Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 86 del 12 aprile 2013 il decreto numero 37 del 22 febbraio 2013 che apporta delle modifiche al Decreto 21 giugno 2010, numero 132, relativo alle norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, numero 244.
Già in vigore dal prossimo 27 aprile. Il regolamento ministeriale interviene sul Fondo di solidarietà introdotto per il sostegno delle famiglie in difficoltà a pagare le rate del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa. Mutuo sospeso. Con l’istituzione del Fondo di solidarietà è previsto che, al verificarsi di certe condizioni, si possa beneficiare della sospensione delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, con l’obiettivo quindi di sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà nel fronteggiare i relativi pagamenti. Requisiti necessari per accedere all’agevolazione. Per fruire dell’agevolazione in parola, è richiesto che siano soddisfatti determinati requisiti da parte del beneficiario. In particolare, è richiesto che si verifichi almeno una delle seguenti situazioni dopo la data di stipula del contratto di mutuo - cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età con diritto alla pensione, di licenziamento per giusta causa e di dimissioni del lavoratore non per giusta causa - cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione - morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%. Redditi e finanziamenti. Infine, è richiesto il possesso di un reddito annuo non superiore a € 30mila e finanziamenti non superiori € 250mila.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 22 febbraio 2013, numero 37 G.U. 12 aprile 2013, numero 86 Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, numero 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, numero 244. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 24 dicembre 2007, numero 244 e, in particolare, l'articolo 2, il quale prevede, ai commi 475 e seguenti, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di seguito «Fondo» Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, numero 2 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5-sexies, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo medesimo Visto il proprio decreto numero 132 del 21 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, numero 192, «Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, numero 244» Vista la legge 28 giugno 2012 numero 92 recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, l'articolo 3, comma 48, che prevede alcune modifiche ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, numero 244, stabilendo, al successivo comma 49, che le stesse si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate dopo la data di entrata in vigore della legge stessa Ritenuta, pertanto, la necessità di adeguare le previsioni del citato decreto numero 132 del 21 giugno 2010 alle modifiche normative introdotte dalla predetta legge 28 giugno 2012 numero 92 Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 2012 parere numero 4940/2012 Visti i pareri espressi dalla VI commissione finanze della Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 2013 e della VI commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica nella seduta del 5 febbraio 2013 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge numero 400 del 1988 Adotta il seguente regolamento articolo 1 1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze numero 132 del 21 giugno 2010, il comma 3 e' sostituito dal seguente «3. L'ammissione al beneficio e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio a cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione b cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione c morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, numero 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento. In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari». 2. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze numero 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi «4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui a oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, numero 130 b erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga c che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purche' tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi. 5. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non puo' essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche a ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato b fruizione di agevolazioni pubbliche c per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge numero 244/2007, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso». articolo 2 1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze numero 132 del 21 giugno 2010, al comma 1, la previsione di cui alla lettera a e' soppressa. 2. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze numero 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, lettera b , sono aggiunte le seguenti parole «ovvero, se non disponibile, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore.» 3. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze numero 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, dopo la lettera b sono inserite le seguenti lettere «c per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione d per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, il parametro previsto dalla lettera a per la quota regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera b per la quota regolata a tasso fisso.» 4. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze numero 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi «3. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. 4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive». 5. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze numero 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, le parole «impeditivo del pagamento della rata di mutuo» e la virgola successiva sono soppresse. articolo 3 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente alla domande di accesso al Fondo presentate dopo l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 numero 92. Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.