Le ricevute di spedizione e di ritorno provano la ricezione della raccomandata

L’atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l’effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari.

Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario che dovrà, dal canto suo, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. Inoltre, l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione – sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento – e spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente. Così precisando, la Sesta Sezione civile di Cassazione, con ordinanza numero 10388, depositata il 13 maggio 2014, ha accolto il ricorso, rilevando la regolarità della messa in mora del debitore da parte del creditore e rinviando, anche per le spese, alla Corte territoriale del rinvio in diversa composizione. Il caso. La Cassazione accoglie il ricorso proposto dal creditore, il quale chiedeva accertarsi la regolarità della messa in mora del debitore, sulla base delle prodotte ricevute di spedizione e di ritorno, cassando e rinviando, anche per le spese, alla Corte territoriale del rinvio in diversa composizione. L’avvenuta produzione in giudizio delle ricevute di spedizione e di ritorno costituisce prova sufficiente sia dell’invio sia della ricezione della raccomandata. I giudici di Piazza Cavour reputano che l’avvenuta produzione in giudizio sia della ricevuta di spedizione che di quella di ritorno costituisce idonea prova sia dell’invio sia della ricezione della raccomandata, in ragione della presunzione logica che impone il doveroso collegamento tra, da un lato, la ricevuta di spedizione in una certa data di una raccomandata ad un certo destinatario e, dall’altro, la ricevuta di ritorno pervenuta al mittente che a distanza di pochi giorni nel caso di specie, quattro attesta il ricevimento di una raccomandata da parte del medesimo destinatario. Nell’accogliere il ricorso in oggetto, ritenendolo fondato, la Suprema Corte ricorda, così, i seguenti principi consolidati della giurisprudenza di legittimità «L’atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l’effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario che dovrà, dal canto suo, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. Inoltre, l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione – sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento – e spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 10 aprile - 13 maggio 2014, numero 10388 Presidente/Relatore Vivaldi Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. - È chiesta la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 6.5.2011 in materia di risarcimento del danno da intesa anticoncorrenziale ex articolo 33 co. 2 L. 10.10.1990 numero 287. Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18.6.2009 numero 69, per essere il provvedimento impugnato stato depositato successivamente all'entrata in vigore della indicata normativa 4 luglio 2009 . Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1219, 1335, 2943 c.c. e 2697, c.c., 115 e 116 c.p.c., violazione dell'articolo 111 della Costituzione tutti in riferimento all'articolo 360, 2 comma, numero 03 c.p.c. nonché vizio di motivazione, per interpretazione illogica e contraddittoria del contenuto della lettera di messa in mora del 21 aprile 2004, in riferimento all'articolo 360, 1 comma, numero 05 c.p.c.”. Il motivo è fondato. Sono principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità i seguenti. L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa da ultimo Cass. 27.4.2010 numero 10058 . Inoltre, L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente da ultimo Cass. ord. 24.6.2013 numero 15762 in un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio nello stesso senso Cass. ord. 23.6.2011 numero 13877 Cass. ord. 7.4.2009 numero 8409 Cass.3.7.2003 numero 10536 Cass. 11.5.2006 numero 10849 . Nel caso in esame, la Corte di merito ha giudicato gli atti di messa in mora, in particolare la lettera datata 22.4.2004 inidonea ad interrompere il periodo di prescrizione decorrente dal 28.7.2000 , non solo perché si riferisce ad una pluralità di soggetti tra cui l'odierno attore , ma, soprattutto, non reca stampigliato il numero della raccomandata con la quale è stata spedita sicché non consente al giudice di verificare che proprio ad essa si riferisca l'avviso di ricevimento, prodotto in copia fotostatica dall'attore e datato 27.4.2004 recante il numero attribuito alla raccomandata dall'Ufficio postale . Concludendo che In tali condizioni, non può ritenersi dimostrato il necessario collegamento tra i due documenti e dunque la tempestività della messa in mora . Un tale conclusione è errata. In primo luogo è irrilevante la circostanza che la lettera di messa in mora del 22 aprile 2004 - inviata con racc. a r. numero OMISSIS dall'avv. Maria Gabriella Cataldo ad Ina - Assitalia spa - ricevuta in data 27 aprile 2004, fosse sottoscritta anche da altri soggetti e non solo dall'odierno ricorrente,contenendo tutti i dati identificativi del rapporto contrattuale, al quale si riferiva la pretesa risarcitoria in questione. Ma il punto decisivo è che l'avvenuta produzione in giudizio, sia della ricevuta di spedizione, circostanza dedotta dal ricorrente nel ricorso , sia di quella di ritorno oltre che della lettera di diffida del 22.4.2004 costituisce idonea prova, sia dell'invio, sia della ricezione della raccomandata in ragione della presunzione logica che impone il collegamento tra la ricevuta di spedizione in una certa data di una raccomandata ad un certo destinatario e la ricevuta di ritorno pervenuta al mittente che a distanza di quattro giorni attesta il ricevimento di una raccomandata da parte del medesimo destinatario. Inoltre, non pare sia stato efficacemente contestato, né la conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte dall'odierno ricorrente nel giudizio di merito, né il destinatario ha dimostrato che il plico non contenesse alcuna lettera al suo interno, ovvero contenesse lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente è stato ascoltato in camera di consiglio. Ritenuto in diritto A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Conclusivamente, il ricorso è accolto la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione.