La Regione subentra ex lege nei rapporti obbligatori delle USL

La legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle USL, spetta comunque alla gestione liquidatoria attuata della Regione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 5637 del 12 marzo 2014. Il caso. Un infermiere presso l’ospedale Umberto I di Siracusa, conveniva in giudizio la USL di Siracusa per il risarcimento danni da lui subiti a causa di un infortunio sul lavoro. Nel corso del giudizio veniva chiamata in causa l’INAIL che, su presupposto di aver medio tempore erogato prestazioni assicurative, al lavoratore, chiedeva che la USL vennisse condannata alla rifusione di tale erogazione. Respinta la richiesta sia in primo che in secondo grado, l’Ente di previdenza ricorreva per cassazione, ritenendo che la Corte del gravame avesse erroneamente dichiarato la nullità dell’appello, in quanto asseritamente proposto nei confronti di un soggetto, la USL, non più esistente, perché soppresso. Le ragioni dell’INAIL. A parere del ricorrente, la Corte non aveva considerato che la soppressione delle USL aveva comportato, il subentro ex lege della Regione nei rapporti obbligatori riferibili alle medesime, attuato attraverso al creazione di apposite gestioni di stralcio fruenti della soggettività dell’ente soppresso, da ritenersi prolungata durante la fase liquidatoria. Successione ex lege della Regione. La censura dell’Ente previdenziale, a parere della Corte è fondata nella parte in cui confuta l’affermazione con la quale la Corte territoriale ha ravvisato la nullità dell’appello, perché proposto nei confronti dell’USL nonostante la sua pregressa soppressione ex lege e, pertanto, la radicale estinzione di ogni sua soggettività e legittimazione sostanziale e processuale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Difatti gli Ermellini osservano come la suddetta estinzione non abbia determinato la cessazione di ogni sua soggettività e legittimazione nella definizione dei pregressi, permanendo quest’ultime in capo alla gestione liquidatoria. Ha affermato infatti che «a norma dell’articolo 6 l. numero 724/94, si è realizzata una successione ex lege della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell’ente soppresso e rappresentate dal direttore generale delle costituite AUSL, che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell’interesse della Regione ne consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva spetta alla USL soppressa, ovvero alla Regione. A confermalo sono anche le Sezioni Unite. Pertanto in tale contesto, come hanno anche di recente ribadito le Sezioni Unite numero 10135/2012 , l’estinzione delle USL non determina l’estinzione di ogni sua soggettività e legittimazione nella definizione dei rapporti pregressi, permanendo gli stessi in capo alla gestione liquidatoria. Concludendo nel caso di specie, la soppressione della USL di Siracusa non ha determinato l’estinzione della sua soggettività, la quale permane in capo alla Regione, e di conseguenza appare dunque corretta la proposizione dell’appello in quanto riferibile, secondo suddetti parametri interpretativi, proprio alla gestione liquidatoria.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 gennaio – 12 marzo 2014, numero 5637 Presidente Segreto – Relatore Stalla Svolgimento del giudizio Con atto di citazione notificato il 13 maggio '93, D.M.E. - infermiere presso l'ospedale Umberto I di -conveniva in giudizio la USL XX di Siracusa, chiedendo il risarcimento dei danni da lui subiti per infortunio sul lavoro. A seguito della costituzione in giudizio della USL , veniva autorizzata la chiamata in manleva della compagnia assicuratrice di quest'ultima, la Liguria Assicurazioni spa. Nel corso del giudizio interveniva volontariamente l'INAIL che, sul presupposto di aver medio tempore erogato al D.M. le prestazioni assicurative di legge, chiedeva che la USL Siracusa venisse condannata alla rifusione di tale erogazione. Con sentenza numero 223 del 20 marzo 2001, il tribunale di Siracusa respingeva tanto la domanda principale del D.M. , quanto quella dipendente proposta dall'interveniente INAIL. Avverso tale sentenza venivano proposti due appelli, poi riuniti, da parte di INAIL e, in via incidentale, del D.M. . Nella costituzione della Liguria Assicurazioni spa e nella contumacia della USL 26 Siracusa, interveniva in giudizio l'Assessorato Regionale alla Sanità - Gestione Liquidatoria della USL Siracusa, in persona dell'Assessore pro tempore, il quale - premesso che a seguito della soppressione delle USL, la Regione era subentrata ex lege nei rapporti facenti capo agli enti soppressi - chiedeva il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, con conferma della sentenza del tribunale in subordine, chiedeva di essere tenuto indenne dalla Liguria Assicurazioni spa. Con sentenza numero 4 del 4 gennaio 2007, la Corte di Appello di Catania dichiarava - la nullità dell'appello proposto dall'INAIL nei confronti della USL Siracusa - l'inammissibilità dell'appello proposto dall'INAIL nei confronti della Liguria Assicurazioni spa e del D.M. - l'inammissibilità dell'appello incidentale da quest'ultimo proposto nei confronti della Liguria Assicurazioni spa e della ASL 8 mai convenuta in giudizio . Confermava conseguentemente la sentenza del Tribunale, a spese compensate. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione dall'INAIL sulla base di un unico ed articolato motivo. Si costituiva, ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ex articolo 370 primo comma cpc, l'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia in persona del direttore pro tempore veniva altresì depositata dall'Inail memoria ex articolo 378 cpc. In esito all'udienza 30 maggio 2013, questa corte emetteva ordinanza interlocutoria di integrazione del contraddittorio nei confronti della USL 26 Siracusa in persona del commissario liquidatore, non risultando in quel momento depositato l'avviso di ricevimento attestante la ricezione del ricorso per cassazione inviatole a mezzo posta in data 29 dicembre 2007. Espletato l'incombente, la causa veniva assegnata all'udienza odierna. Motivi della decisione 1.1 Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, ex articolo 360 1^ co. numero 3 cpc, violazione di norme di diritto con riferimento al decreto legislativo 502/92, alla legge Regione Sicilia 3 novembre 1993 numero 30, agli articoli 6 legge 724/94 e 2 legge 549/95, nonché agli articoli 300 e 111 cpc, avendo la corte di appello di Catania erroneamente dichiarato la nullità dell'appello dell'Inail, in quanto asseritamente proposto nei confronti di un soggetto - la USL 26 Siracusa - non più esistente, perché soppresso a seguito del decreto legislativo 502/92 al quale avevano fatto seguito la legge 724/94 e la legge 549/95. Così ragionando, la corte di appello non aveva considerato che - la soppressione delle USL aveva comportato, come ripetutamente affermato dalla SC, il subentro ex lege della Regione nei rapporti obbligatori riferibili alle medesime, attuato attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio fruenti della soggettività dell'ente soppresso, da ritenersi prolungata durante la fase liquidatoria e rappresentata dal commissario liquidatore - nella specie, correttamente l'appello era stato dunque proposto nei confronti della USL 26 Siracusa dovendosi tale proposizione intendersi riferita alla gestione stralcio di liquidazione , tanto che l'Assessorato Regionale alla Sanità - Gestione Liquidatoria della USL 26 Siracusa si era regolarmente costituito in giudizio senza contestare alcunché in ordine alla legittimazione passiva della USL 26, ed anzi per assumere difese di merito - inoltre, l'appello non poteva che essere proposto nei confronti della USL XX Siracusa, dal momento che quest'ultima si era costituita nel giudizio di primo grado, ed il suo difensore non aveva mai dichiarato in tale giudizio l'avvenuta estinzione. A conclusione del motivo di ricorso per cassazione, viene formulato il seguente quesito di diritto ex articolo 366 bis cpp, qui applicabile ratione temporis premesso che per effetto della soppressione delle USL e della conseguente istituzione delle ASL si è realizzata una fattispecie di successione ex lege delle regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte USL, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione in universum jus delle ASL alle preesistenti USL ed in mancanza della dichiarazione di soppressione della USL da parte del suo difensore del giudizio di primo grado, dica la SC se l'INAIL ha correttamente notificato l'atto di appello nei confronti della USL Siracusa nel frattempo soppressa, ma la cui soggettività permane durante tutta la fase liquidatoria . 