Ai fini dell’integrazione della componente soggettiva del reato di cui all’articolo 455 c.p., è necessaria la consapevolezza della falsità delle banconote al momento della ricezione, avvenuta proprio con l’intendimento della successiva messa in circolazione delle stesse.
Con la sentenza numero 17968, depositata il 19 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna nei confronti di un cittadino peruviano. 400 euro falsi. Un uomo di 40 anni, nato in Perù, viene riconosciuto responsabile del delitto di «spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate», così come previsto dall’articolo 455 c.p E’ stato infatti trovato in possesso di 16 banconote falsificate, per un valore di 413,17 euro. E il dolo specifico della detenzione al fine della messa in circolazione? L’imputato ricorre per cassazione, sostenendo che il dolo specifico richiesto dalla fattispecie di reato sarebbe stato ritenuto integrato sulla scorta di elementi privi di significatività ed anzi «sintomatici di volontà contraria all’intendimento di porre in circolazione le banconote contraffatte». Infatti i soldi erano in una cassetta metallica nell’armadio, solo 50 euro erano nel suo portafoglio. Non essendo stato consapevole della falsità delle banconote, si sarebbe dovuta ritenere integrata la più lieve ipotesi delittuosa di cui all’articolo 457 c.p., che prevede il reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. La norma. L’articolo 455 c.p. prevede sanzioni penali per chi «introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione». Gli elementi del dolo. La Suprema Corte ricorda che per l’integrazione di tale reato è necessario il dolo specifico, che può essere desunto anche dal «difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell’imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione». Non è necessaria «una assoluta conoscenza della falsità nel momento in cui sono ricevute». E’ sufficiente, al fine della configurazione di tale fattispecie, anche il solo dubbio per poter escludere la buona fede prevista dall’articolo 457 c.p Pertanto, «ai fini dell’integrazione della componente soggettiva è necessaria la consapevolezza della falsità delle banconote al momento della ricezione, avvenuta proprio con l’intendimento della successiva messa in circolazione delle stesse». Carenza motivazionale. Su tale punto la motivazione dei giudici di merito è stata del tutto carente. Per questo la Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez V Penale, sentenza 22 gennaio – 19 aprile 2013, numero 17968 Presidente Ferrua – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 12/10/2004 con la quale il Tribunale di questa stessa città aveva dichiarato L.R.W.R. colpevole del reato di cui all'articolo 455 cod. penumero , a lui ha scritto in concorso con altre persone, e, per l'effetto l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia oltre consequenziali statuizioni. 2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell'imputato, avv. Piergiuseppe Di Virgilio, ed il L. personalmente hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto personalmente dall'imputato denuncia, con unico motivo, difetto motivazionale, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. e , cod. proc. penumero , in relazione alla prova del dolo specifico richiesto ai fini della configurazione del reato contestato. Sostiene, in proposito, che l'esistenza dell'elemento soggettivo era stata desunta da elementi privi di significatività ed anzi sintomatici di volontà contraria all'intendimento di porre in circolazione le banconote contraffatte. Tanto avrebbe dovuto arguirsi dalla circostanza che le dette banconote, in numero peraltro non significativo 16 , per un complessivo valore di facciata di Euro 413,17, fossero custodite in una cassetta metallica tenuta in un armadio, e che una sola banconota, di valore nominale di Euro 50,00, fosse tenuta nel portafogli dello stesso imputato. Anche il ricorso proposto dal difensore è fondato su un solo motivo riguardante la pretesa violazione o falsa applicazione dell'articolo 455 cod. penumero nonché difetto di motivazione in ordine al dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie delittuosa in contestazione. A dire di parte ricorrente, mancavano in atti validi elementi di prova a sostegno dell'assunto che le banconote contraffatte fossero state ricevute dall'imputato con la consapevolezza della loro falsità anziché in buona fede, sì da ritenere integrata la diversa ipotesi delittuosa di cui all'articolo 457 cod. penumero . 2. La motivazione in esame non reca adeguata giustificazione della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione. È ius receptum, alla stregua di indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, che, per la configurabilità del reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di banconote contraffatte articolo 455 cod. penumero è necessario il dolo specifico - sub specie di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico a tal fine è, pertanto rilevante il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e pertanto valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo cfr., tra le altre, Sez. 5, numero 32914 del 12/07/2011, Rv. 250946 . Con la necessaria soggiunta, pur essa oggetto di pacifica acquisizione, che, al fine dell'integrazione dello elemento soggettivo del reato di spendite di monete falsificate, previsto dall'articolo 455 cod. penumero , non occorre una assoluta conoscenza della falsità nel momento in cui sono ricevute, essendo sufficiente anche il dubbio per escludere quella buona fede nella ricezione, che, nei congrui casi, trasferisce il fatto sotto il titolo meno grave dell'articolo 457 cod. penumero Sez. 5, numero 19465 del 16/02/2010, Rv. 247145 id. Sez. 5, numero 2552 del 15/01/1985, Rv. 168353 . Ai fini dell'integrazione della componente soggettiva è, dunque, necessaria la consapevolezza della falsità delle banconote al momento della ricezione, avvenuta proprio con l'intendimento della successiva messa in circolazione delle stesse. 3. La carenza motivazionale, sul punto, è di entità tale da invalidare l'intero costrutto giustificativo della sentenza impugnata e da comportarne, pertanto, l'invalidità, che va, dunque, dichiarata nei termini di cui in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.