Le condotte del genitore che risultino denigranti ed umilianti nei confronti dei figli, perché integrino il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, devono essere tali da causare un pericolo di malattia nel corpo o nella mente per il figlio medesimo.
Questo è quanto emerge dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 14749 del 28 marzo 2014. Il fatto. La Corte d’appello di Messina dichiarava il non doversi procedere nei confronti di due coniugi per intervenuta prescrizione del reato ex articolo 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione e disciplina , dando atto che il primo giudice aveva fondato la prova del delitto di maltrattamenti successivamente riqualificato in abuso dei mezzi di correzione e disciplina da parte dei 2 imputati nei confronti dei loro 3 figli adottivi, sulla base della parola -ritenuta affidabile delle persone offese. La Corte d’appello concludeva ritenendo che ai 2 imputati dovesse essere riconosciuta, in ordine al reato contestatogli, almeno il beneficio del dubbio in ordine alla sussistenza del requisito dell’abitualità, tuttavia, i giudici del gravame ritenevano raggiunta la prova che la coppia, almeno episodicamente, si fosse lasciata andare ad eccessi nei confronti dei figli adottivi, suscettibili di integrare il reato di cui all’articolo 571 c.p. Pertanto, il reato contestato veniva dichiarato prescritto e gli imputati condannati al rifondere i danni nei confronti delle costituite parti civili. Una pretesa assoluzione. La coppia ricorreva per cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’articolo 571 c.p., per avere la Corte territoriale inquadrato la condotta in detta fattispecie incriminatrice in assenza della condizione obiettiva di punibilità del “pericolo di una malattia nel corpo e nella mente del soggetto passivo”. Inoltre lamentavano che il giudice seconde curie, erroneamente avesse ritenuto che la sussistenza della causa di estinzione del reato precludesse al giudice un ulteriore esame nel merito, laddove invece ex articolo 129, 2 comma, c.p.p., anche in caso di intervenuta prescrizione del reato, è imposto l’apprezzamento esaustivo sulla responsabilità penale e civile. In sostanza il giudice d’appello avrebbe dovuto assolvere gli imputati da entrambi i profili di responsabilità. Il reato non è integrato. Il Collegio ritiene, che la Corte d’appello non si sia soffermata sul profilo attinente all’integrazione del pericolo di malattia nel corpo e nella mente, infatti avrebbe dovuto puntualmente motivare in ordine alla sussistenza di tale elemento, necessario ai fini dell’integrazione del reato stesso. Per questi motivi la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto di motivazione sul punto concernete la sussistenza del pericolo di malattia. Il giudizio di rinvio dovrà celebrarsi dinnanzi al giudice civile, ed invero secondo insegnamento delle Sezioni Unite, quando il ricorso investa formalmente tanto il capo civile quanto quello penale, il ricorso su quest’ultimo aspetto dovrebbe essere dichiarato inammissibile perché in presenza di accertamento di una causa di estinzione del reato, non sono deducibili in sede di legittimità vizi di motivazione che non investano il merito della responsabilità penale. In sostanza ammettere la rivisitazione della decisione in punto di responsabilità penale solo perché essa potrebbe avere, in via di mera ipotesi, incidenza sull’accertamento della responsabilità civile, significherebbe stravolgere finalità e meccanismi decisori della giustizia penale in dipendenza da interessi civilistici ancora sub iudice, che devono invece essere esaminati innanzi al giudice naturalmente competente a definirli.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 - 28 marzo 2014, numero 14749 Presidente Agrò – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza pronunciata in data 11 marzo 2013, la Corte d'Appello di Messina ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.G. e S.R. per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all'articolo 571 cod. penumero , così riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'articolo 572 cod. penumero , ed ha confermato nel resto la sentenza di condanna del Tribunale di Taormina del primo ottobre 2009. La Corte territoriale ha dato atto del fatto che il primo giudice ha fondato la prova del delitto di maltrattamenti da parte dei due imputati nei confronti dei loro tre figli adottivi sulla base della parola - ritenuta affidabile - delle persone offese, pur a fronte del ridimensionamento delle accuse da parte di M.M.A. nell'esame dibattimentale, e ciò tenuto conto delle conferme all'assunto accusatorio costituite dalle dichiarazioni di diversi testi A. , m. , R. , G. , F. , So. , St. e C. , sintetizzate nelle pagine da 1 a 10 della sentenza di primo grado . Il giudice di seconde cure ha poi richiamato le testimonianze a supporto della tesi difensiva sintetizzate nelle pagine 10 - 13 della sentenza di primo grado ed ha dato conto delle dichiarazioni rese dai due testi assunti in sede di rinnovazione dell'istruttoria M.M.R. altra figlia adottiva della coppia di imputati e M.C. fratello dell'imputato , i quali - sintetizzando - hanno escluso condotte maltrattanti in danno delle persone offese. Tirando le fila di quanto complessivamente emerso dall'istruttoria dibattimentale di primo e secondo grado, la Corte d'Appello ha concluso che non può ritenersi sussistente la prova in ordine al contestato reato di maltrattamenti dovendo essere riconosciuto agli appellanti il diritto di giovarsi