Il Comune che vieta il transito ai mezzi pesanti deve valutare attentamente le ricadute sull'intero tessuto viario della zona. Non basta spostare il traffico da una strada all'altra senza aver avviato un adeguato confronto con la Provincia e i Comuni confinanti.
Lo ha chiarito il TAR Veneto, sez. I, con la sentenza numero 21 del 9 gennaio 2018. Il caso. Un Comune ha adottato un'ordinanza di divieto di circolazione per i mezzi pesanti su una strada locale dirottando il traffico commerciale verso altre località confinanti. Contro questa determinazione, che ha aggravato notevolmente l'attività degli autotrasportatori della zona, alcuni interessati hanno proposto con successo ricorso al TAR. Il Collegio ha accolto le censure evidenziando che in effetti la limitazione del traffico adottata unilateralmente dal Comune veneto ha inciso negativamente sulla viabilità regionale e provinciale. Il Sindaco non ha quindi effettuato una corretta ponderazione degli interessi in gioco avendo trascurato di considerare adeguatamente le ripercussioni sulla viabilità provinciale della sua scelta. La decisione incide anche sul tessuto viario di altri Comuni. La variazione del traffico introdotta dal primo cittadino infatti «non esaurisce i propri effetti nell'ambito del territorio del Comune che la ha istituita, ma è destinata inevitabilmente a incidere sul tessuto viario esterno a detto ambito. Ciò nondimeno, il Comune di Rovigo si è limitato a valutare l'impatto della misura in questione con esclusivo riguardo all'area territoriale di propria competenza, omettendo di coinvolgere» tutti gli enti interessati. Anche se informalmente il Comune ha preventivamente contattato alcuni tecnici provinciali e comunali, nessuna formalità è stata poi adottata in relazione alle numerose perplessità avanzate telefonicamente degli stessi. In buona sostanza, l'ordinanza di limitazione del traffico adottata dall'amministrazione locale per i camion deve essere annullata perché adottata in via unilaterale «in violazione del principio di leale collaborazione e del diritto di partecipazione degli altri enti interessati dalle ricadute viarie che esso avrebbe determinato».
TAR Veneto, sez. I, sentenza 8 novembre 2017 – 9 gennaio 2018, numero 21 Presidente Nicolosi – Relatore Coppari Fatto e diritto 1. Con ricorso ritualmente notificato, le imprese in forma societaria e individuale specificate in epigrafe hanno impugnato la deliberazione di Giunta Comunale numero 389 del 20.12.2016, nonché l’ordinanza dirigenziale numero 479 del 27.12.2016, con le quali il Comune di Rovigo ha istituito il divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate sulla strada comunale Via dei Mille, tra la “S.R. numero 443” fino al confine del territorio comunale di San Martino di Venezze, limitatamente al senso di marcia da Rovigo a Padova. Con il ricorso è stata, altresì, chiesta la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei “danni patiti e patiendi” in conseguenza dei provvedimenti stessi. 1.1. Le ditte ricorrenti allegano di essere imprese che hanno la loro sede operativa nella zona artigianale del Comune di San Martino di Venezze o in quella di Anguillara Veneta e che, per l’esercizio della loro attività, necessitano di accedere alle proprie sedi con mezzi di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Evidenziano altresì che, non trovandosi all’interno dell’ambito specificamente oggetto del provvedimento di limitazione del traffico che riguarda il solo Comune di Rovigo , non possono nemmeno usufruire della deroga prevista dall’ordinanza dirigenziale numero 479/2016, laddove dispone che “i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 t, che trasportano merce destinata ad attività economiche site all’interno dell’area su cui insiste il divieto qui disciplinato, potranno, in deroga alla presente ordinanza, essere autorizzati alla circolazione dalla polizia locale con provvedimento motivato e previa formale e documentata richiesta degli interessati”. 1.2. Tanto premesso, le imprese in questione lamentano che una siffatta limitazione del traffico incide assai negativamente in un tratto stradale di collegamento tra la viabilità regionale e provinciale e le zone commerciali ed artigianali dei Comuni di San Martino di Venezze, confinante con quello di Rovigo e di Anguillara Veneta, costringendo le aziende ed attività commerciali insediate nelle zone commerciali ed artigianali dei due predetti Comuni “a tragitti alternativi sostanzialmente impraticabili, se non a grave rischio della incolumità pubblica, o comunque molto più lunghi sia in termini chilometrici che di tempi di percorrenza”. 