Secondo l’articolo 8 l. numero 977/1967, i bambini e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica, effettuata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale. Questa visita non è, però, necessaria se il minore svolge attività di bagnino, poiché è già stata effettuata prima dell’iscrizione al corso di bagnino.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 19848, depositata il 14 maggio 2014. Il caso. Il tribunale di Vasto condannava una donna per il reato di cui agli articolo 8, comma 1, e 26, comma 2, l. numero 977/1967 tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti , in quanto, come titolare di uno stabilimento balneare, aveva assunto due minori con le mansioni di bagnino, senza sottoporli alla preventiva visita medica, necessaria per stabilire l’idoneità psico-fisica all’attività lavorativa. L’imputata ricorreva in Cassazione, affermando che il possesso delle condizioni psico-fisiche costituisce un accertamento propedeutico al rilascio del brevetto di bagnino e tale accertamento è stato delegato dallo Stato alla Società nazionale di salvamento. Visita medica necessaria per il lavoro. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, secondo l’articolo 8 l. numero 977/1967, i bambini e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica. Tale certificato non può ridursi ad una mera certificazione dello stato di buona salute psico-fisica del minore, ma deve ricomprendere anche un giudizio di idoneità del minore al lavoro. La visita medica viene effettuata presso un medico del Servizio Sanitario Nazionale e la mancanza di essa continua ad essere sanzionata penalmente. Propedeutica al corso. Tuttavia, con il Foglio d’Ordine numero 6 del 1929 era stata concessa alla Società nazionale di salvamento l’autorizzazione al rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio del mestiere di bagnino. Questa competenza esiste ancora oggi, infatti l’articolo 2 dello Statuto della Società, diventata in seguito un’associazione senza scopo di lucro, prevede che una delle sue finalità è quella di istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del brevetto di bagnino. Per iscriversi al corso di bagnino, è necessario, come requisito, il possesso di idonee condizioni psico-fisiche. Di conseguenza, nel caso di specie, i due minori, che lavoravano nello stabilimento della donna, essendo in possesso di regolare abilitazione all’attività di bagnino, avevano già superato la visita medica, finalizzata proprio ad accertarne l’idoneità psico-fisica a quella particolare attività lavorativa. Non sussistendo, quindi, il reato, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso ed annullava, senza rinvio, la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 gennaio – 14 maggio 2014, numero 19848 Presidente Fiale – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Vasto con sentenza 14.11.2008 ha dichiarato M.A. colpevole della contravvenzione di cui agli articolo 81 cpv, 8 comma 1 e 26 comma 2 della legge numero 977/1967 come modificati dagli articolo 9 e 14 del D. Lvo 345/1999 per avere, quale titolare di uno stabilimento balneare, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, assunto due minori con le mansioni di bagnino senza sottoporli a preventiva visita medica al fine di stabilire l'idoneità psicofisica all'attività lavorativa cui sarebbero stati adibiti. Ha motivato la decisione sulla base della deposizione resa dall'Ispettore del Lavoro che aveva eseguito il sopralluogo 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata denunziando con unico motivo, l'inosservanza della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale rileva in particolare che il possesso delle condizioni psicofisiche costituisce un accertamento propedeutico al rilascio del brevetto di bagnino e che tale accertamento è stato delegato dallo Stato alla Società Nazionale di Salvamento, ente morale ONLUS. Non si comprende, dunque, come potrebbe essere rilasciato un titolo specifico senza accertamenti altrettanto specifici, relativi alla verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio. Secondo il ricorrente il Tribunale ha disatteso anche l'efficacia dei poteri dello Stato delegati alla Società Nazionale di Salvamento e addirittura il precetto costituzionale dell'articolo 45. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. La L. 17 ottobre 1967, numero 977, articolo 8, numero 1, di cui al capo di imputazione, così come sostituito dal D.Lgs. 4 agosto 1999, numero 345, articolo 9, nel testo a sua volta sostituito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 262, articolo 2, prevede che i bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica . Come già rilevato da questa Corte, il tenore letterale di tale norma impone che essa debba essere interpretata nel senso che il certificato richiesto per adibire minori ad attività lavorativa non possa ridursi ad una mera certificazione dello stato di buona salute psico-fisica del minore, come nel caso in esame, ma debba avere una portata più ampia, ricomprendendo anche un giudizio di idoneità del minore al lavoro Sez. 3, Sentenza numero 5746 del 07/12/2006 Ud. dep. 12/02/2007 Rv. 236174 Sez. 3, Sentenza numero 7469 del 18/01/2008 Cc. dep. 19/02/2008 Rv. 239006 . La giurisprudenza ha altresì affermato che l'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 8, comma terzo, della L. numero 977 del 1967, nella versione risultante dalla modifica ex articolo 2 D.Lgs. numero 262 del 2000, secondo cui la visita medica dei minorenni da avviare al lavoro, il cui obbligo continua ad essere presidiato penalmente, è effettuata presso un medico del Servizio sanitario nazionale, non integra più illecito penale prevedendo Particolo 26 della L. numero 977 dei 1967, come modificato dall'articolo 14 D.Lgs. numero 345 del 1999, la sanzione penale unicamente per l'obbligo in generale della visita ma non anche per le concrete modalità della sua effettuazione Sez. 3, Sentenza numero 7469/2008 cit. . Occorre però altresì' rilevare che il Ministero delle Comunicazioni - Marina Mercantile con Foglio d'Ordine numero 43 del 6 maggio 1929 concedeva alla Società Nazionale Salvamento l'autorizzazione al rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino . Anche oggi la competenza al rilascio della abilitazione alla attività di bagnino spetta alla Società Nazionale di Salvamento, eretta in Ente Morale con R.D. 19 aprile 1876 ed avente natura di Associazione senza scopo di lucro secondo il disposto del D.Lgs. 460/97. Ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, tra gli scopi e le finalità, è prevista appunto quella di istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salvataggio . Ciò premesso, tra i requisiti per l'iscrizione al corso di Bagnino di Salvataggio si richiede espressamente, tra l'altro, il possesso di idonee condizioni psicofisiche . Logico corollario di quanto esposto è che nel caso di specie i due giovani in servizio presso lo stabilimento balneare gestito dall'imputata, essendo risultati in possesso di regolare abilitazione alla attività di bagnino di salvataggio circostanza pacifica oltre che documentata, avevano già superato favorevolmente la visita medica finalizzata proprio ad accertarne l'idoneità psicofisica alla particolare attività lavorativa a cui sono stati adibiti e quindi il reato non sussiste. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.