L’istituto della messa alla prova, introdotto dalla l. numero 67/2014, – comportando in caso di esito positivo della stessa l’estinzione del reato – è istituto di natura anche sostanziale, attenendo al trattamento sanzionatorio. Ciò comporta la considerazione della novella alla luce dei principi generali in ordine all’applicazione ai processi in corso dei mutamenti di natura penale sostanziale favorevoli agli imputati ed in particolare 1 va ammessa la richiesta di separazione dei procedimenti per messa alla prova per alcuni soltanto dei reati oggetto di un processo oggettivamente cumulativo 2 il diritto di richiedere di sospendere il procedimento per messa alla prova è diritto che deve trovare applicazione ex articolo 2 c.p. anche ai fatti pregressi e per i procedimenti pendenti.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Torino in una delle prime pronunce sul neonato istituto della messa alla prova, previsto dall’articolo 3 l. numero 67/2014. L’introduzione della messa alla prova. Due imputate hanno chiesto di essere “messe alla prova” in forza delle disposizioni introdotte dal capo II della l. numero 67/2014, allegando all’istanza la richiesta formulata all’UEPE di predisposizione di un programma per la messa alla prova. La l. numero 67/2014, all’interno delle deleghe conferite al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, ha introdotto delle disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irripetibili. L’articolo 3 della legge, estendendo agli adulti un istituto ormai da tempo sperimentato dinanzi al Tribunale per i minorenni, inserisce l’articolo 168- bis c.p. per il quale «nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quatto anni, sola, congiunta o alternativa con la pena detentiva, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del c.p.p., l’imputato può richiedere la sospensione del processo con la messa alla prova». Il Pubblico Ministero si è opposto alla richiesta di messa alla prova evidenziando a che – trattandosi di procedimento oggettivamente cumulativo e essendo alcuni dei reati oggetto dell’imputazione puniti con pena superiore a 4 anni di reclusione – la richiesta è inammissibile, non potendosi scindere il processo oggettivamente cumulativo b che la richiesta è parimenti inammissibile, essendo stato superato il termine dell’apertura del dibattimento – ragionevolmente previsto dal legislatore a pena di decadenza – per formulare la richiesta c che, ancora, la richiesta è inammissibile, in assenza del deposito di un programma e in assenza della anche labiale affermazione di disponibilità a risarcire il danno cagionato alle persone offese. La natura “sostanziale” della messa alla prova. Di diverso avviso il Tribunale torinese il quale premette che l’istituto della messa alla prova – comportando in caso di esito positivo della stessa l’estinzione del reato articolo 168- ter c.p. – è istituto di natura anche sostanziale, attenendo al trattamento sanzionatorio. Ciò comporta l’applicazione della retroattività della legge penale più favorevole per le imputate, considerato la natura di diritto fondamentale attribuita dalla giurisprudenza sovra-nazionale al diritto alla “ retroattività in mitius ”. In effetti, la Corte di Giustizia dell’Unione europea lo ha riconosciuto come parte integrante dei principi generali del diritto comunitario nella sentenza numero 3.5.2005, numero 387, Italia contro Berlusconi, nella quale era stata chiamata a decidere della compatibilità con la normativa comunitaria della nuova disciplina dei reati societari introdotta dal legislatore nel 2002 , e la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Scoppola contro Italia del 17.9.2009, interpretando l’articolo 7 Cedu, ne ha affermato il carattere assoluto della retroattività in bonam partem della legge penale. Invece, per la Corte costituzionale è un principio “temperabile” solo ove il contenimento della portata retroattiva del trattamento favorevole corrisponda a criteri di ragionevolezza e rientri nel vaglio positivo di ragionevolezza comunque riconosciuto agli ordinamenti nazionali secondo un indirizzo inaugurato con la sentenza numero 393/2006, e poi proseguito con la numero 72/2008 e la numero 236/2011 . Messa alla prova per alcuni soltanto dei reati oggetto di un processo oggettivamente cumulativo. Il Tribunale di Torino, di conseguenza accoglie la richiesta di messa alla prova, scindendo il processo dai reati puniti con pene superiori nel massimo a quattro anni per i quali è stato disposto il proseguo dell’istruttoria . Pur non ignorando la prevalente giurisprudenza di legittimità che esclude tale possibilità in caso di richiesta di cd. patteggiamento parziale in caso di procedimento oggettivamente cumulativo Cass. 41138/13 , quest’ultima situazione è diversa dalla messa alla prova. Infatti, nel patteggiamento parziale si dà comunque l’applicazione di una pena, seppure ridotta quale contropartita dell’accettazione di una rinuncia al contraddittorio il che giustifica i reiterati richiami alla natura deflattiva dell’istituto . Al contrario, nel caso della messa alla prova, l’istituto non tende solo ad un obiettivo di deflazione processuale, ma anche ad esigenze di rieducazione della persona autrice di reati rispondendo ad esigenze