Compagna superstite non residente, status di convivente con un’autocertificazione

Con la risposta numero 37, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che lo status di convivente può essere riconosciuto sulla base di una semplice autocertificazione.

Se il compagno muore anzitempo, la compagna può veder riconosciuto il diritto di abitazione anche se non residente anagraficamente nell’immobile di proprietà dell’ex convivente basta, infatti, una semplice autocertificazione. Lo rivela l’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 37, pubblicata lo scorso venerdì. Il caso. Nel caso in esame, la convivente aveva sempre avuto la residenza anagrafica in un comune limitrofo ma, dal 2008 la sua residenza effettiva è stata presso il convivente in maniera ininterrotta. Nell’istanza di interpello con la quale l’istante si rivolgeva al Fisco veniva chiesto se, ai fini del riconoscimento del diritto di abitazione previsto dall’articolo 1 comma 42 l. numero 76/2016 a favore del convivente more uxorio, fosse necessaria la residenza anagrafica oppure se la coabitazione potesse essere provata in altro modo. L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso oggetto dell’interpello, ha ritenuto che lo status di convivente possa essere riconosciuto sulla base di una semplice autocertificazione. Il Fisco ha infatti ricordato che, in tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione, la l. numero 76/2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica ai fini dell’accertamento della stabile convivenza tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n . 445/2000. L’Agenzia ha infine evidenziato che il diritto di abitazione non può essere inserito nella dichiarazione di successione, in quanto – in merito al caso prospettato all’Amministrazione finanziaria – il convivente non assumeva la qualifica di legatario, perché mancava una precisa disposizione testamentaria. Pertanto, il diritto di abitazione non deve essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario. Fonte fiscopiu.it

Agenzia_delle_Entrate_Risposta_12_ottobre_2018_n._37