Entrato in vigore il nuovo art. 162-ter c.p. che esclude le condotte riparatorie per il delitto di stalking

Com’era stato preannunciato a proposito dell’emendamento governativo per escludere il reato di stalking dal novero dei reati estinguibili con condotta riparatoria , è arrivato brevemente a termine il percorso legislativo volto ad eliminare il delitto di atti persecutori tra quelli in cui è possibile l’estinzione del reato per condotta riparatoria.

Il 6 dicembre è stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge numero 172/2017 di conversione del d.l. fiscale collegato alla manovra , entrata in vigore lo stesso giorno. È noto come il testo originario dell’articolo 162- ter c.p., introdotto dalla legge numero 103/2017 la c.d. Riforma Orlando , ha introdotto una nuova causa di esclusione della punibilità – «estinzione del reato per condotta riparatoria», secondo la quale nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articolo 1208 e ss. c.c., formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Tale disposizione è applicabile, stante il regime di parziale procedibilità del delitti di cui all’articolo 612- bis c.p., anche alla fattispecie incriminatrice di atti persecutori. Dopo il vespaio di polemiche, accresciute dalle prime applicazioni della giurisprudenza di merito il GUP del Tribunale di Torino il 2 ottobre scorso ha applicato l’articolo 162- bis c.p. ad un imputato resosi responsabile di molestie perpetrate per circa 2 mesi che aveva effettuato un offerta reale, ai sensi dell’articolo 1208 c.c., di € 1.500,00 ed anche se detta offerta non è stata accettata dalla persona offesa, il Giudice ha affermato che « tale somma è congrua rispetto all’entità dei fatti » emettendo sentenza di non doversi procedere ex articolo 531 c.p.p. per essersi il reato estinto per condotte riparatorie , adesso in base al nuovo comma prevede espressamente che le disposizioni ivi contenute «non si applicano nei casi di cui all'articolo 612- bis ». Si poteva prevedere un’abrogazione totale? I riflettori puntati solo sul delitto di stalking non hanno forse consentito di cogliere appieno, più in generale, l’incongruenza che si cela dietro la norma infatti, da una parte si mantiene la rilevanza penale di un certo numero di fattispecie, dall’altra si ammette la relativa estinzione attraverso un procedimento che non tiene in alcun modo conto della volontà di chi ha subito il sopruso ci chiediamo che senso abbia quindi la conservazione del diritto a querela per una serie di reati che poi possono estinguersi attraverso un mero indennizzo ritenuto congruo dal Giudice penale, anche in caso di dissenso della vittima. Ciò in quanto la norma più che essere ancorata ad esigenze di restorative justice evidenzia latenti finalità deflative. O specificare alcuni aspetti della disciplina. In alternativa, pur essendo apprezzabile tale interpolazione normativa, si è persa, tuttavia, l’occasione per modificare alcune lacune della disciplina normativa delle condotte riparatorie, in particolare, di recuperare determinatezza e specificare la necessità di motivare sulla richiesta di riparazione. Infatti, l’articolo 162- ter c.p. non specifica i criteri che dovranno permettere al Giudice di poter valutare una condotta riparatoria effettivamente idonea a questo punto viene il sospetto che proprio per sfoltire il carico giudiziario , al contrario di quanto è stato previsto per l’omologa figura nell’articolo 35 d.lgs. numero 274/2000, che prevede parametri più specifici. Inoltre, non viene specificato se l’atto dovrà essere motivato. La necessità di intervenire sulla norma sarebbe stata propizia per colmare parecchie lacune della disciplina ad esempio, nulla viene detto nel caso in cui sia stato emesso un decreto penale di condanna, residuando così il dubbio circa la possibilità di ricorrere all’istituto della riparazione estintiva con l’atto di opposizione è assente una disciplina che regolamenta il caso in cui la persona offesa sia assente, o il caso in cui sia presente, ma non venga sentita non viene specificato quale provvedimento dovrà adottare il giudice nel caso in cui non ritenga satisfattiva la condotta riparatoria, e soprattutto se l’atto dovrà essere motivato . Tutte questioni sulle quali, come sempre più spesso avviene, verrà demandato alla giurisprudenza, soprattutto di legittimità, il compito di sostituirsi al legislatore.