1.2 Il motivo di ricorso è infondato nella parte in cui fa discendere la legittimità della proposizione dell'appello nei confronti della USL 2 6 Siracusa da una ragione puramente processuale, data dal fatto che la soppressione ex lege di quest'ultima non venne dichiarata dal difensore, ex articolo 300 cod.proc.civ., nel corso del primo grado di giudizio. Questa circostanza deve infatti reputarsi irrilevante ai fini di causa dal momento che, indipendentemente da tale dichiarazione, l'appello andava - in linea di principio - pur sempre proposto nei confronti della parte giusta, cioè di quella effettivamente dotata di legittimazione passiva all'impugnazione perché succeduta alla parte vittoriosa estinta. Deve farsi qui applicazione del principio Cass. SSUU 18/06/2010 numero 14699 per cui L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa o parzialmente vittoriosa , deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente detta notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l'anno dalla pubblicazione comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale , nell'ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l'avvenuta notificazione, nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo 330 cod. proc. civ. . In applicazione di tale principio si è altresì specificato Cass. 26/07/2013 numero 18128 che Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, anteriormente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del nuovo testo dell'articolo 190 cod. proc. civ., e tanto non venga dichiarato, né notificato, dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'articolo 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro il soggetto effettivamente legittimato, desumendosi dall'articolo 328 cod. proc. civ. la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato in termini Cass. 13.5.11 numero 10649 29.8.11 numero 17692 . È dunque errato sostenere, come fa la parte ricorrente, che l'appello andasse qui comunque notificato al procuratore costituito della USL Siracusa sol perché la soppressione di questa non era stata dichiarata, a fini interruttivi, nel giudizio di primo grado atteso che dal suddetto orientamento si evince come quest'ultima circostanza non determini di per sé alcuna stabilizzazione della posizione giuridica e processuale della parte colpita dall'evento, né alcuna ultrattività in sede di gravame della procura a suo tempo conferita al difensore dal soggetto ormai estinto. Va anzi qui aggiunto come tale conclusione - una volta affermata con riguardo alla morte non dichiarata della persona fisica ed alla conseguente legittimazione degli eredi - debba alla stessa maniera valere con riguardo all'estinzione di un ente pubblico anzi a fortiori, essendo in tal caso ancor più agevole per la parte impugnante accertare immediatamente ed esattamente tanto l'evento estintivo in sé quanto l'identità e la reperibilità dell'ente succeduto. 1.3 La censura dell'INAIL è invece fondata nella parte in cui confuta l'affermazione con la quale la corte territoriale ha ravvisato la nullità dell'appello ed il conseguente passaggio in giudicato, in parte qua, della sentenza di primo grado perché proposto nei confronti della USL XX Siracusa nonostante la sua pregressa soppressione ex lege e, pertanto, la radicale estinzione di ogni sua soggettività e legittimazione sostanziale e processuale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Sul punto, argomenta la Corte di Appello pag. 7 va altresì rilevato come a seguito del decreto legislativo 30 dicembre 92 numero 502 col quale è stata disposta la soppressione delle vecchie USL, seguita dalla legge 23 dicembre 94 numero 724 e dalla legge 28 dicembre 95 numero 549, sia intervenuta l'estinzione dell'appellata USL 26 Siracusa, non dichiarata dal procuratore costituito per tutta la durata del giudizio di primo grado. Da ciò consegue la nullità sia della notifica dell'atto di appello proposto dall'Inail in data 5 dicembre 2001 nei confronti della ormai estinta USL XX Siracusa, sia della notifica dell'atto di riassunzione in data 15 marzo 2002, effettuata sempre nei confronti di un soggetto ormai estinto. Tale nullità non risulta sanata. È vero infatti che, pur in assenza di qualunque iniziativa degli appellanti, con la comparsa depositata in data 5 novembre 2002 sia spontaneamente intervenuto in giudizio il successore della disciolta USL rappresentato dall'Assessorato Regionale alla Sanità - Gestione Liquidatoria della USL XX Siracusa. Tuttavia osserva la corte come alla data di detto intervento spontaneo 5 novembre 2002 la sentenza impugnata fosse già divenuta definitiva. . Osserva peraltro la corte come le parti costituite non hanno ritenuto di avvalersi dello spontaneo intervento in giudizio dell'Assessorato Regionale alla Sanità - Gestione Liquidatoria della USL XX Siracusa e non hanno ritenuto di formulare alcuna domanda nei confronti di tale soggetto. In particolare, l'Inail ha insistito fino alla precisazione delle conclusioni nelle domande proposte nei confronti dell'ormai estinta USL XX Siracusa . Diversamente da quanto così opinato, va qui osservato come l'estinzione ex lege della USL non abbia determinato l'estinzione di ogni sua soggettività e legittimazione nella definizione dei rapporti pregressi, permanendo queste ultime in capo alla gestione liquidatoria. Si è affermato che a norma dell’articolo 6 legge numero 724 