Per i giudizi aventi ad oggetto la richiesta di protezione internazionale introdotti prima dell’entrata in vigore del d.l. numero 113/2018, conv. in l. numero 132/2018, non può applicarsi il termine dimezzato di impugnazione nel caso in cui la Commissione territoriale abbia dichiarato la domanda manifestamente infondata, posto che il quadro normativo antecedente al citato intervento legislativo prevede la dimidiazione del termine nel solo caso in cui la domanda fosse stata presentata in base a questioni prive di alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
Lo ha affermato la Suprema Corte con l’ordinanza numero 25113/19, depositata l’8 ottobre. Il caso. La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta respingeva l’istanza presentata da un cittadino straniero. Il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile per tardività l’opposizione ritenendo che alla fattispecie dovesse applicarsi il termine abbreviato di 15 giorni previsto dal combinato disposto degli articolo 35-bis, comma 2 e 28-bis, comma 2, lett. a, d.lgs. numero 25/2008. Il cittadino straniero ha quindi presentato ricorso in Cassazione deducendo violazione di legge. Secondo il ricorrente la contrazione del termine ordinario di 30 giorni per l’impugnazione del provvedimento di rigetto dalla richiesta di protezione internazionale sarebbe prevista soltanto per le c.d. “procedure accelerate” di cui all’articolo 28-bis d.lgs. numero 25/2008 e quindi solo laddove la domanda del richiedente sia stata trattata in tale forma fin dal principio. Contesto normativo. Il Collegio richiama l’articolo 35-bis, comma 2, d.lgs. numero 25/2008 inserito dal l. numero 13/2017 conv. in l. numero 46/2017 secondo il quale, fermo restando il termine ordinario di impugnazione di 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento di diniego della Commissione territoriale, nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2 e nei casi in cui nei confronti del ricorrente sia stato adottato un provvedimento di trattenimento ex articolo 6 d.lgs. numero 142/2015 il suddetto termine deve essere ridotto della metà. L’articolo 28-bis citato regola le c.d. “procedure accelerate” stabilendo che la Questura, appena ricevuta la domanda di protezione internazionale o umanitaria, debba immediatamente tramettere la documentazione alla Commissione territoriale che entro 7 giorni dalla ricezione deve fissare l’audizione dell’interessato. La decisione deve essere assunta entro i successivi due giorni. Nel caso di specie, il quadro normativo applicabile è quello antecedente alle modifiche apportate dal d.l. numero 113/2018, conv. in l. numero 132/2018, con la conseguenza che per potersi configurare la dimidiazione del termine di impugnazione di cui all’articolo 35-bis, comma 2, era necessario che il ricorrente fosse trattenuto ovvero che la domanda fosse stata proposta in base ad argomenti privi di qualsiasi attinenza con i presupposti legislativi per la concessione della protezione internazionale. Non ricorrendo tali circostanze, la domanda presentata dal ricorrente non poteva essere ritenuta soggetta al termine dimidiato di impugnazione. Il principio. La Corte conclude con l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Napoli che dovrà attenersi al principio secondo cui «la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 35-bis d.lgs. numero 25/2008 – introdotto dall’articolo 6, comma 1, lett. g , d.l. numero 13/2017, conv. con modificazioni nella l. numero 46/2017, ed applicabile ai giudizi introdotti a decorrere dal 18.8.2017 giusta la disposizione di cui all’articolo 21 del medesimo d.l. numero 13/2017 – secondo la quale i termini per l’impugnazione del provvedimento reiettivo della Commissione territoriale sono dimezzati nei casi di cui all’articolo 28-bis d.lgs. numero 25/2008 ovvero quando nei confronti del richiedente la protezione sia stata adottata una misura di trattenimento ai sensi dell’articolo 6 d.lgs. numero 142/2015, va interpretata facendo riferimento al quadro normativo applicabile ratione temporis al singolo ricorso».