1.3. Pertanto, il divieto sarebbe illegittimo, secondo le ricorrenti, in primo luogo, per “violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 5, comma 3, e 6 del d.lgs. numero 285/1992. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità e di imparzialità dell’azione amministrativa”, atteso che non sarebbero stati correttamente bilanciati i contrapposti interessi in gioco. In secondo luogo, l’illegittimità del divieto deriverebbe dal “mancato coinvolgimento nel processo decisionale della Provincia di Rovigo e di quella di Padova”, malgrado esso incida in maniera diretta e specifica sulla fruibilità di una “direttrice di competenza anche provinciale” rendendo di fatto inutilizzabile per i mezzi pesanti “quel tratto di SP 3 che dai confini del territorio che separano Rovigo a San Martino di Venezze portano alla zona artigianale di quest’ultimo Comune e poi, proseguendo, alla Provincia di Padova”. 2. Si è costituito in giudizio il Comune di Rovigo, eccependo il difetto di interesse e ad agire delle imprese ricorrenti e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito del ricorso. In particolare l’Amministrazione comunale resistente ha evidenziato che il divieto in questione è stato adottato “a tutela della salute e della sicurezza dei propri cittadini residenti nelle frazioni di Mardimago e di Sarzano”, giacché la strada comunale non sarebbe più “in grado di assorbire l’elevato numero di transiti di autoveicoli, soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti in questione”. Peraltro, il Comune di Rovigo non potrebbe “farsi carico dei problemi viabilistici degli altri comuni e studiare percorsi alternativi sulla viabilità provinciale che sono di esclusiva competenza di altri enti”. Inoltre, il divieto in questione non avrebbe impedito ai mezzi di raggiungere le proprie attività aziendali, essendo possibili, per queste ultime, “valide alternative da percorrere per raggiungere le proprie sedi aziendali senza creare problemi alla sicurezza, alla salute ed anche alle risorse finanziarie dei cittadini di Rovigo”. 3. Sono intervenuti in giudizio, ad adiuvandum, sia la Provincia di Rovigo, sia il Comune di San Martino di Venezze. 3.1. In particolare, la Provincia di Rovigo ha osservato come “l’aggravamento dei tragitti conseguenti ai percorsi alternativi, costituiti prevalentemente dalle strade arginali del fiume Adige, non garantirebbe assoluta sicurezza al traffico pesante, data l’esigua larghezza di tali strade” e “la presenza di numerose curve” in prossimità del fiume, ritenendo in ogni caso che, nel contemperamento degli interessi in gioco, si sarebbe dovuto dare prevalenza a “quello degli imprenditori a continuare a svolgere la propria attività lavorativa, fonte di reddito, rispetto a generiche problematiche connesse al traffico pesante patite, a dire del Comune, dai residenti di via dei Mille”. 3.2. Anche, il Comune di San Martino di Venezze, a sostegno delle ragioni delle ditte ricorrenti, ha osservato che i provvedimenti impugnati hanno reso assai difficoltoso l’accesso delle sedi aziendali interessate, costringendo il personale ivi diretto “a tragitti alternativi sostanzialmente impraticabili se non a grave rischio della incolumità pubblica o comunque molto più lunghi sia in termini chilometrici che di tempi di percorrenza”, determinando così gravi disagi, tali da poter compromettere lo sviluppo economico del territorio, e ripercussioni negative anche sulla viabilità dei Comuni diversi da quello di adozione. 4. Con ordinanza numero 168 del 2017, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati. 5. All’udienza pubblica dell’8 novembre 2017, dopo rituale discussione dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta per la decisione. 6. Preliminarmente occorre scrutinare l’eccezione di difetto di interesse. 