto Con sentenza in data 29.5.2012 il Tribunale di Roma dichiarava C.G. colpevole dei reati di cui agli articolo 110, 8 d.lvo 74/2000, 5 d.lvo 74/2000, 10 d.lvo 74/2000 commessi il primo il 13.7.06, gli altri il 29.7.2006, condannandolo alla pena di anni uno mesi sei di reclusione. Proposta impugnazione da parte dell'imputato, la Corte di Appello, con sentenza in data 29.5.014, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del C. in ordine ai reati di cui agli articolo 5 e 8 d.lvo 74/2000 in quanto estinti per intervenuta prescrizione. Ha rideterminato la pena per la residua imputazione di cui all'articolo 10 d.lvo 74/2000 in mesi nove di reclusione. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, con unico motivo, erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell'articolo 159 numero 3 c.p., con riferimento al calcolo del periodo di sospensione della prescrizione in conseguenza del rinvio dell'udienza per adesione del difensore all'astensione dalle udienze indetta dalle camere penali, limitatamente al reato di cui all'articolo 10 d.lvo 74/2000 capo B . Assume in proposito la difesa che la Corte di Appello, all'udienza del 9.9.2013, nonostante il termine di prescrizione fosse ormai prossimo alla maturazione, ha rinviato il processo, per adesione del difensore all'astensione dalle udienza proclamata dalle camere penali, al 29.5.2014, quindi a distanza di nove mesi dall'udienza precedente, violando il disposto dell'articolo 159 co 3 c.p.p. secondo cui in caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Orbene, a detta della difesa, la nuova udienza avrebbe dovuto essere fissata nel rispetto di tale termine e il rinvio del processo ad udienza così lontana determina la violazione del diritto dell'imputato alla durata ragionevole del processo e peraltro l'impedimento del difensore non può ritorcersi contro lo stesso imputato. Ritenuto in diritto Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Nel caso che la sospensione del processo sia determinata da impedimento della parte o del difensore, il differimento dell'udienza e con essa la sospensione del corso della prescrizione deve essere contenuto nel limite di sessanta giorni decorrenti dal momento di cessazione dell'impedimento. La ratio della previsione di un siffatto limite temporale decorrente da tale momento per la fissazione della nuova udienza risiede nell'esigenza di evitare che la sospensione del corso della prescrizione si prolunghi oltremodo, considerato che essa è stata necessitata da un impedimento assoluto del difensore o dell'imputato a comparire, che prescinde dalla loro volontà. Di conseguenza, allorquando la sospensione del processo non sia determinata da impedimento a comparire ma da semplice richiesta di rinvio, non sussiste tale limite temporale di sessanta giorni per la ripresa del processo, e in tal caso l'udienza può essere differita anche oltre i sessanta giorni con conseguente sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del differimento, la sospensione del corso della prescrizione non è quindi limitata al termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 159 c.p. per le cause di legittimo impedimento, ma si estende al tempo resosi necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell'ordinario svolgersi del processo, ivi compresi i tempi derivanti dal così detto carico di lavoro , posto che tutte le parti processuali condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilità dell'ordinato svolgimento del processo ex plurimis, Cass. Sez. 4,24/10/2007 Antignani . Orbene, il ricorrente parte dal presupposto che l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze disposta dall'ordine forense integri un'ipotesi di impedimento assoluto a comparire e che pertanto di debba trovare applicazione la previsione dell'articolo 159 numero 3 c.p. secondo cui il differimento dell'udienza e conseguentemente del corso della prescrizione non possa superare il termine di sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento. Tale assunto si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema secondo cui la partecipazione del difensore alle agitazioni di categoria mediate astensione dalle udienza con costituisce un caso di impedimento assoluto anche se si tratta dell'esercizio legittimo di un diritto riconosciuto dalla legge in presenza del quale il giudice è tenuto a sospendere il processo. L'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze, regolamentata con la L. numero 83 del 2000, dopo che la Corte Costituzionale, con la decisione numero 171 del 1996, l'aveva definita come esercizio del diritto di libertà sindacale e, pertanto, ne aveva sollecitato una disciplina normativa per contemperarlo con i diritti fondamentali della difesa e con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, se da un lato ha acquisito piena legittimazione giuridica e piena tutela, dall'altro rimane espressione di una scelta e non può essere ritenuta un impedimento ai sensi dell'articolo 159 c.p. che per l'appunto distingue le ipotesi di impedimento, identificabili in quelle previste dall'articolo 420 ter c.p.p. e cioè di assoluta impossibilità a comparire, da quelle aventi ad oggetto una richiesta di rinvio. La richiesta di differimento dell'udienza per aderire ad una astensione collettiva deve quindi essere considerata una richiesta tutelata dall'ordinamento col diritto ad ottenere un differimento, ma non costituisce un impedimento in senso tecnico, visto che non discende da una assoluta impossibilità a partecipare all'attività difensiva e, pertanto, rientra nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 159 c.p. come richiesta di rinvio alla quale non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione. Di conseguenza, l'udienza ben può essere fissata oltre tale periodo con conseguente sospensione della prescrizione per tutto il tempo intercorrente fino alla nuova udienza, cfr. ex plurimis, Cassazione penale sez. fer. numero 32954 del 29 luglio 2008 Sez. 3, 17 ottobre 2007 numero 4071, rv. 238544 Sez. 5, 14 novembre 2007 numero 44924, rv. 237914 Sez. 2, 12 febbraio 2008 numero 20574, non massimata Sez. 1, 17 giugno 2008 numero 25714, non massimata Cassazione penale sez. 5, 7 maggio 2008 . Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende che si ritiene equo fissare un Euro 1.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.