del 1994 prevedente che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle costituite aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali , si è realizzata una successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso prolungata durante la fase liquidatoria e rappresentate dal direttore generale delle costituite AUSL, che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione ne consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e, in particolare, la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una USL, spetta non già alla AUSL subentrante, bensì alla USL soppressa la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria , ovvero alla regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare Cass. numero 7529 del 12/04/2005 in termini Cass. numero 1532 del 26.1.10 numero 7802 del 31.3.10 . In materia si è poi più di recente addivenuti alla pronuncia di cui in SSUU numero 10135 del 20/06/2012, secondo cui dopo gli arresti della Corte Costituzionale sent. 89/2000 82/1998 430/1997 416/1995 e le numerose decisioni di queste Sezioni Unite sent. 23022 e 14336/2005 4641/2002 1437/2000 102/1999 12712/1998 1989/1997 che hanno ricostruito il riordinamento legislativo operato nella materia sanitaria dal D.Lgs. numero 502 del 1992 attraverso la soppressione delle USL, e l’istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della Regione , la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta, anzitutto, alle stesse Regioni e spetta altresì all'organo di rappresentanza della gestione stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria a nulla rilevando il cumulo delle legittimazioni che così si verifica in capo a diversi organi dello stesso ente successore, il quale risponde soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione, scopo della riforma, delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori . Le SSUU hanno dunque ritenuto che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle USL spetti comunque alle Regioni nonché in alternativa anche alle gestioni stralcio - che prolungano la soggettività degli enti soppressi durante la fase liquidatoria - almeno fino a quando le stesse non siano definitivamente e formalmente chiuse con apposito provvedimento. Non senza ribadire quanto già evidenziato nella decisione 4647/2002, che tale ultima legittimazione risponde soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori sicché anche sotto questo profilo non ne è predicabile il carattere esclusivo . In tale contesto - non inficiato dalla legislazione regionale, avendo le stesse SSUU affermato come anche quest'ultima debba essere interpretata, in senso costituzionalmente orientato e secondo i medesimi criteri ricostruttivi applicati alla disciplina nazionale, nel senso della perdurante legittimazione liquidatoria delle soppresse USL in concorso con quella delle Regioni - deve in definitiva affermarsi che a. la soppressione della USL Siracusa non ne ha determinato l'estinzione della soggettività per i rapporti pregressi, la quale non viene trasferita alla neocostituita ASL, ma permane in capo alla gestione liquidatoria attuata dalla Regione b nel caso di specie, la proposizione dell'appello nei confronti della USL 26 Siracusa appare dunque corretta in quanto riferibile, secondo i suddetti parametri interpretativi, proprio alla gestione liquidatoria e ciò ha impedito di per sé, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. A tali considerazioni va poi aggiunto che nel caso di specie il giudizio di appello - validamente instaurato, come detto, nei confronti della USL XX Siracusa con modalità tali da impedire il passaggio in giudicato della sentenza appellata - aveva registrato l'intervento dell'Assessorato Regionale alla Sanità - Gestione Liquidatoria della USL XX Siracusa, in quanto succeduto alla originaria USL XX Siracusa soppressa in forza di un fenomeno successorio che - per le già esposte considerazioni - deve qualificarsi a titolo particolare e non universale, con conseguente applicabilità dell'articolo 111 cpc. Ed è proprio sulla base di tale corretto presupposto che la gestione liquidatoria così costituitasi in giudizio ritenne di non eccepire alcunché in ordine alla rituale radicazione, nei confronti della USL XX Siracusa, dell'appello di cui si limitò a chiedere il rigetto per ragioni di merito. Ne segue l'accoglimento del ricorso nei termini suddetti, con conseguente cassazione della sentenza di appello e rinvio, anche per le spese, alla corte di appello di Catania in diversa composizione. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso per quanto di ragione - cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Catania in diversa composizione.