costituzionali presidiate dall’articolo 27, comma 3, Cost. e anche alla rinuncia, in caso di esito positivo della messa alla prova, ad esercitare la pretesa punitiva, posto che in tal caso il reato si estingue. In tale prospettiva, si ritiene sia diritto dell’imputato – anche in assenza di un concreto beneficio deflattivo per il sistema giudiziario – quello di vedere estinto uno dei reati a lui contestati. Sospensione del procedimento per messa alla prova anche per i fatti pregressi e i procedimenti pendenti. Sulla tempestività della richiesta della messa alla prova – esclusa dal P.M. in quanto l’introdotto articolo 464- bis c.p.p. prevede al comma 2 delle soglie di decadenza conclusioni ex articolo 421 e 422 c.p.p. nell’udienza preliminare apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado sia nei procedimenti a citazione diretta che nel direttissimo dei 15 giorni nel giudizio immediato e con l’atto di opposizione nel giudizio per decreto che dovrebbero ritenersi superate – i giudici torinesi ritengono che il diritto di richiedere di sospendere il procedimento per messa alla prova, investendo, come detto, istituti di natura anche sostanziale, è diritto che deve trovare applicazione ex articolo 2 c.p. anche ai fatti pregressi e per i procedimenti pendenti. Inoltre, in assenza di norme transitorie che perimetrino nel tempo gli effetti della novella, debbono valere i principi generali e, dunque, l’applicabilità dell’istituto di favore ai processi in corso. Infine, essendo stato superato il termine per formulare la domanda previsto a pena di decadenza la posizione soggettiva delle imputate non può che essere garantita mediante l’istituto processuale della restituzione nel termine, ex articolo 175 c.p.p., posto che il rispetto del termine non è stato possibile per causa di forza maggiore il c.d. factum principis e considerato che le imputate hanno richiesto di esercitare il diritto alla prima occasione utile per loro. In conclusione, le imputate non sono incorse in alcuna decadenza per richiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova. Anche in assenza del preventivo deposito di un programma di trattamento del quale il P.M. lamentava l’inammissibilità della richiesta di probation , sarà loro onere quello di attivarsi presso l’UEPE al quale hanno già tempestivamente depositato la richiesta di piano trattamentale al fine di elaborare d’intesa il programma medesimo adempimento, questo, necessario a mettere il Tribunale in condizioni di separare i processi e sospendere il procedimento per i reati per cui ciò è ammesso.
Tribunale di Torino, ordinanza 21 maggio 2014 Presidente De Marchi - Rilevato che l’imputata B. personalmente e l’imputata A. tramite procuratore speciale hanno chiesto di essere “messe alla prova” in forza delle disposizioni introdotte dal capo II della legge numero 67/2014, allegando all’istanza la richiesta formulata all’UEPE di predisposizione di un programma per la messa alla prova - Rilevato che il Pubblico Ministero si è opposto, evidenziando a che – trattandosi di procedimento oggettivamente cumulativo e essendo alcuni dei reati oggetto dell’imputazione puniti con pena superiore a quattro anni di reclusione – la richiesta è inammissibile, non potendosi scindere il processo oggettivamente cumulativo b che la richiesta è parimenti inammissibile, essendo stato superato il termine dell’apertura del dibattimento – ragionevolmente previsto dal legislatore a pena di decadenza – per formulare la richiesta c che, ancora, la richiesta è inammissibile, in assenza del deposito di un programma e in assenza della anche labiale affermazione di disponibilità a risarcire il danno cagionato alle persone offese - Rilevato che il difensore delle Parti civili si è rimesso Osserva 1. Sulla natura dell’istituto della messa alla prova Il Tribunale ritiene che l’istituto della messa alla prova – comportando in caso di esito positivo della stessa l’estinzione del reato – è istituto di natura anche sostanziale, attenendo al trattamento sanzionatorio. Ciò comporta – quale conseguenza – la considerazione della novella alla luce dei principi generali in ordine all’applicazione ai processi in corso dei mutamenti di natura penale sostanziale favorevoli agli imputati. Conclusione che è ancor più vera, considerata la portata di diritto fondamentale attribuita dalla giurisprudenza sovra-nazionale al diritto alla “retroattività in mitius”, temperabile – secondo la nostra giurisprudenza costituzionale – solo ove il contenimento della portata retroattiva del trattamento favorevole corrisponda a criteri di ragionevolezza e rientri nel cd. margine di apprezzamento comunque riconosciuto agli ordinamenti nazionali. 