Anziana cade dalla barella: perdita della presa o manovra sbagliata? L’incertezza della dinamica porta all’annullamento della condanna

In sede di legittimità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , si può dedurre il c.d. travisamento della prova”, cioè quel vizio in forza del quale la Cassazione può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no veicolato”, senza travisamenti, all’interno della decisione.

È quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29235, depositata il 9 luglio 2013, pronunciandosi su un ricorso presentato da due imputati, condannati per il delitto di omicidio colposo. Morte seguita alla caduta. In sede di merito, era stata ritenuta provata la responsabilità degli imputati sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte e della consulenza tecnica. Il fatto ricostruito era il seguente una anziana signora era stata condotta con ambulanza dalla propria abitazione all’ospedale per un controllo neurologico al ritorno, giunti a destinazione, i due uomini si erano occupati di far scendere la paziente, che era assicurata con le cinghie alla barella. Questa, durante lo scorrimento sulla strada, si era piegata su un fianco e la donna aveva sbattuto con la testa sul selciato. Conseguentemente, la signora era stata nuovamente trasportata in ospedale ove è stato riscontrato un ematoma, ma la sua situazione è peggiorata rapidamente sino alla morte. Dinamica dell’incidente non proprio da manuale di istruzioni Avverso tale decisione gli imputati hanno lamentato vizio motivazionale, dal momento che la ricostruzione della dinamica del ribaltamento effettuata dalla Corte distrettuale verosimile virata di 90° al momento del ribaltamento contrastava, a loro dire, con le risultanze istruttorie che pacificamente escludevano che al momento della caduta il moto della barella fosse in virata”, avendo tutti i testi affermato che la lettiga procedeva in direzione perpendicolare al marciapiede e si apprestava a essere sollevata per salire sul marciapiede medesimo. Secondo i ricorrenti, tale operazione richiedeva che i due operatori si ponessero esattamente come appunto si erano posizionati gli imputati contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello che aveva richiamato passaggi del manuale di istruzioni non pertinenti alla fattispecie. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, in quanto il giudice di seconde cure, nel confermare il verdetto di colpevolezza emesso dalla sentenza di primo grado, ne ha completamente rivisitato evidentemente perché oggettivamente non sostenibili la dinamica del sinistro e gli stessi profili di colpa, da commissiva perdita della presa della lettiga a omissiva mancato rispetto delle istruzioni dettate dal manuale . Difficoltà ricostruttive della vicenda. Ciò, secondo gli Ermellini, per le difficoltà ricostruttive della vicenda e in particolare dell’individuazione della precisa causa e conseguente colpa degli imputati del ribaltamento della lettiga. Piazza Cavour ha affermato che la difesa, attraverso le sue produzioni documentali, ha rilevato esaustive circostanze oggettive dalle quali si evince come anche la dinamica della vicenda per la quale ha optato la Corte territoriale non possa essere in alcun modo condivisa. Il S.C., dato il riconoscimento della possibilità di dedurre in sede di legittimità il c.d. travisamento della prova”, e avendo il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice – quale il manuale di istruzioni per l’uso coretto della lettiga - , ha ritenuto che la difesa abbia, del tutto correttamente, opposto l’erroneità della ricostruzione operata dalla Corte territoriale, richiamando documenti allegati al ricorso e adducendo logiche argomentazioni. Pertanto, non essendo certa la dinamica del sinistro, tenuto conto del contrasto insanabile tra le alternative ipotesi avanzate circa le cause effettive e finali del ribaltamento brusca virata, concomitante azione sfavorevole delle ruote, resistenza involontariamente opposta dalla paziente o altra causa che non si era potuto individuare , non può, per i supremi giudici, ricondursi con certezza il ribaltamento della lettiga ad una colposamente scorretta manovra degli imputati, al punto che non è nemmeno stata evidenziata la riconducibilità della manovra pretesamente errata a un determinato imputato o a entrambi.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 maggio - 9 luglio 2013, n. 29235 Presidente Sirena – Relatore Massafra Ritenuto in fatto Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 12.2.2010, condannava C.A. e M.R. alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno per il delitto di omicidio colposo secondo l'imputazione, perdevano la presa della lettiga su cui era trasportata Ca.Ma. sì da determinarne la caduta al suolo , con attenuanti generiche e doppi benefici di legge. Il Tribunale riteneva provata la responsabilità dei prevenuti sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte, delle consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero e dalla difesa, degli esami degli Imputati e della documentazione acquisita. Il fatto, quale riportato nella sentenza impugnata traendola da quella di primo grado. Il giorno alle ore 11, Ca.Ma. , di anni 84, veniva condotta con ambulanza dalla propria abitazione sino all'ospedale di per un controllo presso il reparto di neurologia in tale servizio erano impegnati M.R. e Ma.Do. , membri della Misericordia di . Al ritorno, essendovi necessità di un altro volontario, veniva prelevato presso la sede sociale C.A. il quale si metteva alla guida del mezzo con accanto M. , mentre Ma. prendeva posto sul retro insieme alla figlia ed alla badante della Ca. , P.P. e T.O. . Giunti dinanzi all'abitazione intorno alle ore 13.00, Ma. faceva scendere le due donne dalla parte laterale dell'ambulanza, mentre M. e C. si occupavano della paziente che era assicurata con le cinghie alla barella. Questa, durante lo scorrimento sulla strada, ad un certo punto si piegò sul fianco sinistro e la Ca. andò a sbattere con la testa sul selciato riportando una ferita lacero contusa e lasciando a terra una piccola macchia di sangue. Nessun testimone poté vedere direttamente il fatto. Avvisato il servizio 118, gli imputati furono invitati a trasportare nuovamente la donna in ospedale ove, mediante TAC, venne riscontrato un ematoma sottodurale acuto la situazione andò rapidamente precipitando sino a raggiungere lo stato di coma cui, nonostante le terapie praticate, seguì la morte il giorno successivo. Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza in data 7.6.2012. Avverso siffatta pronuncia della Corte toscana ricorre per cassazione il comune difensore di fiducia di C.A. e Ma.Ro. adducendo, in sintesi, i seguenti motivi ed allegando taluni documenti in copia. 1. La violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p. per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, assumendo che a fronte dell'imputazione, che contestava quale causa del ribaltamento la perdita della presa della lettiga da parte degli imputati, la cui dinamica era stata recepita dal giudice di primo grado, la Corte territoriale aveva invece ritenuto che la causa predetta fosse da individuarsi in una virata di 90^ eseguita forse bruscamente forse anche per una qualche concomitante azione sfavorevole delle ruote attribuendo agli imputati la colpa consistente nell'aver disatteso le istruzioni per la conduzione della lettiga versate nell'apposito manuale, la cui osservanza avrebbe impedito il ribaltamento. 2. Il vizio motivazionale, dal momento che la ricostruzione della dinamica del ribaltamento effettuata dalla Corte verosimile virata di 90^ al momento del ribaltamento contrastava con le risultanze istruttorie che pacificamente escludevano che al momento della caduta il moto della barella fosse curvilineo o in virata , avendo tutti i testi affermato che la lettiga procedeva in direzione perpendicolare al marciapiede e si apprestava ad essere sollevata per salire sul marciapiede medesimo tale operazione, secondo le istruzioni, richiedeva che i due operatori si ponessero esattamente come appunto si posizionarono gl'imputati, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte che aveva richiamato passaggi del manuale di istruzioni non pertinenti alla fattispecie secondo cui per spostare la barella un operatore doveva porsi al lato piedi e l'altro da un lato della barella vicino al torace e alla testa del paziente per assisterlo e/o dare il proprio contributo nello spostamento della barella . Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il primo motivo è infondato. Invero, In tema di correlazione tra accusa e sentenza, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza articoli 516 - 522 cod. proc. pen. , avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'Imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altri termini, poiché la nozione strutturale di fatto , contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata oggetto di un potere del pubblico ministero e decisione giurisdizionale oggetto del potere del giudice risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. Da queste premesse, la Corte ha escluso la violazione del principio suddetto in una fattispecie in cui l'imputato, a fronte della contestazione per il reato di lesioni personali volontarie, eri stato condannato per quello di lesioni colpose Cass. pen. Sez. IV, n. 41663 del 25.10.2005, Rv. 232423 . È fondata, invece, la seconda censura. Il giudice di appello, nel confermare il verdetto di colpevolezza emesso dalla sentenza di primo grado, ne ha completamente rivisitato evidentemente perché oggettivamente non sostenibili la dinamica del sinistro e gli stessi profili di colpa, da commissiva perdita della presa della lettiga ad omissiva mancato rispetto delle istruzioni dettate dal manuale . Ciò, evidentemente, per le difficoltà ricostruttive della vicenda ed in particolare dell'individuazione della precisa causa e conseguente colpa degli imputati del ribaltamento della lettiga. La difesa, attraverso le sue produzioni documentali e corrette argomentazioni, ha rilevato esaustive circostanze oggettive dalle quali si evince come anche la dinamica della vicenda per la quale ha optato la Corte territoriale non possa essere in alcun modo condivisa. È vero che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , come modificato dalla L 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli atti del processo , non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. Ma rappresentando il novum normativo il riconoscimento della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova , finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no veicolato , senza travisamenti, all'interno della decisione Cass. pen. Sez. IV, 19.6.2006, n. 38424 , ed avendo il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, quale il manuale di istruzioni per l'uso corretto della lettiga Cass. pen., sez. II, 15.1.2008, n. 5994 Sez. I, 15.6.2007, n. 24667, Rv. 237207 Sez. IV, 3.2.2009, n. 19710, Rv. 243636 , del tutto correttamente la difesa ha potuto opporre l'erroneità della ricostruzione operata dalla Corte territoriale, richiamando documenti allegati al ricorso ed adducendo logiche argomentazioni. Ha infatti rimarcato, riportandone le deposizioni, come tutti i testi avessero escluso che la lettiga si ribaltò dopo aver virato di 90^ e procedeva in direzione perpendicolare al marciapiede e si apprestava ad essere sollevata per salire sul medesimo, mentre la tesi alternativa formulata dalla Corte territoriale, oltre ad esser sconfessata dalle dichiarazioni del testi e degli imputati, non trovava alcuna fonte probatoria. Del resto, è chiaro come la sentenza Impugnata, dopo aver escluso, ritenendolo assurdo per via delle cinghie che la assicuravano alla lettiga pag. 6 , che la trasportata, epilettica ma tranquilla durante gli spostamenti subiti, abbia avuto uno scatto di intensità tate da ribaltarla, sia ricorsa ad un procedimento inferenziale ricostruttivo che rispecchia una fase diversa antecedente da quella in cui avvenne il ribaltamento ed è chiaro che, non essendo affatto certa la dinamica del sinistro, tenuto conto del contrasto insanabile con quanto indicato nel capo d'imputazione e ritenuto dalla sentenza di primo grado e dette mere ed alternative ipotesi avanzate in sentenza circa le cause effettive e finali del ribaltamento brusca virata, concomitante azione sfavorevole delle ruote o resistenza involontariamente opposta da C. o altra causa che non si era potuto individuare , non può, allo stato, ricondursi con certezza il ribaltamento della lettiga ad una colposamente scorretta manovra degli imputati, al punto che non è nemmeno stata evidenziata, né poteva esserlo, la riconducibilità della manovra pretesamente errata ad un determinato imputato o ad entrambi. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.