Il Tar salva le nutrie ed il ricorso notificato via PEC: è valido anche se non è indicato il numero cronologico del relativo registro

L’omessa indicazione di questo dato, pur se necessario, non comporta la nullità della stessa bastano l’autorizzazione del legale ex art. 8 L.53/94 ed il deposito di una copia del fascicolo digitale in formato cartaceo, dell’ attestato di firma digitale del notificante, di quello di firma del gestore di PEC, delle informazioni richieste dall'art. 18 DM 44/11 per il corpo del messaggio, delle ricevute della PEC e degli ulteriori dati di certificazione. Questa notifica è valida se raggiunge il suo scopo informare la controparte dell’instaurata lite.

È quanto affermato dal Tar Lombardia-Brescia, sez. II, n. 476 dello scorso 21 maggio che ha recepito in toto i principi del Tar Campania sez. VI numero /13 con cui, però, contrasta sulla irritualità della notifica in assenza di detto cronologico. Il caso. Un’associazione contro la caccia impugnava l’ordinanza sindacale con cui si pianificava quella alle nutrie. Notificava l’atto via PEC allegando tutta la dovuta documentazione, omettendo, però, questo dato. L’avvocato del comune rimasto, poi, contumace come il privato citato in causa preliminarmente chiedeva l’accesso al fascicolo, contestando la validità della notifica, ma l’eccezione è stata respinta, sì come la legittimità del provvedimento impugnato. Processo telematico. È stato introdotto nell’ambito della digitalizzazione della giustizia. Offre la possibilità di usare questo mezzo, alternativo alla notifica postale, nei giudizi civili, ammnistrativi art. 39 cpa e stragiudiziali disciplinati dalla L.148/11. La cancelleria forma un fascicolo digitale cui le parti ed il giudice possono accedere in ogni momento. Trasmissione degli atti via PEC . Il legale può avvalersene solo se autorizzato dal Consiglio dell’Ordine a norma dell’art. 7 della L. 21.01.1994 n. 53 e solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il procedimento per la notifica a mezzo P.E.C. è quello previsto dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibile, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’articolo 8 della L. 21.01.1994 n. 53. Il citato articolo prevede che l’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico che può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer , il cui modello è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, la cui validità è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7. Ogni notificazione è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti . L’art. 18 DM 44/11 regole tecniche del processo telematico precisa che la notifica si effettua anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo a tal fine l'avvocato trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale . L’avvocato quindi appone la sua firma digitale e procede alla notifica tramite PEC, certificando nella relata di spedire una copia conforme . Quali documenti devono essere depositati per la validità della notifica? Sono quelli indicati in epigrafe. Si noti che deve produrre una copia cartacea di documento informatico, firmato digitalmente, conforme all'originale informatico in tutte le sue componenti . Relata breve o completa? Rilascia due ricevute accettazione e ricezione della mail. Essa è sintetica o completa. Per queste norme basta accludere la prima esegesi letterale , ma da essa non è possibile evincere quale sia il documento consegnato e se esso costituisca la copia informatica del ricorso depositato , mentre lo è dall’altra perché contiene una copia della mail e degli allegati. Ergo sarà questa la relata da produrre con la copia dell’atto. È irrituale se manca l’indicazione del cronologico del registro delle notifiche? Per il Tar di Napoli è così il ricorso sarà inammissibile per violazione dell’art. 8, L. n. 53/94. Per quello di Brescia, invece, ciò non costituisce un vizio inficiante la validità della notifica, poiché gli altri requisisti sono di per sé sufficienti al raggiungimento dello scopo. In breve se la controparte ha ricevuto detta documentazione, avendo così contezza della insorta lite ed il legale è regolarmente autorizzato dal COA ad avvalersi di questo mezzo, non ci sono motivi di dubitare del legittimo instaurarsi del contraddittorio tra le parti, essendo garantito il loro diritto di difesa. Ciò è confermato dalla giurisprudenza di legittimità civile costante la ritiene irrilevante essendo le nullità sua e dell’atto limitate alle ipotesi dell’art. 160 c.p.c. Cass. sez. I 17748/09 e sez. Lav. 15251/06, L.890/82 . Il sindaco non può pianificare la caccia selettiva . Non rientra tra i suoi poteri, salvo per i casi extra ordinem in cui è comprovata l'esistenza del pericolo di un danno grave alla salute dell'uomo e il sopravvenire di una situazione eccezionale ed imprevedibile, tale da incidere in modo straordinario sulla sicurezza pubblica . Nella fattispecie non è stata accertata, poiché l’ordinanza si basava su sopralluoghi effettuati e sulle innumerevoli lamentele degli agricoltori, senza alcuna indicazione per lo meno delle date in cui tali evenienze si sarebbero verificate .