2. Sull’ammissibilità di una richiesta di separazione dei procedimenti per messa alla prova per alcuni soltanto dei reati oggetto di un processo oggettivamente cumulativo Il Tribunale ritiene che tale opzione non sia preclusa. Non si ignora, all’evidenza, la prevalente giurisprudenza di legittimità che esclude tale possibilità in caso di richiesta di cd. patteggiamento parziale in caso di procedimento oggettivamente cumulativo da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza numero 41138 del 23/05/2013, ric. P.M. in proc. Pokutinski e altro, Rv. 256929 v. però contra Cass. Sez. 3, Sentenza numero 34915 del 13/07/2011, ric. D.L., Rv. 250860 . Tuttavia, i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità non risultano esattamente riconducibili al caso in esame, essendo il cd. patteggiamento parziale situazione diversa dalla presente. Nel patteggiamento parziale si dà comunque l’applicazione di una pena, seppure ridotta quale contropartita dell’accettazione di una rinuncia al contraddittorio il che giustifica i reiterati richiami alla natura deflattiva dell’istituto. Al contrario, nel caso della messa alla prova, l’istituto non tende solo ad un obiettivo di deflazione processuale, ma – in modo più complesso – anche ad esigenze di risocializzazione della persona autrice di reati rispondendo ad esigenze costituzionali presidiate dall’articolo 27, comma 3, Cost. e – dato certo non secondario – anche alla rinuncia, in caso di esito positivo della messa alla prova, ad esercitare la pretesa punitiva, posto che in tal caso il reato si estingue. E, in tale prospettiva, si ritiene sia diritto dell’imputato – anche in assenza di un concreto beneficio deflattivo per il sistema giudiziario – quello di vedere estinto uno dei reati a lui contestati. Senza trascurare il fatto che il ritenere inammissibile un’istanza come quella in esame potrebbe condurre a conseguenze paradossali ragionando in linea astratta, potrebbe darsi il caso di un imputato che - accusato in un processo oggettivamente cumulativo in cui alcuni dei reati non ammettano la messa alla prova – si veda respingere l’istanza per esservi nell’imputazione anche reati per cui la definizione alternativa non è prevista dalla legge e, in tale contesto, occorre chiedersi cosa potrebbe avvenire nel caso in cui – all’esito del giudizio – l’imputato venga assolto per i soli reati che precludevano l’accesso alla messa alla prova e debba essere condannato per i reati per i quali avrebbe avuto diritto alla sospensione del processo e alla messa alla prova. E, in un simile scenario, e in assenza di meccanismi di “recupero” dei benefici previsti dall’articolo 168 bis e ss. c.p., la posizione soggettiva dell’imputato ne risulterebbe fatalmente pregiudicata. Del resto, la possibilità di separare i processi in un contesto simile a quello per cui si procede non risulta preclusa nemmeno dal codice di rito l’articolo 18, comma 1, lettera b , c.p.p. dispone che “la separazione di processi è disposta b se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata disposta la sospensione del procedimento”. 3. Sulla tempestività della richiesta Ciò premesso, occorre considerare due ulteriori problemi a il novellato articolo 464 bis c.p.p. introduce delle soglie di decadenza per la formulazione della richiesta che, oggi, dovrebbe ritenersi superata b la legge numero 67/2014 non prevede una disciplina transitoria. Il Tribunale ritiene che la questione sia risolvibile nei termini che seguono - il diritto di richiedere di sospendere il procedimento per messa alla prova – investendo istituti di natura anche sostanziale – è diritto che deve trovare applicazione ex articolo 2 c.p. anche ai fatti pregressi e per i procedimenti pendenti - in assenza di norme transitorie che perimetrino nel tempo gli effetti della novella come avvenne nel caso dell’entrata in vigore della riforma dell’istituto della prescrizione, peraltro oggetto di varie sentenze della Corte costituzionale, per es. sentt. 336 del 2011 e 393 del 2006 debbono valere i principi generali e, dunque, l’applicabilità dell’istituto di favore ai processi in corso - essendo stato superato il termine per formulare la domanda – previsto a pena di decadenza – la posizione soggettiva delle imputate non può che essere garantita mediante l’istituto processuale della restituzione nel termine, ex articolo 175 c.p.p., posto che il rispetto del termine non è stato possibile per causa di forza maggiore il c.d. factum principis e considerato che le imputate hanno richiesto di esercitare il diritto alla prima occasione utile per loro. Senza trascurare, infine, che, nel caso specifico, il diritto delle imputate a formulare la richiesta solo in data odierna sarebbe anche da riconoscere in conseguenza del fatto che la presente udienza è la prima udienza successiva alla modifica dell’imputazione operata dal Pubblico ministero alla scorsa udienza. 4. Conclusioni Le imputate non sono incorse in alcuna decadenza per richiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova. Sarà loro onere quello di attivarsi presso l’UEPE al quale hanno già tempestivamente depositato la richiesta di programma di trattamento al fine di elaborare d’intesa il programma medesimo adempimento, questo, necessario a mettere il Tribunale in condizioni di separare i processi e sospendere il procedimento per i reati per cui ciò è ammesso. Ciò che, comunque, non preclude la possibilità per questo Tribunale di proseguire nella già avviata istruttoria posto che il processo non è ancora sospeso e che, comunque, l’istruttoria dovrebbe procedere comunque per i delitti punibili con pena della reclusione superiore a quattro atti nel massimo . PER QUESTI MOTIVI ammette la richiesta formulata dalle imputate e – in attesa del deposito del programma di trattamento – dispone la prosecuzione dell’istruttoria.