È onere del soggetto danneggiante dimostrare che il passeggero non indossava le cinture di sicurezza

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l’art. 2054 c.c. costituisce un principio di carattere generale e, pertanto, trova applicazione anche nel caso di trasporto di cortesia essendo, ormai, superato da tempo l’indirizzo giurisprudenziale che lo riteneva applicabile solo al rapporto contrattuale.

E’ onere del soggetto danneggiante dimostrare che quello leso non indossava la cintura di sicurezza ai fini del concorso di colpa nella causazione del danno. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5795, depositata il 13 marzo scorso. La fattispecie. Nonostante la fattispecie concreta appia semplice, in quanto relativa alla richiesta danni di un trasportato nei confronti del proprietario del veicolo ove viaggiava, la controversia ha dato modo alla Corte di legittimità di affrontare nuove e vecchie questioni giurisprudenziali. Nessuna differenza tra il trasporto di cortesia e quello contrattuale. La Corte di legittimità ha avuto modo di ribadire che l’orientamento teso a sostenere l’applicabilità dell’art. 2054 c.c. al solo trasporto di natura contrattuale e non a quello di cortesia è, ormai, da ritenersi superato. Difatti, a dire del Supremo collegio, tutti i commi di cui all’art. 2054 c.c. esprimono dei principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che subiscano dei danni a cagione della circolazione dei veicoli a prescindere dal titolo del trasporto oneroso o gratuito. L’applicabilità della presunzione di cui all’art. 2054 c.c. non osta alla rifusione del danno non patrimoniale. La Corte, inoltre, prende posizione anche con riferimento a quell’orientamento minoritario volto ad argomentare che nell’ipotesi di applicazione della presunzione di cui al richiamato articolo codicistico non possa trovare accoglimento la domanda di ristoro del danno non patrimoniale in quanto tale voce di nocumento necessita della prova in concreto della colpa del conducente. Anche tale indirizzo deve ritenersi superato in quanto ai fini della risarcibilità della citata voce di danno è sufficiente a presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto possa integrare anche solo in linea teorica una fattispecie criminosa. Il concorso di colpa del soggetto leso nella causazione del danno. Una delle eccezioni più soventi formulata dalle compagnie assicurative è relativa al corretto utilizzo delle cinture da parte del trasportato. Orbene il Supremo collegio asserisce che è onere del soggetto danneggiante dimostrare sia che il soggetto leso non ha usato le cinture sia che con l’utilizzo del sistema di ritenzione il danno avrebbe potuto essere limitato. Nel caso in esame il Giudice di merito ha precisato che essendosi il veicolo ribaltato più volte non vi è la prova che un corretto utilizzo delle cinture avrebbe potuto limitare le conseguenze del fatto illecito.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 gennaio – 13 marzo 2014, n. 5795 Presidente Berruti – Relatore Cirillo Svolgimento del processo 1. A.C. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia, T.A. , la T. s.r.l. e la Compagnia di assicurazioni A. s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale nel quale egli viaggiava come trasportato sulla vettura di proprietà della società T., condotta nell'occasione da T.A. . Nella costituzione dei convenuti, si svolgeva la fase istruttoria nella quale la società di assicurazione veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e, a seguito della riassunzione del giudizio, pagava all'A. l'intero massimale 200 milioni di lire . Il Tribunale, con sentenza del 5 marzo 2003, riconosceva la responsabilità esclusiva del T. nella determinazione dell'incidente e liquidava a favore dell'attore la somma complessiva di Euro 305.943,39, dalla quale andava detratta la somma già versata a titolo di massimale, residuando una condanna del T. e dell'omonima società al pagamento della differenza, pari ad Euro 195.455,18. 