Tar Lombardia - Brescia, sez. II, sentenza 17 aprile - 21 maggio 2013, n. 476 Presidente/Estensore Calderoni A. Considerato in rito quanto segue A.1. Il presente ricorso è stato notificato al Comune di Isola Dovarese, direttamente dal procuratore della parte ricorrente e a mezzo di posta elettronica certificata. A.2. In ordine a tale modalità di notifica, si è recentemente espressa la Sez. VI del Tar Campania sentenza 3 aprile 2013, n. 1756 , nei termini che seguono & lt %& lt %& lt em>1. Giova richiamare preliminarmente la disposizione dell’art. 39 comma 2 c.p.a., che rinvia, per quanto concerne le notificazioni degli atti del processo amministrativo, al codice di procedura civile e alle leggi speciali in materia di notificazioni degli atti giudiziari in materia civile. 1.2. Alla luce delle disposizioni che disciplinano la P.E.C. nel processo civile e delle relative disposizioni attuative deve essere esaminata la regolarità della procedura di notifica seguita dalla società ricorrente, che ha effettuato la notificazione del ricorso a mezzo posta elettronica certifica P.E.C. e ha prodotto la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del sistema di posta certificata e la ricevuta di avvenuta consegna alla P.E.C. del Comune di Mondragone . 1.3. La Legge n. 148/2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 ha apportato significative modifiche in vigore dal 01 gennaio 2012 alla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 avente ad oggetto le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Il legislatore ha inserito come strumento alternativo alla notifica a mezzo del servizio postale quello tramite posta elettronica certificata sempre a condizione che sia stata chiesta ed ottenuta l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine a norma dell’art. 7 della L. 21.01.1994 n. 53 e solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il procedimento per la notifica a mezzo P.E.C. è quello previsto dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibile, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’articolo 8 della L. 21.01.1994 n. 53. Il citato articolo prevede che l’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico che può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer , il cui modello è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, la cui validità è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7. Ogni notificazione è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti. 1.4. Nel caso di specie non risulta specificato nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’articolo 8 della L. 21.01.1994 n. 53. Da qui un primo profilo di inammissibilità del ricorso per irritualità della notifica. 2. Inoltre, l’art. 18 delle regole tecniche sul processo civile telematico PCT , contenute nel D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 consente agli avvocati, autorizzati ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, di eseguire le notifiche tramite PEC. L’art. 18 precisa che la notifica si effettua anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo a tal fine l'avvocato trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale . L’avvocato quindi appone la sua firma digitale e procede alla notifica tramite PEC, certificando nella relata di spedire una copia conforme. 2.2. La questione che si pone è cosa l’avvocato debba produrre in giudizio per dimostrare la regolarità della notifica e la conformità dell’atto allegato alla PEC a quello prodotto in giudizio. L’art. 18 sopra citato prevede che la notifica si intende perfezionata con la c.d. ricevuta breve di avvenuta consegna. Attenendosi alla lettera di questa disposizione, sarebbe sufficiente per l'avvocato notificante produrre in giudizio la P.E.C. con tale ricevuta breve tuttavia questo tipo di ricevuta non restituisce l’intero allegato cioè l’intero atto con firma digitale , ma solo un suo estratto codificato, la cui verifica richiede peculiari competenze tecniche e non consente al giudice di associare immediatamente la P.E.C. all’atto notificato. Si rileva infatti che l’art. 23 del codice dell’amministrazione digitale, nel delineare il concetto di copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente, evidenzia come occorra una conformità all'originale informatico in tutte le sue componenti . 