Il CNF ha approvato la delibera relativa alla formazione degli avvocati che aspirino ad essere iscritti nelle liste di mediatori degli organismi di mediazione. Ed infatti, come tutti ricordiamo, una delle novità al d.lgs. numero 28/2010 apportata dal decreto del fare è stata proprio quella di riconoscere agli avvocati iscritti all'albo la qualifica se così la possiamo qualificare di mediatore di diritto.
Nessun automatismo Qualifica di mediatore di diritto che, però, non attribuisce nessun diritto soggettivo all’iscrizione negli elenchi dei mediatori degli organismi di mediazione per almeno 2 ragioni. La prima ragione consiste nel fatto che, come aveva già avuto modo di affermare il TAR Emilia Romagna nel vigore della conciliazione societaria, non esiste nessun diritto soggettivo all’iscrizione dal momento che l’organismo di mediazione può subordinare l’iscrizione anche a requisiti aggiuntivi rispetto a quelli base previsti dalla normativa anche per garantire livelli più elevati di qualità del servizio. Di ciò ne è consapevole il CNF che, infatti, ricorda che l’ODM «non è obbligato ad accettare tutte le domane di iscrizione che riceve, con la conseguenza che prevedere un percorso di formazione costituisce una garanzia innanzitutto per chi ha intenzione di dedicarsi a questa attività». e formazione necessaria. La seconda ragione consiste in ciò che, in ogni caso, il d.lgs. richiede che «gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense». Del resto anche il codice deontologico forense richiamato dal d.lgs. la cui numerazione, però, tra poco cambierà da 55-bis a 62 per effetto della pubblicazione del nuovo codice prevede che «l’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza». La previsione della necessità di adeguata formazione è stata letta come norma che autorizza a ritenere che gli avvocati non devono necessariamente aver frequentato il classico corso base di 50 ore previsto per la generalità degli aspiranti mediatori. Certo, come riconosce lo stesso CNF nella propria delibera, nulla vieta che l’avvocato segua il percorso “ordinario” in quel caso la delibera prevede che «dovranno essere esonerati [dal percorso più snello, nda] gli Avvocati che hanno già acquisito la qualifica di mediatore secondo il percorso generale». Il percorso più snello. È possibile, quindi, che gli avvocati scelgano un corso “più snello” - come lo ha qualificato la delibera del CNF - con un impegno di 15 ore di lezione teorico-pratiche integrate da un tirocinio. Quanto alle 15 ore di lezione teorico-pratiche, 5 ore saranno dedicate all’analisi del d.lgs. 28/2010 normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore e 10 alla gestione del conflitto e le competenze pratiche del mediatore metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice . E ciò sul riconosciuto ed esplicitato presupposto che le tecniche di gestione del conflitto non rientrano normalmente nel bagaglio culturale dell’avvocato. Tirocinio. Quel percorso teorico-pratico dovrà poi essere completato con un tirocinio che consisterà nella «partecipazione ad almeno 2 procedure di mediazione condotte da altri non limitate però al primo incontro ». Aggiornamento. Il CNF ritiene inoltre di dettare un percorso diverso anche per l’aggiornamento ancorché su questo punto avevamo già espresso una certa contrarietà dal momento che nulla autorizza a pensare anche un percorso di aggiornamento diverso rispetto all’aggiornamento generalmente previsto e che introduce una differenziazione anche nei costi difficilmente giustificabile sul piano razionale. Ed infatti, una volta pure ammesso che l’avvocato può essere facilitato all’acquisizione del titolo di mediatore per una sua maggiore e naturale conoscenza della controversia, resta difficile ipotizzare un trattamento diverso per due soggetti il mediatore - avvocato e il mediatore che ha seguito il corso base che, a quel punto, sono considerati equivalenti dalla d.lgs. numero 28/2010. Tutt’al più si sarebbe potuto pensare a corsi di diverso contenuto a parità però di condizioni di impegno. In ogni caso, quanto all’aggiornamento, il CNF «propone un numero di 8 ore [anziché le 18, nda] nel biennio dedicate principalmente allo studio di casi». Quel percorso, più snello di quello “ordinario” - precisa la delibera - «sarà applicabile anche agli avvocati che abbiamo conseguito la qualifica nel previgente sistema». Gli erogatori dei corsi. Da ultimo, il CNF interviene sulla questione che maggiormente aveva fatto discutere all’indomani della pubblicazione della Circolare del Ministero della Giustizia e cioè quella relativa ai soggetti legittimati all’erogazione dei corsi. Come ha riconosciuto lo stesso Ministero che allo scopo aveva diramato un apposita nota di chiarimento il 23 dicembre 2013 non può esistere nessuna riserva di attività la formazione deve essere un’attività svolta in concorrenza. «Per evitare di assumere atteggiamenti anticoncorrenziali» - si legge nella delibera - il CNF prevede «che i COA e/o il CNF, oltre a poter fornire in proprio il servizio, accreditino singoli corsi al pari di quanto avviene per la formazione permanente». I costi dei corsi. Peraltro, sebbene «il Consiglio Nazionale Forense auspica una particolare attenzione dei soggetti erogatori a contenere costi dei percorsi sopra delineati» occorre precisare due aspetti. Il primo aspetto è che il costo che viene formato dal mercato non può rappresentare legittimamente un elemento per decidere se accreditare o no un corso. Il secondo aspetto è che il CNF e i COA non possono, a mio avviso, finanziare o sostenere economicamente neppure indirettamente attraverso, ad esempio, la messa a disposizione di locali e/o personale e/o attività i vari corsi né quelli gestiti direttamente né quelli accreditati. Ed infatti, oltre a rappresentare una possibile violazione delle regole di concorrenza, quella prassi non sarebbe possibile in ragione della norma secondo la quale «dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» laddove CNF e COA devono essere qualificati come enti pubblici . Standard di qualità. Da ultimo mi sia consentita una riflessione. Sebbene la delibera del CNF sia fondata sul riconoscimento della necessità di garantire standard più elevati di formazione che se non ricordo male rappresentava anche un elemento di censura nel ricorso dell’OUA davanti al TAR del Lazio non credo che il percorso ipotizzato possa essere da solo sufficiente a garantire quel risultato. L’esperienza quotidiana, infatti, dimostra costantemente come l’esigenza di un approfondimento continuo e magari guidato e, in questo, l’idea dell’aggiornamento come studio dei casi non può che essere apprezzato abbia ad oggetto anche per i mediatori che siano avvocati l’approfondimento delle tecniche di mediazione ma anche degli aspetti normativi sia del d.lgs. numero 28/2010 e soprattutto degli strumenti dell’autonomia privata in grado di risolvere al meglio la controversia tra le parti. Ecco perché auspico che gli organismi di formazione - sia pubblici che privati - si orientino a chiedere ai propri mediatori all’atto dell’iscrizione e durante il periodo di iscrizione percorsi di approfondimento che siano in grado di garantire un livello di qualità più elevato rispetto a quello richiesto dal d.lgs. e dalla delibera del CNF.
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