La mancata sottoscrizione da parte del cancelliere dell’indice dei documenti allegati al fascicolo e prodotti all’atto di costituzione in giudizio costituisce mera irregolarità formale, che non vieta l’utilizzazione dei medesimi documenti.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza numero 16811/18 depositata il 26 giugno. Il caso. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado con la quale si rigettava la domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal distacco dell’utenza telefonica per la durata di 11 giorni, in quanto l’attore non aveva provveduto al tempestivo saldo delle fatture emesse. Per i Giudici di secondo grado l’attore aveva pagato solo la parte che riteneva dovuta e non aveva dato prova della produzione nel giudizio di primo grado dei documenti richiamati nell’atto di citazione. Avverso tale decisione, il ricorrente ne chiede la cassazione. Il ruolo della sottoscrizione da parte del cancelliere. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ricorda che l’irritualità, data dalla mancata sottoscrizione da parte del cancelliere dell’indice di tutti i documenti allegati al fascicolo e prodotti all’atto di costituzione in giudizio, non consente alla parte di utilizzare tali documenti come prova, incidendo così sul diritto di difesa, e al giudice di esaminarli, salvo che «la controparte legittimata a far valere l’irritualità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito con il discuterne il valore ed infirmarne il contenuto». L’importanza di detta sottoscrizione ha lo scopo di attestare la regolarità dell’esibizione dei documenti e degli atti di parte, mettendoli così a disposizione della controparte. L’omessa sottoscrizione dell’indice del fascicolo da parte del cancelliere costituisce mera irregolarità formale, che non vieta l’utilizzazione dei medesimi documenti ai fini del procedimento. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha neppure esaminato i documenti prodotti nuovamente dall’appellante in sede di costituzione nel giudizio di appello Pertanto, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 marzo – 26 giugno 2018, numero 16811 Presidente Travaglino – Relatore Gianniti Fatto e diritto Rilevato che La Corte di Appello di Messina con sentenza numero 153 del 9/3/2015, salvo che in punto di spese processuali relative al giudizio di primo grado, ha confermato la sentenza numero 1627 del 5/9/2013 con la quale il Tribunale di Messina aveva rigettato la domanda proposta da C.G. nei confronti di Telecom, diretta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente al distacco dell’utenza per la durata di 11 giorni. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che il C. non aveva provato di aver saldato tempestivamente le fatture emesse da Telecom, mentre quest’ultima, operando il distacco, aveva dato attuazione all’articolo 19 delle condizioni generali di contratto. Il Tribunale aveva ritenuto comunque assente anche la prova del danno. La Corte territoriale in punto di fatto, ha rilevato che il C. aveva ammesso di aver pagato le bollette solo per la parte che riteneva dovuta e che lo stesso C. non aveva dato prova della produzione nel giudizio di primo grado dei documenti richiamati nell’atto di citazione mentre, in punto di diritto, ha affermato richiamando l’articolo 17 delle condizioni generali che l’utente è comunque tenuto a pagare gli importi indicati in bolletta, anche se contestati, salvo diritto al rimborso da effettuarsi eventualmente anche mediante compensazione e che la mancanza del previo avviso di distacco da parte di Telecom di cui il Tribunale, a dire del C. , non aveva tenuto conto nel valutare l’illegittimità del comportamento dell’operatore era circostanza non allegata dal C. nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e neppure nei termini per la specificazione della domanda. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso il C. , articolando 2 motivi. In vista dell’odierna adunanza il ricorrente deposita memoria a sostegno del ricorso. Ritenuto che 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articolo 165 e 163 comma 3 numero 5, 115 e 345 c.p.c., e dell’articolo 77 disp. att. c.p.c. nonché, in relazione all’articolo 360 numero 5, omesso esame di un fatto decisivo e controverso e precisamente il mancato esame di documenti ritualmente riprodotti in appello e mai dichiarati inammissibili . Si duole che la Corte ha erroneamente ritenuto che lui non aveva dato prova della produzione nel giudizio di primo grado dei documenti richiamati nell’atto di citazione non risultando detta produzione né dal verbale di udienza e neppure dall’elenco delle produzioni firmato dal Cancelliere quanto precede nonostante la mancanza di contestazioni sul punto da parte di Telecom. Si duole altresì che la Corte ha affermato che non è onere del giudice richiedere documenti in ordine ai quali non vi sono attestazioni rituali di avvenuto deposito. Si duole infine che la Corte non ha comunque esaminato i medesimi documenti prodotti nel giudizio di appello pur non dichiarando inammissibile la relativa produzione . Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c., violazione dell’articolo 6 della Carta dei servizi Telecom Italia, degli articolo 17 e 19 delle Condizioni Generali di Abbonamento, della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni numero 179/03/CSP, dell’articolo 60 d.lgs. numero 259/2003 e degli articolo 1375 e 1565 c.c Si duole che la Corte territoriale ha erroneamente affermato che a solo il pagamento tempestivo rende illegittimo il distacco dell’utenza , male interpretando l’articolo 19 delle condizioni generali di contratto secondo il quale, a dire del ricorrente, soltanto il previo preavviso, nella specie mancante, può rendere eventualmente giustificato e legittimo il distacco dell’utenza b in base all’articolo 17 delle suddette condizioni, l’utente è comunque tenuto a pagare gli importi contestati, salvo diritto al rimborso, male interpretando il suddetto articolo che, a dire del ricorrente, impone l’obbligo di pagamento dei soli importi non contestati c lui non aveva prodotto la Carta dei servizi, richiamata nell’atto di appello, mentre questa era stata richiamata nelle note conclusionali di primo grado. Si duole altresì che la Corte erroneamente ha ritenuto legittimo il distacco operato da Telecom nonostante che Telecom non avesse dato prova del necessario previo preavviso, previsto in via generale dalla normativa codicistica per tutti i contratti di somministrazione articolo 1565 . 1.2. Il primo motivo è fondato nei termini di seguito indicati. Va preliminarmente dato atto che la Corte territoriale ha respinto l’appello del C. argomentando su tre distinte rationes decidendi - e cioè sul fatto che il C. a non aveva dato prova di aver prodotto in primo grado i documenti richiamati nell’atto di citazione b per sua stessa ammissione, aveva pagato soltanto parzialmente le bollette, ossia per quella parte che riteneva dovuta e tale forma di pagamento parziale integrava certamente morosità c non aveva allegato in primo grado la circostanza costituita dalla mancanza del previo preavviso di distacco da parte di Telecom . E che il ricorrente ha censurato tutte e tre le suddette rationes la prima, nel primo motivo di ricorso la seconda e la terza, nel secondo motivo . Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che a L’irritualità, consistente nella mancata sottoscrizione da parte del cancelliere dell’indice dei documenti allegati al fascicolo e prodotti all’atto della costituzione in giudizio, incidendo sul diritto di difesa, preclude alla parte la possibilità di utilizzare i documenti stessi come fonte di prova ed al giudice di esaminarli, salvo che la controparte legittimata a far valere l’irritualità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito con il discuterne il valore ed infirmarne il contenuto. Sez. 3, Sentenza numero 9077 del 05/07/2001, Rv. 547908 - 01 b La sottoscrizione dell’indice del fascicolo da parte del cancelliere ha la funzione di attestare la regolarità della esibizione degli atti e dei documenti che la parte vi inserisce, nonché la data dell’esibizione, con lo scopo precipuo di mettere i documenti esibiti a disposizione della controparte in modo che la stessa possa esercitare il diritto di difesa. In mancanza, peraltro, di contestazioni sulla esibizione o sui documenti, l’omissione della sottoscrizione dell’indice del fascicolo da parte del cancelliere costituisce mera irregolarità formale, che non preclude l’utilizzazione dei documenti medesimi ai fini del giudizio Sez. 1, Sentenza numero 11088 del 11/06/2004, Rv. 573558 - 01 . Di tali principi non è stata fatta corretta applicazione nel caso di specie, nel quale a il C. , nell’atto di citazione, ha fatto riferimento a documenti, numericamente indicati e richiamati b nel corso del giudizio di primo grado, protrattosi per 9 anni, Telecom, pur contestando la domanda attorea, non ha mai contestato la mancata produzione dei documenti richiamati nell’atto di citazione c detti documenti sono stati richiamati dal C. anche nelle note conclusive depositate in primo grado prima dell’udienza del 20/1/2010, ma non sono stati rinvenuti nel fascicolo dal Giudice di primo grado al momento della decisione. In presenza di siffatta anomala situazione, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo ed invitare il C. ad allegare nuovamente i documenti richiamati. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, da un lato, nella fase istruttoria, Rientra nei poteri ordinari del giudice . ed è consolidata consuetudine della dialettica processuale , indirizzare . le parti o sollecitarle in ordine all’attività di produzione documentale Sez. 1, Sentenza numero 12388 del 19/09/2000, Rv. 540259 - 01 e, dall’altro, il mancato rinvenimento al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l’obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l’attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi Sez. 3, Sentenza numero 10598 del 02/08/2001, Rv. 548728 - 01 . Dunque, la Corte territoriale è incorsa nei vizi denunciati laddove, nell’esaminare il secondo motivo di appello del C. , non ha dato rilevanza al contegno processuale di Telecom ed ha confermato la sentenza di primo grado, argomentando erroneamente anche sul fatto che non risultavano nel fascicolo i documenti sui quali la domanda attorea si fondava nonché laddove, senza peraltro dichiararli inammissibili, non ha neppure esaminato i documenti, che erano stati nuovamente prodotti dal C. in sede di costituzione nel giudizio di appello. Ne consegue che, assorbito il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, affinché la stessa proceda a nuovo esame della domanda attorea alla luce dei principi sopra richiamati. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata - in accoglimento del primo motivo di ricorso presentato da C.G. - con rinvio alla Corte di appello di Messina perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame della domanda attorea alla luce dei principi sopra richiamati.