2.3. Si ritiene, pertanto, che al fine di verificare che effettivamente la notifica dell’atto sia andata a buon fine e che l’atto notificato con la P.E.C. sia conforme a quello depositato in formato cartaceo, debba essere prodotta dall’avvocato notificante la c.d. ricevuta completa di avvenuta consegna della P.E.C., in modo da poter produrre tale ricevuta con l'intero atto notificato, e non soltanto un suo estratto. E’ inoltre necessario che l’avvocato produca la stampa dell'atto notificato con la relata il certificato di firma digitale del notificante il certificato di firma del gestore di PEC le informazioni richieste dall'art. 18 per il corpo del messaggio le ricevute della PEC gli ulteriori dati di certificazione. 2.4. Nel caso di specie, come si è detto, il ricorso è proposto dall’amministratore delegato della società indicata in epigrafe che non risulta iscritto all’albo degli avvocati e come tale destinatario delle norme di favore per le notificazioni sopra richiamate. Peraltro, sono state depositate unicamente la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del sistema di posta certificata e la ricevuta di avvenuta consegna alla P.E.C., senza che da quest’ultima si possa evincere quale sia il documento consegnato e se esso costituisca la copia informatica del ricorso depositato. 3. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la irritualità della notifica del ricorso al Comune intimato A.3. Il Collegio ritiene di poter utilmente assumere a riferimento per la presente pronuncia siffatta, compiuta disamina della normativa vigente in materia operata dal Tar Campania, il quale ha, in sintesi, ritenuto utilizzabile anche nel processo amministrativo la particolare modalità di notifica del ricorso a mezzo P.E.C., a condizione che a questa sia effettuata da un avvocato, il quale abbia chiesto e ottenuto l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine a norma dell’art. 7 della L. 21.01.1994 n. 53 e solo se l’indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi b la notificazione sia stata annotata dal notificante sull’apposito registro cronologico di cui al successivo art. 8 della medesima legge n. 53/1994 c l’avvocato notificante produca in giudizio tutta una serie di atti, dati, informazioni, certificazioni, al fine di comprovare che effettivamente la notifica dell’atto sia andata a buon fine e che l’atto notificato con la P.E.C. sia conforme a quello depositato in formato cartaceo. A.4. Sulla scorta di tali puntualizzazioni, il Tar Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto, nel caso di specie aa nella relazione di notificazione, non risultava specificato il numero di registro cronologico bb la stessa notificazione via PEC era stata effettuata dall’amministratore delegato della società ricorrente, non iscritto all’albo degli avvocati cc erano state depositate in giudizio unicamente la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del sistema di posta certificata e la ricevuta di avvenuta consegna, senza che si potesse evincere quale fosse il documento consegnato e se esso costituisse la copia informatica del ricorso cartaceo depositato. A.5. Agli atti di questo giudizio emerge, viceversa, che i nella relazione di notificazione del presente ricorso, l’Avv. Massimo Rizzato, difensore di parte ricorrente, precisa di essere autorizzato ad eseguire le notifiche in proprio giusta delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza ii in data 28 marzo 2013, l’avvocato Marco Locati di Milano ha presentato, nell’interesse del Comune di Isola Dovarese, formale istanza di accesso ai fascicoli d’ufficio e di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 76 disp. att. cod. civ., assumendo la necessità di verificare la regolare notificazione del ricorso, prima di una eventuale costituzione in giudizio che possa sanarla e allegando copia della deliberazione giuntale 26 marzo 2013, n. 14 di conferimento dell’incarico nonché delega sottoscritta dal Sindaco iii a fronte di ciò, il giorno seguente la Segreteria della II Sezione ha provveduto a trasmettere all’avv. Locati, a mezzo di posta elettronica, il fascicolo in digitale corrispondente all’originale depositato presso questo T.A.R. dall’avv. Rizzato iv il Comune non si è successivamente costituito in giudizio, ma ha trasmesso all’Avv. Rizzato comunicazione in data 4 aprile 2013 con cui si attesta di aver ricevuto tramite posta certificata, il ricorso al tar avverso l’ordinanza n. 49 del 13.12.12, in data 27/02/2013 alle ore 17.14.36 e protocollata in data 28/02/2013 alle ore 08.06.09 . A.6. Alla stregua delle suddette risultanze, possono, dunque, ritenersi senz’altro soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a