quantomeno del beneficio del dubbio in ordine alla sussistenza del requisito dell'abitualità. A tal fine, la sola parola delle persone offese, segnatamente delle sorelle Mo.Cr. e Ca. , non pare di sicura affidabilità alla luce dei gravi contrasti emersi con i genitori e della divergenza tra le fonti probatorie . La Corte ha tuttavia ritenuto raggiunta la prova che i due imputati, almeno episodicamente, si siano lasciati andare ad eccessi nei confronti dei figli adottivi, suscettibili di integrare il reato di cui all'articolo 571 cod. penumero . A tale riguardo, il giudice a quo ha ricordato le dichiarazioni rese dalla vicina di casa R.R. , che aveva modo di raccogliere le confidenze delle persone offese Cr. e Ca. , nonché di assistere ad alcuni episodi ingiuriosi e violenti e di sentire gli imputati pronunciare alcune frasi offensive all'indirizzo dei figli. La Corte ha quindi dichiarato la prescrizione del reato ex articolo 571 cod. penumero e condannato gli imputati a rifondere i danni nei confronti delle costituite parti civili. 2. Avverso la sentenza di seconde cure hanno presentato ricorso l'Avv. Enzo Musco, difensore di S.R. , e congiuntamente M.G. ed il suo difensore Avv. Enzo Musco, chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito esposti 2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto insufficiente la prova in ordine al reato di cui all'articolo 572 cod. penumero - dando atto della non affidabilità delle dichiarazioni delle persone offese e della divergenza tra fonti probatorie, procedendo poi alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale - e, contraddittoriamente, stimato sussistente sulla base dei medesimi elementi probatori il diverso reato di cui all'articolo 571 cod. penumero , con conseguente condanna degli imputati al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali e delle spese di lite in favore delle parti civili. I ricorrenti hanno rimarcato come la valutazione in ordine all'affidabilità di una fonte di prova non possa variare a seconda se si riferisca ad uno piuttosto che ad un altro reato. 2.2. Mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell'articolo 571 cod. penumero , per avere la Corte territoriale inquadrato la condotta in detta fattispecie incriminatrice in assenza della condizione obiettiva di punibilità del pericolo di una malattia nel corpo e nella mente del soggetto passivo 2.3. Inosservanza dell'articolo 129 comma 2 e 578 cod. proc. penumero , per avere il giudice di seconde cure erroneamente ritenuto che, ai sensi del combinato disposto degli articolo 129 e 531 cod. proc. penumero , la sussistenza della causa di estinzione del reato precludesse al giudice l'ulteriore approfondimento dell'indagine di merito, laddove a norma dell'articolo 129 comma 2 - così come interpretato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite -, anche in caso di intervenuta prescrizione del reato, è imposto l'apprezzamento esaustivo sulla responsabilità penale e civile. Giusta l'incertezza probatoria dalla stessa riconosciuta, la Corte d'appello avrebbe dovuto assolvere gli imputati da entrambi i profili di responsabilità. 3. All'udienza, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre il difensore degli imputati ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Preliminare è la trattazione dell'ultimo motivo di doglianza. A tale riguardo, deve essere rimarcato come la Corte d'appello, nel dichiarare la prescrizione del reato di cui all'articolo 571 cod. penumero da essa ritenuto sussistente nella specie, abbia richiamato il principio affermato da questa Corte, secondo il quale la causa di estinzione del reato quale la prescrizione prevale sulle cause assolutorie di merito ex articolo 129 comma 2 cod. proc. penumero , salvo che l'insussistenza o l'irrilevanza penale del fatto o l'innocenza dell'imputato emergano ictu oculi. Nondimeno, il giudice di seconde cure ha omesso di considerare che detto principio trova un necessario temperamento nel caso in cui dalla sentenza di non luogo a procedere consegua comunque la condanna a rifondere i danni nei confronti della parte civile costituita, atteso che, in tale ipotesi - come questa Corte ha avuto modo di sancire a Sezioni Unite -, qualora in sede di appello sopravvenga una causa estintiva del reato e si versi in un'ipotesi di contraddittorietà o insufficienza della prova, deve prevalere il proscioglimento nel merito rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità Cass. Sez. U, numero 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 . Dai superiori principi discende che - come condivisibilmente rilevato dal ricorrente - la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare ed attentamente motivare in ordine a tutti i presupposti del reato di abuso dei mezzi di correzione da essa ravvisato nella specie. 