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 25 giugno – 8 ottobre 2019, numero 25113 Presidente Bisogni – Relatore Oliva Fatti di causa Con provvedimento del 9.5.2017, notificato il 30.11.2018, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta respingeva l’istanza dell’odierno ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria o in subordine quella umanitaria, ritenendola manifestamente infondata. Con il decreto oggi impugnato il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da S.M. contro il provvedimento reiettivo della Commissione territoriale, ritenendo che alla fattispecie si applicasse il termine abbreviato di 15 giorni previsto dal combinato-disposto del D.Lgs. numero 28 del 2005, articolo 35-bis, comma 2 e articolo 28-bis, comma 2, lett. a e che il ricorso fosse stato depositato dopo la scadenza del predetto termine. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.M. affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione. Ragioni della decisione Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 35-bis, comma 2 in relazione al D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 28-bis, comma 2, come modificato per effetto dell’entrata in vigore del D.L. numero 13 del 2017, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile nei confronti del ricorrente il termine breve di cui al D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35-bis, comma 1 in assenza di provvedimenti di trattenimento o di procedure accelerate. Ad avviso del ricorrente, infatti, la dimidiazione del termine ordinario di impugnazione del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale, pari a 30 giorni dalla sua notificazione, sarebbe prevista soltanto in relazione alle cd. procedure accelerate di cui al D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 28-bis e quindi soltanto ai casi in cui sin dal principio la domanda del richiedente la protezione sia trattata nelle forme della norma da ultimo richiamata, ma non anche alle diverse ipotesi in cui la domanda venga trattata per le vie ordinarie, e ritenuta manifestamente infondata all’esito del normale svolgimento della procedura prevista per il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria. La doglianza è fondata. Va premesso che il D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35-bis comma 2, inserito dal D.L. numero 13 del 2017, articolo 6, comma 1, lett. g , convertito con modificazioni dalla L. numero 46/2017, dopo aver previsto -in linea generale a pena di inammissibilità il termine di impugnazione di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego della Commissione territoriale, stabilisce espressamente, nella parte finale, che Nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, numero 142, articolo 6, i termini previsti dal presente comma sono ridotti alla metà . Tale disposizione è certamente applicabile al giudizio in esame, poiché S.M. ha impugnato il provvedimento reiettivo della Commissione con ricorso depositato il 2.1.2018 e, ai sensi del D.L. numero 13 del 2017, articolo 21, le disposizioni introdotte da tale novella -tra cui rientra anche il D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35-bis si applicano alle cause ed ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto e quindi con effetto dal 18.8.2017. Il D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 28-bis, cui l’articolo 35-bis rinvia e che è stato a sua volta inserito dal D.Lgs. numero 152 del 2015, articolo 25, comma 1, lett. v , regola le cosiddette procedure accelerate , stabilendo che la Questura, appena ricevuta la domanda di protezione internazionale o umanitaria, debba immediatamente trasmettere la documentazione alla Commissione territoriale che, a sua volta, entro 7 giorni dalla ricezione deve fissare l’audizione dell’interessato e decidere nei successivi due giorni articolo 28-bis, comma 1 . Il successivo comma 2 lettera a del citato articolo 28-bis, nel testo anteriore alle modifiche apportate con D.L. 4 ottobre 2018, numero 113, convertito con modificazioni nella L. 1 dicembre 2018, numero 132, prevede che i termini di cui al comma 1 siano raddoppiati quando la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251 . Tale formulazione è applicabile ratione temporis al giudizio in esame, posto che esso è stato introdotto con ricorso depositato il 2.1.2018 e quindi prima dell’entrata in vigore sia del D.L. numero 113 del 2018 che della Legge di conversione numero 132/2018. Di conseguenza nel quadro normativo applicabile al ricorso in esame, anteriore alla novella del 2018 appena richiamata, per potersi configurare la dimidiazione del termine di impugnazione di