Necessaria la notifica al difensore dell’avviso di fissazione del giudizio abbreviato d’appello

L’omessa notificazione, al difensore di fiducia, dell’avviso di fissazione della data per la celebrazione del giudizio abbreviato d’appello dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio.

Così la Corte di Cassazione con sentenza numero 9419/18, depositata l’1 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata in seguito a giudizio abbreviato, rideterminava la pena all’imputato. Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’imputato ricorre per cassazione denunciando l’omessa notificazione al proprio difensore dell’avviso dell’udienza fissata per la celebrazione del giudizio. L’avviso al difensore. Il Supremo Collegio sottolinea che «il rituale avviso al difensore di fiducia è dovuto e la relativa omissione dà luogo a nullità, a nulla rilevando la circostanza che si tratti di impugnazione avverso la sentenza pronunciata a seguito di rito abbreviato e, pertanto, a partecipazione soltanto facoltativa delle parti», pertanto «il patrono fiduciario ha pieno diritto ad essere avvisato della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato d’appello». La Suprema Corte ribadisce, inoltre, che dall’omesso avviso dell’udienza discende una nullità di ordine generale a regime intermedio ex articolo 178 e 180 c.p.p. La Corte pertanto annulla la sentenza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 24 maggio 2017 – 1 marzo 2018, numero 9419 Presidente Cortese – Relatore Saraceno Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 aprile 2016 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord pronunciata il 26 giugno 2015 a seguito di giudizio abbreviato, rideterminava in anni uno mesi uno e giorni venti di reclusione la pena inflitta a S.G. per il reato di cui al D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 75, comma 2, commesso in omissis . 2. Propone ricorso l’imputato, per il tramite del proprio difensore, deducendo, in rito, la violazione degli articolo 178, lett. c , 179, 599 cod. proc. penumero , per avere la Corte omesso di dare avviso dell’udienza fissata per la celebrazione del giudizio all’unico difensore di fiducia, G.M. P., con conseguente nullità della sentenza. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Questa Corte ha avuto modo di affermare che il rituale avviso al difensore di fiducia è dovuto e la relativa omissione dà luogo a nullità, a nulla rilevando la circostanza che si tratti di impugnazione avverso la sentenza pronunciata a seguito di rito abbreviato e, pertanto, a partecipazione soltanto facoltativa delle parti Sez., numero 11248 del 04/03/2009, Ilardi Rv. 242850 . Il patrono fiduciario ha pieno diritto, assistito da comminatoria di nullità, ad essere avvisato della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato d’appello e la facoltà di prendere parte al giudizio presuppone che questi sia stato posto in grado di esercitarla mediante una regolare notifica dell’avviso. Notifica rituale che - nella specie - difetta. 2. Ex actis risulta la nomina dell’avvocato Maria Gianna Ponticiello e il conferimento di procura speciale in data 18.05.2015 il legale ha partecipato al giudizio di primo grado e ha redatto l’atto di appello senonché il decreto di citazione d’appello è stato notificato all’avvocato Salvatore Ponticiello indicato, per errore determinato da parziale omonimia, difensore dell’imputato, peraltro rimasto assente all’udienza di celebrazione del giudizio in data 19.04.2016. 2. Dall’omesso avviso al difensore di fiducia della data d’udienza discende una nullità di ordine generale a regime intermedio di cui al combinato disposto degli articolo 178 e 180 cod. proc. penumero , trattandosi di udienza a partecipazione non obbligatoria ma soltanto facoltativa, deducibile entro la sentenza del grado successivo Sez. 6, numero 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154 e, entro detto termine, l’eccezione è stata ritualmente dedotta. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.