2. Non pare fondata la dedotta contraddittorietà della motivazione, scaturente - ad avviso del ricorrente - dal fatto che il giudice del provvedimento impugnato avrebbe stimato inaffidabili le dichiarazioni delle persone offese ed evidenziato una divergenza tra le fonti probatorie sì da ritenere insufficiente la prova per il reato di maltrattamenti e, del tutto contraddittoriamente, utilizzato quegli stessi elementi probatori per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione al diverso reato di abuso di mezzi di correzione. Ed invero, il provvedimento impugnato, sebbene connotato da una scelta non sempre felice dell'aggettivazione, se letto unitariamente - senza isolare singoli paragrafi -, rende palese come la Corte territoriale, laddove ha giudicato la parola delle persone offese di non sicura affidabilità , non abbia inteso svalutare in radice tali fonti probatorie sì da renderle completamente inutilizzabili - atteso che, in tale caso, avrebbe utilizzato un'espressione più tranchant, senza l'aggettivo non affidabilità -, quanto piuttosto evidenziare come le persone offese, nel narrare gli eventi, abbiano verosimilmente enfatizzato il perimetro e la gravità delle vicende oggetto di accertamento. D'altra parte, l'espressione a tale fine che funge da cerniera di raccordo fra i due periodi in cui si snoda Viter argomentativo dovendo essere riconosciuto agli appellanti il diritto di giovarsi quantomeno del beneficio del dubbio in ordine alla sussistenza del requisito dell'abitualità. A tal fine, la sola parola delle persone offese, segnatamente delle sorelle Mo.Cr. e Ca. , non pare di sicura affidabilità alla luce dei gravi contrasti emersi con i genitori e della divergenza tra le fonti probatorie rende manifesto come la valutazione di non sicura affidabilità delle dichiarazioni delle sorelle Mo.Cr. e Ca. si riferisca solo ed esclusivamente alla prova del requisito dell'abitualità delle condotte maltrattanti, elemento nondimeno imprescindibile ai fini della integrazione del reato ex articolo 572 cod. penumero . Sotto diverso profilo, mette conto rilevare come la Corte territoriale abbia ritenuto raggiunta la prova del diverso e meno grave reato di cui all'articolo 571 cod. penumero non solo sulla base delle dichiarazioni delle sorelle Mo. , laddove ha richiamato e fatto propria la parte della motivazione del primo giudice attinente alle testimonianze dei soggetti diversi dalle persone offese, stimandole genuine e non inquinate dal diretto coinvolgimento nella vicende, e soprattutto ha valorizzato le dichiarazioni rese da R.R. , che aveva modo di raccogliere le confidenze delle ragazze e di assistere personalmente ad alcuni episodi ingiuriosi e violenti commessi in loro danno dai genitori. Concludendo sul punto, non pare ravvisabile alcuna contraddizione interna nel percorso argomentativo seguito dalla Corte siciliana in punto di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese. 3. Lacunosa si appalesa di contro la motivazione del provvedimento impugnato per quanto concerne il presupposto del pericolo di malattia . Ed invero, nel ritenere integrata la prova in ordine alla commissione da parte di M. e S. di fatti gravi ma circoscritti, dettati da un'interpretazione rigida ed eccessiva del diritto/dovere del genitore di educare i figli, tali da poter essere apprezzati come violazioni dell'articolo 571 cod. penumero , la Corte d'appello non si è infatti in alcun modo soffermata sul profilo attinente all'integrazione del requisito del pericolo di una malattia nel corpo e nella mente del soggetto passivo . Sebbene la giurisprudenza di legittimità sia attestata su di una nozione di malattia del corpo o della mente più ampia di quelle concernenti l'imputabilità o i fatti di lesione personale - estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d'ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento Cass. Sez. 6, numero 16491 del 07/02/2005, Cagliano ed altro, Rv. 231452 Sez. 3, numero 49433 del 22/10/2009 Rv. 245753 -, non è revocabile in dubbio che la Corte avrebbe dovuto puntualmente motivare in ordine alla sussistenza di tale elemento, necessario ai fini della integrazione della fattispecie incriminatrice. Detto aspetto non è infatti stato affrontato dal giudice di prime cure che concludeva per la sussistenza della fattispecie originariamente contestata ex articolo 572 cod. penumero e non può aprioristicamente desumersi dal fatto che il giudice a quo abbia ritenuto provata la commissione da parte degli imputati delle condotte denigranti, umilianti e violente integranti il reato di abuso di mezzi di correzione. 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata per difetto di motivazione sul punto concernente la sussistenza del pericolo di malattia ex articolo 571 cod. penumero . In linea con l'insegnamento di questa Corte a Sezioni Unite, il giudizio di rinvio dovrà celebrarsi innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'articolo 622 cod. proc. penumero Cass. Sez. U, numero 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 . Ed invero, secondo le chiare indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte, quando il ricorso investa formalmente tanto il capo civile quanto il capo penale come appunto nella specie , il ricorso su quest'ultimo aspetto dovrebbe essere dichiarato inammissibile in virtù del principio affermato nel precedente pronunciamento a Sezioni Unite, secondo cui, in presenza dell'accertamento di una causa di estinzione del reato, non sono deducibili in sede di legittimità vizi di motivazione che investano il merito della responsabilità penale Cass. Sez. U, numero 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 . Ammettere la rivisitazione della decisione in punto di responsabilità penale solo per effetto dell'incidenza che essa, in via di mera ipotesi, potrebbe avere sull'accertamento della responsabilità civile significherebbe stravolgere finalità e meccanismi decisori della giustizia penale in dipendenza da interessi civilistici ancora sub iudice, che invece devono essere esaminati e portati innanzi al giudice naturalmente competente a definirli. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata ai fini civili e rinvia per un nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.