e c del precedente capo A.3., in quanto - la notifica via PEC è stata effettuata da un Avvocato debitamente autorizzato - si è raggiunta in causa la prova mediante le circostanze di cui alle lettere iii e iv del precedente punto A.5. che la notifica dell’atto sia andata a buon fine e che il destinatario sia venuto in possesso di una copia del ricorso depositato in formato cartaceo. A.7. Non risulta, viceversa, formalmente eseguita dal notificante l’annotazione nel registro cronologico di cui alla lettera b del medesimo punto A.3. Tuttavia, ciò non comporta nullità della notifica, stante che la giurisprudenza della Corte di Cassazione - ritiene che la circostanza per cui la notifica, invece che dall'ufficiale giudiziario, sia eseguita dal procuratore della parte, a ciò autorizzato, concerna un dato soggettivo irrilevante, ossia l'autore della notificazione, restando quest'ultima sottoposta alla L. n. 890 del 1982 Sez. I civ., 30 luglio 2009, n. 17748 capo 2 - esclude Sez. lav. 4 luglio 2006, n. 15251 che la prescrizione posta dall’art. 3, comma 2 di tale legge circa l’indicazione del numero del registro cronologico, da parte dell’ufficiale giudiziario che si avvalga, per la notificazione, del servizio postale attenga alle ipotesi sancite a pena di nullità della notificazione stessa e che renda l'atto inidoneo al raggiungimento dello scopo quello, cioè, di portare l'atto medesimo a conoscenza del destinatario - e ciò in base alla disposizione di carattere generale, di cui all'art. 160 c.p.c., per cui la notificazione è da ritenersi nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157 c.p.c.,salvo, cioè, che l'atto manchi dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo art. 156 c.p.c., comma 2 così, ancora la sentenza n. 15251/2006 . A.8. Tali principi di carattere generale sono evidentemente applicabili alla particolare modalità di notificazione via PEC, per cui occorre concludere, con riguardo al caso di specie, che la mancata indicazione, da parte del difensore della parte ricorrente, del numero cronologico del proprio registro nella relazione di notificazione effettuata via PEC non costituisca omissione di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo di portare l'atto medesimo a conoscenza del destinatario con la conseguenza che debbono, in definitiva, ritenersi integrati tutti i presupposti sostanziali sopraindicati per considerare valida - nel peculiare contesto fattuale di cui è causa - la suddetta notificazione via PEC nei confronti del Comune di Isola Dovarese. B. CONSIDERATO NEL MERITO QUANTO SEGUE B.1. Secondo il consolidato orientamento in materia di questa Sezione cfr. da ultimo 7 febbraio 2013, n. 148 e precedenti ivi menzionati sia della stessa Sezione, sia di altri giudici amministrativi di I grado - il Sindaco è ordinariamente privo del potere di pianificare l'attività di abbattimento nutrie, stante la competenza provinciale per tali interventi - l'intervento extra ordinem dell’autorità comunale potrebbe giustificarsi solo se risultasse comprovata l'esistenza del pericolo di un danno grave alla salute dell'uomo e il sopravvenire di una situazione eccezionale ed imprevedibile, tale da incidere in modo straordinario sulla sicurezza pubblica. B.2. Nel caso di specie, entrambi i suddetti profili sono stati dedotti da parte ricorrente, mentre l’ordinanza sindacale censurata - non dà conto di un solo elemento fattuale concreto zone precise del territorio comunale in cui si sia verificata la presenza di nutrie e in cui questa possa provocare rischi per la sicurezza idraulica riferimenti temporali in ordine a tali avvistamenti indicazione, anche solo di massima, dei danni provocati da questi roditori e subiti dagli agricoltori tale da far ritenere l’insorgenza di una situazione eccezionale e imprevedibile - si limita a riferire genericamente di sopralluoghi effettuati e di innumerevoli lamentele degli agricoltori, senza alcuna indicazione per lo meno delle date in cui tali evenienze si sarebbero verificate. C. CONCLUSIONI Ne consegue la fondatezza delle suddette censure dedotte in ricorso, il quale deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale 13 dicembre 2012. Le spese di lite possono, peraltro, essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità in rito della presente controversia, in precedenza evidenziate sub A. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza sindacale 13 dicembre 2012, n. 49. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.