Trust e azione revocatoria: i chiarimenti della Cassazione

Nell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un bene in trust, lo stato soggettivo del terzo rilevante nel caso di un atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso è quello del beneficiario e non quello del trustee il beneficiario è litisconsorte necessario esclusivamente nel caso dell’atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso.

La fattispecie. Una banca ha agito in giudizio chiedendo l’accertamento della simulazione e proponendo, in via subordinata, un’azione revocatoria ai sensi dell’articolo 2901 c.c., dell’atto di dotazione di beni in trust da parte del convenuto in favore di una società di gestione dei patrimoni. Il convenuto e la società si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Milano ha revocato il trust e detta decisione è stata confermata dalla Corte di Appello adita dai convenuti soccombenti. Secondo la Corte territoriale, il discrimine ai fini della gratuità dell’atto di conferimento dei beni risiedeva nel rapporto tra il disponente e il beneficiario e non tra il setto e il trustee, dovendo ritenersi l’operazione a titolo di liberalità se sorretta da spirito liberale o comunque finalizzata all’adempimento di un’obbligazione naturale e non di un obbligo contratto a diverso titolo in favore dei beneficiari, e che la gratuità dell’atto rendeva superflua l’indagine relativa all’asserita assenza di cooperazione dolosa del trustee. Trust quali e quante parti in causa? Il disponente e la società di trust hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Milano sostenendo che, mancando la gratuità nel trust, l’attore avrebbe dovuto dimostrare la partecipatio fraudis da parte del trustee, oltre al fatto che i beneficiari dello stesso trust avrebbero dovuto essere litisconsorti necessari nel processo avente ad oggetto l’inefficacia dell’atto di dotazione dello stesso, con conseguente nullità della sentenza. Gli Ermellini, rigettando il ricorso, hanno precisato che nell’interesse della corretta amministrazione di un patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall’atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre che al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi. Inoltre, in relazione all’elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art 2901 c.c., rappresentato dall’onerosità dell’atto di disposizione, deve essere posto in primo piano il criterio dell’interesse che l’intestazione formale, quale punto di riferimento della dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto di disposizione, aveva in un primo tempo lasciato in ombra. Ai fini della qualificazione in termini di gratuita od onerosità dell’atto deve dunque, secondo la Corte di Cassazione, aversi riguardo al criterio dell’interesse in relazione al rapporto tra il disponente e il beneficiario.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 febbraio – 29 maggio 2018, numero 13388 Presidente Olivieri – Relatore Scoditti Fatti di causa 1. Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. con atto notificato a F.M. e Promotion & amp Assistance s.r.l. trustee pro tempore del Trust Fe. propose innanzi al Tribunale di Milano in via principale domanda di simulazione ed in via subordinata azione revocatoria ai sensi dell’articolo 2901 cod. civ. dell’atto di dotazione di beni in trust del 12 maggio 2012 con cui il F. aveva dotato il Trust Fe. di una serie di immobili siti in omissis , allegando il credito derivante da affidamento bancario per Euro 200.000,00 concluso il 18 febbraio 2011 da RA.FI Elettronica s.p.a. e garantito da fideiussione prestata dal F. . Si costituirono con distinte comparse F.M. e Promotion & amp Assistance s.r.l. chiedendo il rigetto della domanda. Intervenne in giudizio, dopo la scadenza del termine per il deposito di memorie ai sensi dell’articolo 183 comma 6 numero 1 e prima della scadenza di quello di cui all’articolo 183, comma 6 numero 2 cod. proc. civ., Credito Valtellinese s.c., spiegando domanda di revocatoria ordinaria in relazione al medesimo atto sulla base del credito vantato nei confronti di Suretech s.r.l. per l’importo di Euro 180.000,00 garantito con fideiussione prestata dal F. . 2. Il Tribunale adito accolse la domanda avente ad oggetto l’azione revocatoria dell’atto di dotazione di beni in trust in favore sia dell’attrice che della parte che aveva spiegato intervento. 3. Avverso detta sentenza proposero appello F.M. e 4Esse & amp Partners s.r.l. succeduta a Promotion & amp Assistance s.r.l. . Si costituirono le parti appellate chiedendo il rigetto dell’appello. 