Postini in ZTL: chi è legittimato ad opporsi alle sanzioni?

Il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie

Lo chiarisce la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20559/17 depositata il 30 agosto. Il caso. Il Tribunale di La Spezia confermava la decisione del Giudice di Pace che dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione alle sanzioni amministrative, irrogate dal Comune Sarzana nei confronti delle vetture di servizio di Poste Italiane per ingresso in ZTL. I Giudici di merito erano concordi nell’affermare che colui che aveva agito, ossia il Responsabile del Centro di Distribuzione Primaria di Sarzana delle Poste Italiane, era sprovvisto di legittimazione attiva ed interesse giuridico nei riguardi degli atti impugnati. Al suo posto, avrebbe dovuto proporre il ricorso il Presidente della società. Poste Italiane ricorre per cassazione. Difetto di rappresentanza. Ritenendo il ricorso fondato, gli Ermellini colgono l’occasione di ribadire quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4248/2016 in tema di rappresentanza processuale. In particolare, afferma il Collegio, il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione avvenga in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell’art. 372 c.p.c. . Nella fattispecie, il Giudice di Pace avrebbe dovuto promuovere la sanatoria ex art. 182 c.p.c., assegnando alla parte un termine. In mancanza di ciò, alla sanatoria avrebbe potuto provvedere anche il Tribunale, in sede di appello, in virtù del fatto che il gravame era stato proposto dal Presidente della società. Per tutti questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata rinviando al Tribunale di La Spezia in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 2, ordinanza 10 novembre 2016 30 agosto 2017,n. 20559 Presidente Petitti Relatore D’Ascola Fatti di causa 1 La controversia concerne numerose sanzioni amministrative per violazioni del codice della Strada, irrogate dal comune di Sarzana a vetture di servizio delle Poste Italiane per ingresso nella zona ZTL. Il locale giudice di pace il 12 novembre 2010 ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione del 4 dicembre 2009, perché non era stato proposto dall’ente proprietario dei veicoli sanzionati, ma dal responsabile del Centro Distribuzione Primaria di Sarzana delle Poste Italiane spa . Ha rilevato che trattavasi di soggetto che sarebbe stato sprovvisto di qualsivoglia legittimazione attiva ed interesse giuridico nei riguardi degli atti impugnati. Investita da appello della spa Poste Italiane, la sentenza è stata confermata il 14 novembre 2012 dal Tribunale di La Spezia. Il tribunale ha osservato che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dal Presidente della società come accaduto per l’atto di appello o da altro soggetto munito di rappresentanza processuale della società ha ritenuto che il difetto di legittimazione processuale era rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado . Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi. Il Comune di Sarzana ha resistito con controricorso. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. 2 Il primo motivo di ricorso lamenta nullità della sentenza in relazione al mancato riconoscimento della titolarità in capo al dipendente che aveva sottoscritto il ricorso del potere di rappresentanza processuale, che per statuto societario può essere conferito a procuratori e dipendenti e che gli era stato conferito quale Responsabile della Struttura Aziendale dei Servizi Postali nell’area in questione. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360, c.p.c. n. 3 in relazione all’art. 182 c.p.c. . Parte ricorrente lamenta che il giudice di prime cure non abbia concesso un termine ex art. 182 c.p.c. per consentire all’ente di sanare ogni eventuale irregolarità relativa alla legittimazione processuale, da ritenere comunque insussistente, risultando ormai l’appello proposto da difensore regolarmente munito di procura alle liti, e dunque l’eventuale vizio sanato . Il terzo motivo ripropone, sotto il profilo della violazione di criteri di ragionevolezza ed economia processuale, le due precedenti censure, inerenti la configurabilità della legittimazione del funzionario e l’operatività dell’art. 182 C.P.C Il quarto si duole del mancato esame dell’opposizione nel merito, sebbene la proposizione dell’atto di appello da Parte del presidente di Poste Italiane spa avesse ratificato l’operato del ricorrente. 3 Il ricorso è fondato, come già rilevato nella relazione preliminare. L’esame dei quattro motivi, congiunto per la loro stretta connessione, si risolve ribadendo i principi di recente enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4248 del 2016. Si è in quella sede ripetuto che Il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione avvenga in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell’art. 372 c.p.c. . Nel caso di specie, in presenza di un apparente difetto di rappresentanza processuale il giudice di primo grado avrebbe dovuto ex art. 182 c.p.c., come interpretato già nel 2010 da Cass. SU n. 9217, promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte, che non avesse già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc . In mancanza di tale provvedimento da parte del giudice di pace, il giudice del tribunale di La Spezia in sede di appello avrebbe dovuto prendere atto della sanatoria del vizio, avvenuta grazie alla proposizione dell’appello con atto proposto dal Presidente della società, che era stata - secondo il giudice di primo grado - difettosamente rappresentata in sede di opposizione. Il difetto risultava infatti sanato con effetto ex tunc. 4 Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al Tribunale di La Spezia per lo svolgimento del giudizio, con l’esame nel merito dei motivi di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di La Spezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.