Madre affidataria ostacola i rapporti padre-figli: si rischia di eliminare il rapporto con l’altro genitore

Il genitore affidatario ha il dovere morale e giuridico di promuovere attivamente e costantemente il riavvicinamento dei figli al genitore non affidatario, misurandosi la sua capacità genitoriale alla luce della capacità di garantire il più possibile le frequentazioni della prole con l’altro genitore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4176 del 21 febbraio 2014. Battaglia tra ex. La Corte d’Appello di Campobasso, nel contesto del giudizio di separazione personale tra due coniugi, infliggeva alla donna, affidataria esclusiva dei due figli minori, un ammonimento e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Tale decisione si giustificava sulla base dell’atteggiamento ostruzionistico e di resistenza rispetto ai rapporti tra il padre e i figli e all’esercizio del diritto di visita, come comprovato dalle relazioni dei servizi sociali, dalle valutazioni degli esperti e degli atti istruttori. Doveri del genitore affidatario favorire la costruzione di un rapporto con l’altro genitore. Secondo la Corte distrettuale, il genitore affidatario ha il dovere morale e giuridico di promuovere attivamente e costantemente il riavvicinamento dei figli al genitore non affidatario, misurandosi la sua capacità genitoriale alla luce della capacità di garantire il più possibile le frequentazioni della prole con l’altro genitore. Nel caso di specie, la madre scaricava i propri conflitti sul rapporto tra i minori e l’ex marito, eliminando, in tal modo, tale rapporto. La donna ricorre per cassazione, lamentando la mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, del vissuto traumatico dei figli determinato dal comportamento delittuoso del padre in costanza di matrimonio, non certo dalla sua interferenza. Il provvedimento emesso ex art. 709-ter, c.p.c. è ricorribile per cassazione, per la parte relativa alla sanzione pecuniaria. In primis , la Corte di Cassazione sottolinea che, mentre il provvedimenti ex art. 709 -ter c.p.c. che si esaurisca nell’ammonimento, non è ricorribile per cassazione data la sua natura esortativa e la mancanza di decisorietà e definitività , il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 709 -ter c.p.c., con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all’esito della fase del reclamo è ricorribile per cassazione ai sensi della’rt. 111 Cost. Condivisibile la decisione di merito. In merito alla contestazione relativa alla incompleta valutazione di tutti gli elementi istruttori, la Suprema Corte respinge il ricorso le dedotte ragioni di ostilità dei minori verso il padre sono meramente affermate, senza riprodurre gli atti processuali sulla base dei quali poterle ricostruire. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 novembre 2013 – 21 febbraio 2014, numero 4176 Presidente Luccioli – Relatore Acierno Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Campobasso, in ordine al giudizio di separazione personale tra i coniugi A.Z. ed A.P., per quel che ancora interessa, confermando la pronuncia di primo grado, infliggeva all'appellante A.Z., affidataria esclusiva dei figli minori, ai sensi dell'art. 709 ter cod. proc. civ., l'ammonimento e la sanzione pecuniaria pari ad E 2500 in favore della Cassa delle ammende. A sostegno della propria decisione la Corte affermava che la Z. aveva mantenuto costantemente un atteggiamento ostruzionistico e di resistenza rispetto ai rapporti tra l'altro genitore ed i figli minori ed all'esercizio del diritto di visita, ancorché previsto con modalità protette. Tale comportamento risultava comprovato dai complessivi atti di causa, dalle relazioni dei servizi sociali, dalle valutazioni degli esperti, dagli approfondimenti istruttori e dagli atti del procedimento svoltosi davanti al Tribunale per i minorenni, determinando gravi carenze e responsabilità a carico della Z., dal momento che la figura materna costituiva l'unico punto di riferimento per i minori nella elaborazione del rapporto con il padre. Il genitore affidatario, secondo la Corte d'Appello, aveva il dovere morale e giuridico di promuovere attivamente e costantemente il riavvicinamento dei figli al genitore non affidatario, dal momento che la sua capacità genitoriale si doveva misurare alla luce della capacità o buona volontà di garantire il più possibile le frequentazioni dei figli con l'altra figura genitoriale. Deponeva in senso contrario a tale capacità la propensione del genitore affidatario a scaricare i propri conflitti sul rapporto tra i minori e l'altro genitore, fino al punto dtu determinare l'eliminazione di tale rapporto, come costantemente riscontrato nella specie. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione A.Z. affidandosi ad un unico motivo nel quale è stata denunciata l'insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte d'Appello fondato la decisione assunta soltanto sulle affermazioni contenute nelle relazioni dei servizi sociali e degli esperti, senza considerare che le espressioni verbali di assoluta ostilità dei minori verso il padre erano state determinate da un vissuto traumatico derivante dai comportamenti delittuosi del medesimo in costanza di matrimonio e non dall'interferenza materna. Veniva inoltre sottolineato il rispetto delle prescrizioni relative all'esercizio protetto del diritto di visita. Ha resistito con controricorso il P. Oggetto dell'unico motivo di ricorso è esclusivamente la statuizione della sentenza impugnata relativa all'inflizione dell'ammonimento e della sanzione pecuniaria di E 2500 ex art. 709 ter cod. proc. civ. Deve affermarsi, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento ex art. 709 ter cod. proc. civ. che si esaurisca nell'ammonimento, attesa la natura meramente esortativa della misura e la mancanza di decisorietà e definitività in esso riscontrabili Cass. 21718 del 2010 . Deve, al contrario ritenersi astrattamente ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sanzione pecuniaria, così come stabilito di recente dalla sentenza numero 18977 del 2013, alla luce della quale Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 709 ter cod. proc. civ., con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all'esito della fase del reclamo a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori , è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. . In concreto tuttavia, il motivo prospettato deve ritenersi inammissibile sia perché volto a richiedere un non consentito riesame di merito delle risultanze probatorie ex multis Cass. 15156 del 2011 , ed in particolare delle univoche conclusioni delle indagini tecniche e delle relazioni dei servizi sociali poste a base della decisione impugnata, sia perché del tutto privo di specificità in ordine alle dedotte ragioni di ostilità dei minori verso il padre reiterati comportamenti delittuosi, penalmente sanzionati, pag. 6 e 7 del ricorso in quanto meramente affermate, senza riprodurre gli atti processuali che ne potessero fornire indicazioni o provvedere alla loro produzione, ove ammissibile ex art. 369 cod. proc. civ. All'inammissibilità del ricorso consegue l'applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in favore del controricorrente in E 2500 per compensi, E 200 per esborsi,oltre accessori di legge. In caso di diffusione omettere le generalità.