4. Con sentenza di data 11 maggio 2016 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, con riferimento alla dedotta nullità dell’atto introduttivo del giudizio per mancata indicazione e citazione della convenuta Promotion & amp Assistance s.r.l., che, come affermato dal giudice di primo grado, dal contesto dell’atto si evinceva la proposizione della domanda anche nei confronti del trustee e che inoltre questi si era costituito, con difese analoghe a quelle dell’altro convenuto, così determinando l’effetto sanante previsto dall’articolo 164, comma 3, cod. proc. civ. in relazione al vizio relativo alla vocatio in ius. Aggiunse, quanto al motivo di gravame relativo all’inammissibilità e tardività dell’intervento, che la domanda del Credito Valtellinese aveva il medesimo oggetto di quella proposta dall’attrice ed era tempestiva in quanto proposta prima del termine fissato per le memorie ai sensi dell’articolo 183, comma 6 numero 2 cod. proc. civ Osservò inoltre, in ordine al motivo di gravame avverso il rilievo del Tribunale secondo cui non era necessaria la consapevolezza del pregiudizio da parte del trustee trattandosi di atto a titolo gratuito, che essendo il Trust Fe. finalizzato al soddisfacimento dei bisogni di vita familiare e lavorativa dei beneficiari correttamente era stato assimilato, quale atto di liberalità in favore dei beneficiari e non del trustee , ai vincoli di destinazione, ai quali era accomunato per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali. Precisò che il discrimine ai fini della gratuità dell’atto di conferimento dei beni risiedeva nel rapporto fra il disponente ed il beneficiario, e non fra il settlor ed il trustee, dovendo ritenersi l’operazione a titolo di liberalità se sorretta da spirito liberale o comunque finalizzata all’adempimento di un’obbligazione naturale e non di un obbligo contratto a diverso titolo in favore dei beneficiari, e che la gratuità dell’atto rendeva superflua l’indagine relativa all’asserita assenza di cooperazione dolosa del trustee. 5. Hanno proposto ricorso per cassazione F.M. e 4Esse & amp Partners s.r.l. sulla base di quattro motivi. Resistono con distinti controricorsi Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. e Cerved Credit Management s.p.a. nella sua qualità di procuratrice di Credito Valtellinese s.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articolo 112, 102 e 163 cod. proc. civ., ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ Osservano i ricorrenti che l’atto introduttivo del giudizio era nullo in quanto mancante di qualsivoglia domanda nei confronti del trustee, litisconsorte necessario, non essendo evincibile dal corpo dell’atto alcuna istanza nei confronti di quest’ultimo, e che è errata l’affermazione secondo cui la costituzione in giudizio di Promotion & amp Assistance s.r.l. avrebbe comunque sanato il vizio dell’atto introduttivo. 1.1. Il motivo è infondato. La nullità dell’atto introduttivo del giudizio per omessa indicazione del convenuto risulta sanata per effetto della costituzione del convenuto medesimo ai sensi dell’articolo 164, commi 1 e 3, cod. proc. civ., come affermato dal giudice di appello. Ove s’intenda che con il motivo sia stata denunciata non la semplice mancanza di indicazione del convenuto, ma la mancanza di una domanda in senso proprio, la censura è inammissibile per violazione dell’articolo 366, comma 1, numero 6 cod. proc. civ., non avendo i ricorrenti illustrato sia pure sinteticamente il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio ed essendosi limitati solo a trascrivere la parte dell’atto contenente l’invito a F.M. a costituirsi nei termini di legge. Il mancato assolvimento di tale onere non consente a questa Corte di accedere agli atti del processo, come pure sarebbe stato consentito dal carattere processuale della violazione denunciata. L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte riporti nel ricorso stesso gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale Cass. 30 settembre 2015, numero 19410 . 