cui all’articolo 35-bis comma 2 era necessario che il ricorrente fosse trattenuto ovvero che la domanda fosse stata proposta in base ad argomenti privi di qualsiasi attinenza con i presupposti previsti dal D.Lgs. numero 251 del 2007 per la concessione della protezione internazionale. Nel caso di specie, il ricorso dà atto cfr. pag.2 che la Commissione territoriale aveva dichiarato la domanda di S.M. manifestamente infondata considerando credibili le dichiarazioni circa la cittadinanza, la provenienza, l’appartenenza al clan/etnia pular e la composizione del nucleo familiare ma reputando invece non credibili le vicende narrate relativamente alle condizioni di disagio emotivo subito a seguito della morte del padre . Dalla sentenza impugnata non si evince alcun elemento idoneo a dimostrare che la domanda dell’odierno ricorrente sia stata sin dal primo momento trattata con la cd. procedura accelerata di cui al D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 28-bis. Nè risulta che dinanzi alla Commissione territoriale il richiedente la protezione avesse sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251 come indicato dall’articolo 28-bis, comma 2, lett. a , nel testo anteriore alla novella di cui al D.L. numero 113 del 2018, convertito con modificazioni nella L. numero 132 del 2018 . Al contrario, il ricorrente dichiara di aver raccontato una vicenda personale connotata da continui trasferimenti, dalla poca stabilità economica e familiare, dai cattivi rapporti intrecciati con lo zio a seguito della morte del padre avvenuta il 7 ottobre 2015 e dalle violenze domestiche subite dallo zio cfr. pag.2 del ricorso , che in sé -almeno in astratto non può essere ritenuta del tutto priva di attinenza con i presupposti previsti per il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria. Ne deriva che la domanda di S.M. , nel quadro normativo anteriore alle modifiche di cui al più volte richiamato D.L. numero 113 del 2018, non poteva essere ritenuta soggetta al termine dimidiato di impugnazione. Nè può assumere rilevanza, al riguardo, la norma di cui all’articolo 28-ter del D.Lgs. numero 25 del 2008, in quanto essa pure è stata introdotta dal D.L. numero 113 del 2018, come già visto entrato in vigore successivamente all’introduzione del ricorso introduttivo del giudizio di merito. Ne deriva che la decisione impugnata dev’essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, il quale provvederà ad esaminare nuovamente la fattispecie tenendo conto del seguente principio di diritto La disposizione di cui al D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35-bis, comma 2 introdotto dal D.L. numero 13 del 2017, articolo 6, comma 1, lett. g , convertito con modificazioni nella L. numero 46 del 2017, ed applicabile ai giudizi introdotti a decorrere dal 18.8.2017 giusta la disposizione di cui all’articolo 21 del medesimo D.L. numero 13 del 2017 secondo la quale i termini per l’impugnazione del provvedimento reiettivo della Commissione territoriale sono dimezzati nei casi di cui al D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 28-bis ovvero quando nei confronti del richiedente la protezione sia stata adottata una misura di trattenimento ai sensi del D.Lgs. numero 142 del 2015, articolo 6, va interpretata facendo riferimento al quadro normativo applicabile ratione temporis al singolo ricorso. Per i giudizi introdotti prima dell’entrata in vigore del D.L. numero 4.10.2018 numero 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, numero 132, non può applicarsi il termine dimezzato di impugnazione nel caso in cui la Commissione abbia dichiarato la domanda manifestamente infondata, in quanto la norma di cui al D.Lgs. numero 25 del 2018, articolo 28-bis, comma 2, lett. a , nel testo anteriore all’entrata in vigore del richiamato D.L. numero 113 del 2018, prevedeva la dimidiazione del termine nel solo caso in cui la domanda fosse stata presentata in base a questioni prive di alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251 e non anche nel diverso caso in cui la Commissione avesse ritenuto la domanda stessa manifestamente infondata. Soltanto ai giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore del D.L. numero 113 del 2018 si applica il termine dimezzato di cui all’ultima parte del D.L. numero 25 del 2008, articolo 35-bis, comma 2 anche qualora la Commissione territoriale abbia dichiarato la manifesta infondatezza della domanda, ai sensi dell’articolo 28-bis, comma 2, lett. a e dell’articolo 28-ter, nel testo successivo all’entrata in vigore della sopra richiamata novella del 2018 . Le spese del presente giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.