2. Appellata la pronuncia dai soccombenti, la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 23 agosto 2006, confermava quella di primo grado, ponendo a carico degli appellanti le ulteriori spese del grado. Osservava la Corte territoriale che, pur in presenza di elementi assai scarsi per la ricostruzione della dinamica dell'incidente, doveva ritenersi certa l'esclusiva responsabilità del conducente T. , il quale in prossimità di una curva aveva perso il controllo della propria auto, la quale era finita fuori della sede stradale, ribaltandosi in una scarpata. A seguito di tale caduta, il trasportato A. era stato sbalzato fuori della vettura, riportando gravissimi danni. In ordine al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del trasportato, la Corte osservava che sarebbe stato onere del conducente fornire la relativa prova, onere che non era stato, nella specie, assolto il ribaltamento della vettura e le numerose fratture riportate dall'infortunato rendevano ben possibile immaginare che lo stesso poteva essere stato sbalzato fuori dell'abitacolo anche nell'eventualità che indossasse le cinture. La pronuncia di primo grado, infine, veniva confermata sia in ordine all'entità delle lesioni subite dall'A. ed al conseguente risarcimento sia in ordine all'inammissibilità della domanda di mala gestio avanzata nei confronti della società di assicurazione, trattandosi di domanda nuova, proposta nel giudizio di primo grado, sulla quale la società assicuratrice aveva prontamente dichiarato di non accettare il contraddittorio. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia propongono ricorso T.A. e la T. s.r.l., con unico atto affidato a cinque motivi. Resiste la s.p.a. A. assicurazioni in liquidazione con controricorso. A.C. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione di legge in riferimento agli artt. 1681, 2043, 2054, 2059 e 2700 cod. civ., all'art. 185 cod. pen., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Rilevano i ricorrenti che sarebbe errata l'attribuzione esclusiva a carico del T. della responsabilità dell'incidente oggetto di causa. Ciò in quanto il rapporto dei Carabinieri che erano accorsi sul posto fa piena prova di quanto i verbalizzanti dichiarano di aver direttamente percepito, mentre le altre circostanze riferite de relato sono oggetto di libero apprezzamento del giudice. D'altra parte l'A. era trasportato a titolo di cortesia, sicché nei suoi confronti non poteva trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 1681 cod. civ., né quella di cui all'art. 2054 cod. civ., con la conseguenza che l'A. avrebbe dovuto fornire la prova, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., della condotta colposa del T. in occasione del sinistro. 1.1. Il motivo non è fondato. Esso è suddiviso, in effetti, in due parti la prima riguarda il corretto valore da attribuire al rapporto dei Carabinieri accorsi sul posto nel momento dell'incidente, mentre la seconda lamenta violazioni di legge conseguenti all'applicazione delle presunzioni anche in riferimento al trasporto di cortesia, oltre che all'onere della prova della colpa. 1.2. Rileva la Corte che la prima parte contiene una censura generica e priva di precise contestazioni si sostiene che il verbale dei Carabinieri fa piena prova soltanto dei fatti che i medesimi attestano essere avvenuti in loro presenza, mentre costituisce solo un indizio per quanto riguarda ciò che essi hanno percepito da altri. Affermazioni, queste, del tutto pacifiche e non sovvertite in alcun modo dalla sentenza impugnata, la quale ha fornito una propria ricostruzione del fatto in base alla complessiva valutazione delle scarse prove esistenti sicché la doglianza relativa al valore da attribuire al rapporto è inammissibile. D'altra parte, la genericità della censura traspare in modo evidente anche dal quesito di diritto formulato alla p. 24 del ricorso, nel quale ci si limita a sollecitare la Corte a chiarire quale valore probatorio abbiano i verbali redatti dai pubblici ufficiali con riferimento ai fatti ed alle circostanze apprese de relato . 1.3. Quanto, invece, alle censure relative al trasporto di cortesia ed all'onere della prova della colpa, si tratta di censure prive di fondamento. Nel ricorso viene richiamata l'ormai risalente pronuncia di questa Corte 3 marzo 1995, n. 2471, secondo cui al trasporto amichevole o di cortesia - quale pacificamente era quello oggetto di causa - non si applicherebbero le presunzioni di cui all'art. 2054 del codice civile. Si tratta – com’è noto - di un orientamento ormai da tempo superato, avendo questa Corte, a partire dalla sentenza 26 ottobre 1998, n. 10629, affermato l'opposto principio per cui in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale oneroso o gratuito . Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale principio, costantemente ribadito in seguito, costituisce ormai pacifica acquisizione giurisprudenziale v., tra le altre, le sentenze 21 marzo 2001, n. 4022, 1 giugno 2006, n. 13130, 11 giugno 2010, n. 14068 , sicché la Corte di merito correttamente riconosciuto l'applicabilità dell'art. 2054 cod. civ. in favore del trasportato A. . 1.4. Allo stesso modo, è infondata l'ultima parte del primo motivo, nella quale i ricorrenti osservano che sarebbe stato onere del danneggiato provare la colpa del conducente e che, in particolare, non si potrebbe risarcire il danno non patrimoniale in assenza di prova della colpa. Si tratta di censura in gran parte assorbita dalle considerazioni che precedono e sotto il profilo del danno non patrimoniale la giurisprudenza di questa Corte - innovando rispetto al proprio precedente orientamento - ha più volte ribadito che alla risarcibilità del medesimo non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 cod. civ., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato sentenza 12 maggio 2003, n. 7282, ribadita da altre pronunce fra le quali le sentenze 19 novembre 2007, n. 23918, e 12 febbraio 2010, n. 3351 . 2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione di legge in riferimento agli artt. 116 e 184 cod. proc. civ., agli artt. 1227, 2054, 2056 e 2697 cod. civ., all'art. 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, nonché insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Rilevano i ricorrenti che già all'epoca del sinistro 30 agosto 1989 era obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza per i passeggeri occupanti i posti anteriori della vettura. Il genere di lesioni riportate dalla vittima dimostrerebbero senza dubbio che l'A. non indossava le predette cinture nel momento dell'incidente, fatto che contribuisce ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. nel riparto delle responsabilità. D'altra parte i ricorrenti ricordano di avere a suo tempo avanzato richiesta di rinnovo della c.t.u. proprio per tale motivo. 2.1. Il motivo non è fondato. Come si è già rilevato in precedenza, la Corte bresciana ha affrontato l'argomento ed è pervenuta alla conclusione per cui era onere dei danneggianti fornire la prova che il trasportato non indossava le cinture di sicurezza nel momento del sinistro, onere che non era stato, nella specie, assolto il ribaltamento della vettura e le numerose fratture riportate dall'infortunato, inoltre, rendevano del tutto ragionevole immaginare che lo stesso poteva essere stato sbalzato fuori dell'abitacolo anche nell'eventualità che indossasse le cinture, a causa delle fortissime sollecitazioni subite dal veicolo e degli abnormi movimenti impressi ai corpi che vi si trovavano rinchiusi”, tali da determinare la rottura o l'allentamento delle cinture medesime. Si tratta, com'è di immediata evidenza, di una ricostruzione del fatto, basata sulla complessiva valutazione delle prove, che la Corte d'appello ha compiuto con una motivazione logicamente ineccepibile, esercitando quel potere di ricostruzione del fatto e di attribuzione delle responsabilità che, in materia di incidenti stradali, questa Corte ha in più occasioni riconosciuto appartenere al giudice di merito v., fra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, e 25 gennaio 2012, n. 1028 . Sicché è evidente che l'accoglimento del motivo in esame potrebbe, in astratto, avvenire solo a seguito di un nuovo e non consentito esame del merito della controversia. 3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione di legge in riferimento agli artt. 116 e 184 cod. proc. civ., agli artt. 2043 e 2059 cod. civ., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Rilevano i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe errato nel respingere la richiesta di rinnovo della c.t.u. medico-legale sulla persona del trasportato e nel disattendere le conclusioni del c.t. di parte secondo cui fra i postumi dell'evento non poteva rientrare anche l'epatite post-trasfusionale contratta dall'A. . 3.1. Il motivo non è fondato. Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, spetta al giudice di merito la valutazione circa l'attendibilità, maggiore o minore, da attribuire alle conclusioni del c.t.u., come pure ogni decisione circa l'opportunità di un rinnovo della consulenza stessa. Nel caso specifico la Corte territoriale, con una motivazione impeccabile e sostenuta da un'accurata ricostruzione dell'elaborato peritale, è pervenuta a due conclusioni 1 che il danno visivo riportato dall'A. era da ritenere stabilizzato, per cui le osservazioni critiche del c.t. di parte circa la possibilità di ulteriori miglioramenti con conseguente riduzione del danno risarcibile non andavano oltre la configurazione di osservazioni generiche e superficiali formulate prescindendo da ogni specifico riferimento alla concreta realtà del caso trattato” 2 che, essendo state somministrate al danneggiato ben tre trasfusioni di sangue nei giorni immediatamente successivi all'incidente 2, 3 e 4 settembre, essendo avvenuto l'incidente il 30 agosto precedente , egli ben poteva avere contratto in tal modo l'epatite post-trasfusionale a lui successivamente diagnosticata. A fronte di simile ricostruzione, è evidente che le censure prospettate nel motivo in esame non vanno oltre il grado di un'assoluta genericità, del tutto inidonea a scalfire la solidità della motivazione della sentenza in esame. 4. Col quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione di legge in riferimento agli artt. 116 e 184 cod. proc. civ., agli artt. 2043 e 2056 cod. civ., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Con tale motivo si sollecita una nuova definizione del quantum risarcitorio. 4.1. Il motivo è inammissibile, mancando al riguardo la formulazione di un qualsivoglia quesito di diritto. D'altra parte, è appena il caso di osservare che il rigetto dei precedenti motivi porta ad escludere con certezza che la Corte d'appello abbia commesso errori nella determinazione dell'entità del risarcimento del danno. 5. Col quinto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione di legge in riferimento agli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Rilevano i ricorrenti che la domanda di responsabilità per mala gestio doveva ritenersi ricompresa nella domanda di garanzia formulata nei confronti dell'assicuratore, sicché non poteva considerarsi domanda nuova nel giudizio di primo grado. 5.1. Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata ha spiegato che i danneggianti non avevano formulato nel giudizio di primo grado alcuna domanda nei confronti della loro società di assicurazione, non lasciando neppure intuire che vi potesse essere una qualche responsabilità della stessa conseguente al ritardo col quale l'infortunato fu risarcito. Soltanto con una successiva memoria, depositata in data 24 marzo 1999, a fronte di un giudizio cominciato nel 1990, la contestazione di mala gestio fu effettivamente avanzata nei confronti della società di assicurazione A., la quale non accettò il contraddittorio sulla domanda nuova. Ora, trattandosi nel caso di specie di un'ipotesi di c.d. mala gestio propria - ossia relativa ai rapporti tra l'assicuratore e l'assicurato danneggiante - la Corte bresciana ha correttamente deciso nel senso di ritenere che fosse necessaria una specifica domanda, non potendo ritenersi sufficiente la semplice domanda di garanzia. In tal senso, infatti, si è pronunciata più volte anche questa Corte, la quale ha affermato che nel caso di mala gestio propria il fondamento della responsabilità risiede nella violazione, da parte dell'assicuratore, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, violazione che determina un obbligo conseguente, a carico dell'assicurato, di pagare somme più elevate rispetto a quelle che avrebbe dovuto sborsare in caso di corretta gestione del rapporto di assicurazione, con pagamento tempestivo di quanto dovuto. Ma proprio perché si tratta di una domanda che si fonda su di un inadempimento contrattuale, l'assicurato è tenuto a formulare una specifica domanda, con allegazione e prova dei comportamenti che ne costituiscono il fondamento così, da ultimo, la sentenza 28 giugno 2010, n. 15397, ribadita dalla successiva sentenza 12 settembre 2011, n. 18649 ma nei medesimi termini era già la sentenza 4 febbraio 2005, n. 2276, citata dalla Corte bresciana . La decisione della Corte d'appello, dunque, non merita alcuna censura sotto questo profilo. 6. In conclusione, il ricorso è rigettato. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.