L’avvocato deve informarsi sulla nuova data dell’udienza camerale rinviata per l’astensione di categoria

Dalla legittimità della richiesta da parte del difensore dell’imputato di rinvio dell’udienza camerale non consegue l’obbligo di comunicazione della data della successiva udienza di rinvio.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza numero 34962/18 depositata il 23 luglio. Il caso. Con apposito atto depositato, l’opponente nel procedimento instaurato nei confronti di ignoti, quale persona offesa dal reato, ricorre in Cassazione a mezzo del difensore di fiducia deducendo la nullità dell’ordinanza di archiviazione adottata dal GIP del relativo procedimento, celebrato nelle forme camerali partecipate di cui all’articolo 127 c.p., per il mancato avviso al difensore dell’udienza di rinvio che era stata fissata dopo l’astensione dalle attività di udienza proclamata dal competente organismo dell’avvocatura. Il difensore, secondo il ricorrente, avrebbe avuto diritto di essere avvisato della data della nuova udienza. L’udienza camerale. Ai sensi dell’articolo 409 c.p.p., per udienza camerale si intende l’udienza a partecipazione non necessaria, la quale va rinviata nel caso in cui il difensore abbia dichiarato di aderire all’astensione indetta dal competente organismo forense perché così facendo egli esprime la volontà di partecipare all’udienza per espletare il mandato difensivo «nell’esercizio di un diritto di libertà costituzionalmente garantito, che non rientra nel novero del legittimo impedimento il cui corretto esercizio attuato in ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalle pluralità delle fonti regolatrici impone il rinvio anche delle udienze camerali a partecipazione non necessaria». Esclusa quindi la riconducibilità di tale diritto al diverso istituto del legittimo impedimento del difensore, spetta a quest’ultimo farsi carico di informarsi sulla nuova data di udienza. Il ricorso è dunque rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 aprile – 23 luglio 2018, numero 34962 Presidente Mogini – Relatore Scalia Ritenuto in fatto 1. Con atto depositato il 31 luglio 2017, G.E.A. , quale persona offesa, opponente nel procedimento instaurato nei confronti di ignoti per il reato di cui all’articolo 323 cod. penumero , ricorre in cassazione a mezzo del difensore di fiducia con unico articolato motivo deducendo la nullità dell’ordinanza di archiviazione adottata dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 26 luglio 2017 e del relativo procedimento, celebrato nelle forme camerali partecipate di cui all’articolo 127 cod. proc., per il mancato avviso al difensore di fiducia dell’udienza di rinvio che era stata fissata in seguito ad astensione dalle attività di udienza proclamata dal competente organismo dell’avvocatura, a cui aveva aderito il professionista. Si denuncia la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione, in relazione agli articolo 409, comma 6, e 127, comma 5, cod. proc. penumero , dell’impugnato provvedimento perché il difensore, astenutosi, avrebbe avuto diritto di essere avvisato della data della nuova udienza. 2. Il Procuratore generate della Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso, nella non necessaria partecipazione del difensore all’udienza camerale di cui all’articolo 409 cod. proc. penumero e nella non necessità dell’avviso di rinvio al difensore che abbia dichiarato di astenersi dalle attività di udienza, in adesione ad iniziativa proclamata dalla categoria forense. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato e come tale va rigettato. 2. L’udienza camerale di cui all’articolo 409 cod. proc. penumero è udienza a partecipazione non necessaria che va rinviata ove il difensore abbia dichiarato di aderire all’astensione indetta dall’organismo rappresentativo forense in quanto egli esprime in tal modo la volontà di partecipare all’udienza per espletare il mandato difensivo Sez. 6, numero 47285 del 12/11/2015, Marrone, Rv. 265487 nell’esercizio di un diritto di libertà costituzionalmente garantito, che non rientra nel novero del legittimo impedimento il cui corretto esercizio attuato in ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalle pluralità delle fonti recolatrici impone il rinvio anche delle udienze camerali a partecipazione non necessaria Sez. 5, numero 4819 del 17/11/2015, dep. 2016, Colli, Rv. 265928 . 3. In applicazione dell’indicato principio ed in adesione alle conformi conclusioni del rappresentante della Procura generale di questa Corte, non ritiene il Collegio che dalla legittimità della richiesta di rinvio del difensore dell’imputato, che abbia dichiarato di aderire all’astensione proclamata dalla categoria, consegua l’obbligo di comunicazione della data della successiva udienza di rinvio. Vale in tal senso il carattere meramente facoltativo della presenza del difensore nelle udienza camerali, nel cui novero rientra anche quella celebrata ai sensi dell’articolo 409 cod. proc. penumero su opposizione all’archiviazione, ai sensi dell’articolo 127, comma 3, cod. proc. penumero per l’affermazione di principio che nel carattere facoltativo della presenza delle parti private non vi è diritto delle stesse a ricevere comunicazione dei successivi rinvii ad udienza fissa, in un caso in cui era in contestazione la partecipazione alla pubblica udienza in Cassazione, Sez. 6, numero 26301 del 07/04/2017, Bonaccorso, Rv. 270375 . Esclusa la riconducibilità dell’indicato diritto al diverso istituto del legittimo impedimento del difensore e ancora, e comunque, ad una causa estranea al difensore e finanche alla dinamica processuale, alla cui integrazione consegue la comunicazione del rinvio Sez. 5, numero 26E75 del 28/04/2004, Picozzi, Rv. 229870 , resta ferma, anche nella indicata ipotesi di esercizio del diritto di astensione, l’onere per il difensore che ha comunque dato causa,. anche se per causa legittima, al rinvio di farsi carico di informarsi sulla nuova data. 3. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.