«Inesistente» la notifica a mezzo posta degli atti tributari se non è eseguita da Poste Italiane

Ai sensi del d.lgs. numero 261/1999 Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari , per esigenze di ordine pubblico sono affidate in via esclusiva a Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza numero 234/18, depositata l’8 gennaio. Il caso. Un contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR Campania denunciando l’illegittimità della notifica dell’avviso di accertamento ICI a mezzo di posta privata, notifica che veniva invece ritenuta efficace dalla Commissione Tributaria stessa. Atti giudiziari ed esclusiva per il servizio di notifica. Il Supremo Collegio ribadisce che «in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo di posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria». Difatti, il d.lgs. numero 261/1999 Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari , «stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla l. numero 890/1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali». La Corte dunque cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 22 novembre 2017 – 8 gennaio 2018, numero 234 Presidente Cirillo – Relatore Solaini Fatto e diritto Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il comune impositore ha resistito con controricorso, il contribuente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa a un avviso d’accertamento ICI 2004, lamentando, con un primo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360 primo comma numero 5 c.p.c., relativo alla censura sollevata in appello sulla modalità di notifica dell’atto impositivo mediante posta privata, mentre, con un secondo motivo, ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’articolo 74 della legge numero 342/00, per mancata notifica dell’atto attributivo e/o modificativo della rendita catastale, sulla cui base era stato emanato l’atto impositivo impugnato. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata. È fondato il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. Secondo l’orientamento di questa Corte, In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l’articolo 4, comma 1, lett. a , del d.lgs. numero 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla l. numero 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali Cass. ord. numero 19467/16, 13887/17, Cass. sez. unumero 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. numero 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. numero 2922/15, non condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama giurisprudenziale in proposito, a conferma dell’orientamento consolidato, v. Cass. sez. unumero 13453/17 . Appare, inoltre, necessario, per completezza espositiva, dar conto su come incida su tale univoco orientamento e, quindi, sulla decisione della presente controversia, l’entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza. La l. 4 agosto 2017, numero 124, all’articolo 1, comma 57, lett. b ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione dell’articolo 4 del d. lgs. 22 luglio 1999, numero 261. Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della I. numero 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’articolo 201 del d. lgs. numero 285/1992. Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, - dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione -, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all’articolo 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica dell’avviso d’accertamento da parte dell’ente impositore avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato. Inoltre, bisogna evidenziare come il comma 57 dell’articolo 1 della l. numero 124/2017 abbia un contenuto più ampio e debba essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma. Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che all’articolo 5, comma 2, del d.lgs. numero 261/1999 è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, numero 890 , deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi , stabilendo ancora il successivo comma 58 che Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cioè dal 29 agosto 2017 l’autorità nazionale di regolamentazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera u quater del decreto legislativo 22 luglio 1999, numero 261 determina, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo 22 luglio 1999, numero 261 e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo 22 luglio 1999, numero 26, introdotto dal comma 57 del presente articolo con la stessa modalità l’Autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi . Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato conf. Cass. 23887/75 . Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell’avviso d’accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica v. anche Cass. sez. unumero numero 14916/16 . Va, conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex articolo 384 c.p.c., accolto l’originario ricorso introduttivo. Le spese di lite, compensate per la fase di merito, atteso l’alterno esito con il giudizio di legittimità, seguono la soccombenza per la presente fase e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna il comune di Ischia, in persona del Sindaco pt, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società contribuente che liquida in comma 2.300,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.