6.1. L’eccezione non merita accoglimento. Il tratto stradale oggetto del provvedimento di limitazione del traffico in esame costituisce oggettivamente, per l’area artigianale in cui insistono le odierne aziende ricorrenti, un collegamento fondamentale con la viabilità di carattere sovracomunale. Ne deriva che, esercitando un’attività che, per loro natura, implica l’utilizzo sia da parte delle aziende stesse, che dei loro clienti di camion di medie dimensioni quali quelli interessati dai provvedimenti impugnati, le ricorrenti hanno un interesse concreto e attuale al ricorso in quanto direttamente pregiudicate dagli effetti limitativi del divieto in questione. 6.2. Passando all’esame del merito, l’impugnazione in esame solleva due distinti profili di illegittimità del divieto di transito in esame che sono fra loro collegati e che, pertanto, sono suscettibili di un esame congiunto. Infatti, da un lato, si contesta una non corretta ponderazione degli interessi in gioco anche in ragione di un’istruttoria deficitaria, avendo l’Amministrazione comunale trascurato le ripercussioni che un siffatto provvedimento avrebbe potuto avere sulla viabilità provinciale, con particolare riguardo all’accessibilità all’area artigianale suddetta. Dall’altro, si denuncia che un tale divieto avrebbe potuto essere adottato solo a seguito del coinvolgimento di tutti gli enti provinciali interessati dai relativi effetti, mediante l’espletamento di un’apposita Conferenza di Servizi. 6.3. Entrambi i profili di illegittimità sollevati sono fondati. 6.4. Il divieto di traffico in esame ha invero introdotto una disciplina della viabilità che non ha carattere ordinario, giacché essa non esaurisce i propri effetti nell’ambito del territorio del Comune che la ha istituita, ma è destinata inevitabilmente a incidere sul tessuto viario esterno a detto ambito. Ciò nondimeno, il Comune di Rovigo si è limitato a valutare l’impatto della misura in questione con esclusivo riguardo all’area territoriale di propria competenza, omettendo di coinvolgere tutti gli enti provinciali Provincia di Rovigo e Provincia di Padova e comunali la cui viabilità avrebbe del tutto prevedibilmente subito gravi ripercussioni a causa di essa. 6.5. È inoltre provato in atti che l’Amministrazione comunale fosse a conoscenza delle conseguenze che le sue determinazioni avrebbero determinato sulla viabilità esterna, dal momento che la Polizia Locale di Rovigo, nella fase istruttoria del procedimento, aveva rilevato che “in via preliminare ed informalmente sono stati sentiti i tecnici dei Settori Viabilità della Provincia di Rovigo Geom. Marangon Antonio e della Provincia di Padova Geom. Sette Egidio . Entrambi conoscono il problema ma sono perplessi sulla risoluzione del problema mediante il divieto di transito su via dei Mille/Sp. 3, in quanto il transito graverebbe su strade con maggiori e pericolose problematiche di viabilità diversi incidenti mortali con veicoli pesanti successi anche in quel periodo sul territorio Padovano . Alla richiesta inviata in data 11/3/2016 al Dirigente Settore LL.PP della Provincia di Rovigo Ing. Ferrari Luigi lo stesso mandava nota del 16/3/2016 con la quale riteneva che la problematica sarebbe da valutare in sede di specifico incontro tra gli enti proprietari delle strade territorialmente interessati dal traffico pesante in parola e da eventuali deviazioni di itinerario del traffico stesso ” cfr. docomma 10 del Comune di Rovigo . 6.6. La disciplina introdotta con il divieto transito impugnato è stata quindi illegittimamente adottata in via unilaterale dal Comune resistente in violazione del principio di leale collaborazione e del diritto di partecipazione degli altri enti interessati dalle ricadute viarie che esso avrebbe determinato. 6.7. Tale violazione si è tradotta conseguentemente in un insanabile difetto di istruttoria, che ha falsato l’esatta portata di tutti gli interessi in gioco, compreso quello imprenditoriale delle ditte ricorrenti, impedendone un’adeguata ponderazione da parte dell’Amministrazione procedente. 7. Tanto considerato, entrambi i motivi di ricorso meritano accoglimento. 8. Quanto alla domanda di risarcimento, essa risulta solo genericamente enucleata senza tuttavia che le odierne ricorrenti abbiano allegato né tanto meno provato in giudizio alcun danno concretamente riconducibile al provvedimento impugnato, per il tempo della sua efficacia. In ragione della genericità della relativa formulazione, tale domanda deve essere quindi dichiarata inammissibile. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 1.000,00 mille/00 , oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.