2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza in relazione agli articolo 105 e 268 cod. proc. civ., ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., nonché violazione degli articolo 105 e 268 cod. proc. civ., ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ Osservano i ricorrenti che l’intervento di Credito Valtellinese s.c. era stato ritenuto ammissibile in violazione dell’articolo 105 cod. proc. civ., non essendo connesso né per l’oggetto né per il titolo con quello invocato dall’attrice, né tantomeno per il petitum, essendo preordinato all’inefficacia dell’atto dispositivo nei propri confronti, e che l’intervento, avendo per oggetto una domanda nuova e non essendo meramente adesivo alla domanda proposta dall’attrice, doveva comunque ritenersi soggetto al regime delle preclusioni di cui agli articolo 166 e 167 cod. proc. civ., laddove invece era stato spiegato dopo la scadenza del termine per il deposito di memorie ai sensi dell’articolo 183 comma 6 numero 1 e prima della scadenza di quello di cui all’articolo 183, comma 6 numero 2 cod. proc. civ 2.1. Il motivo è infondato. Nell’ipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi attore ed interventore , compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti, l’intervento è da reputarsi adesivo autonomo ai sensi dell’articolo 105, comma 1, cod. proc. civ. Cass. 7 marzo 2017, numero 5621, con la conseguenza che l’interventore ha il diritto di impugnare la sentenza ad esso sfavorevole . La preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell’articolo 268, secondo comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all’intervento stesso Cass. 14 dicembre 2016, numero 25620 22 dicembre 2015, numero 25798 26 maggio 2014, numero 11681 . 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’articolo 2901 cod. civ., ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ Osservano i ricorrenti che il Trust Fe. non è atto gratuito in quanto il trustee, soggetto terzo e diverso rispetto al disponente, assume un’obbligazione nei confronti di quest’ultimo, ricevendo un compenso, mentre il disponente, con il trasferimento immobiliare, fornisce la provvista per l’adempimento dell’obbligazione. Precisano che dall’istituzione e dotazione del trust discende un corrispettivo negoziale che si traduce in un fascio di obbligazioni verso i beneficiari del trust, per l’adempimento del quale il trustee riceve un compenso, e che tale fascio consiste negli obblighi di custodia, di amministrazione del buon padre di famiglia, di rendiconto e di retrocessione di quanto ricevuto in favore dei beneficiari, sicché mancano i requisiti dell’assenza di corrispettivo ed arricchimento dell’avente causa che distinguono l’atto gratuito. Concludono nel senso che, mancando la nota della gratuità, è necessaria la prova della partecipatio fraudis da parte del trustee e che nella specie sia l’istituzione del trust che il successivo trasferimento di beni immobili erano stati eseguiti prima che Banca Emilia comunicasse la revoca degli affidamenti in favore della società debitrice principale e quindi escutesse la fideiussione rilasciata dal F. . 4. Con il quarto motivo si denuncia nullità della sentenza in relazione all’articolo 102 cod. proc. civ., ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ Osservano i ricorrenti che, se si considera il trustee un mero schermo in un atto che produce i suoi effetti tra disponente e beneficiari, secondo quanto ritenuto dalla corte territoriale, allora i beneficiari, i quali godono di benefici assolutamente certi e non dipendenti dalla discrezionalità del trust, sono litisconsorti necessari nel processo avente ad oggetto l’inefficacia dell’atto di dotazione di trust, con conseguente nullità della sentenza. 4.1 I motivi terzo e quarto, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono infondati. L’indagine in ordine ai presupposti dell’azione revocatoria di cui all’articolo 2901 cod. civ., se posta in relazione al trust, risente delle peculiarità di quest’ultimo istituto, figura giuridica proveniente da una tradizione, quale quella di common law, estranea alle caratteristiche proprie del codice civile italiano. Le nozioni di atto di disposizione patrimoniale e di terzo, contenute nell’articolo 2901, vanno parametrate alle peculiarità di un istituto che attribuisce alla disposizione del patrimonio un contenuto differente dalla tradizionale visione della circolazione dei beni. 4.2. L’istituto del trust risulta recepito nell’ordinamento italiano nei limiti della legge 16 ottobre 1989, numero 364 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1 luglio 1985 . Il trust resta regolato dalla legge scelta dal costituente articolo 6, o da quella che con esso ha più stretti legami - articolo 7 , secondo i requisiti contemplati dalla legge numero 364 del 1989. Il fulcro del sistema risiede nel rapporto istituito dal costituente in base al quale i beni vengono posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse del beneficiario o per un fine specifico. I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, pur essendo intestati al nome di costui, ed il trustee deve amministrarli e disporne secondo il programma del trust articolo 2 . Oggetto di regolamentazione della legge applicabile al trust sono anche i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del trustee verso i beneficiari articolo 8, comma 2, lett. g . Si intende che dei due effetti che connotano il trust rispetto ai beni che ne sono l’oggetto, quello di destinazione e quello segregativo o creazione di un patrimonio separato , è il primo quello principale, essendo l’effetto segregativo da cui la sottrazione all’aggressione da parte dei creditori personali del trustee - articolo 11, comma 1, lett. a strumentale alla realizzazione dell’interesse cui mira la destinazione del bene, e cioè l’interesse del beneficiario o altro fine specifico, come prevede l’articolo 2 della disciplina in discorso . L’interesse del beneficiario o altro fine specifico integra quindi la ragione della costituzione del trust. L’effetto dell’atto di disposizione patrimoniale è rappresentato dalla dissociazione fra intestazione dei beni al nome del trustee e titolarità dell’interesse al bene, che è quello del beneficiario e non del trustee. Ai fini dell’azione revocatoria, il cui esercizio a protezione dei creditori trova fondamento nella stessa legge di ratifica ed esecuzione della convenzione sul trust articolo 15 lett. e , il profilo dell’intestazione del bene comporta la legittimazione passiva del trustee, in quanto titolare del diritto ceduto in base all’atto dispositivo e del quale si domanda l’inefficacia relativa. Come riconosciuto da Cass. 22 dicembre 2015 numero 25800 e 27 gennaio 2017 numero 2043, la legittimazione in giudizio nei confronti dei terzi spetta al trustee, il quale dispone in via esclusiva dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato. Il profilo della titolarità dell’interesse al bene condiziona invece l’estensione del campo del litisconsorzio necessario. 4.3. È stato affermato da questa Corte che l’interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall’atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi Cass. 3 agosto 2017, numero 19376 . Tale principio è stato enunciato con riferimento ad un’ipotesi di trust di famiglia e nei limiti di una tale fattispecie a tale indirizzo può essere data continuità con le seguenti precisazioni. 4.4. Ai fini del conseguimento dello scopo dell’azione revocatoria quest’ultima viene indirizzata nei confronti dell’atto di disposizione patrimoniale, e cioè l’atto mediante il quale il bene viene intestato in capo al trustee, e non nei confronti dell’atto istitutivo del trust, il quale costituisce il fascio di rapporti che circonda l’intestazione del bene, ma non l’intestazione stessa, ed è neutrale dal punto di vista dello spostamento patrimoniale. Il punto di vista non può però essere limitato al piano formale dell’atto di disposizione ma deve essere esteso a quello sostanziale del rapporto di trust. La programmazione di interessi che caratterizza il trust non resta estranea all’azione revocatoria perché la natura dell’atto di disposizione patrimoniale sotto il profilo della sua gratuità o onerosità dipende dal profilo dell’interesse rispetto al bene. In relazione all’elemento costitutivo della fattispecie di cui all’articolo 2901 rappresentato dall’onerosità dell’atto di disposizione torna in primo piano il criterio dell’interesse che l’intestazione formale, quale punto di riferimento della dichiarazione d’inefficacia relativa dell’atto di disposizione, aveva in un primo tempo lasciato in ombra. Ai fini della qualificazione in termini di gratuità o onerosità dell’atto deve aversi riguardo al criterio dell’interesse e dunque al rapporto fra il disponente ed il beneficiario. L’onerosità dell’atto di disposizione patrimoniale non può essere posta in relazione all’eventuale compenso stabilito per l’opera del trustee, come sostenuto dalla parte ricorrente, perché l’onerosità dell’incarico affidato al trustee attiene non alle caratteristiche e dunque al rapporto di trust ma all’eventuale remunerazione per il mandato conferito. Il corrispettivo risale non al rapporto di trust, di cui non ne rappresenta un effetto, ma all’incarico conferito che vi soggiace. Onerosità e gratuità non possono non essere poste in relazione all’interesse che qualifica il rapporto di trust, che è quello del beneficiario e non del trustee. Viene così in primo piano il rapporto sottostante fra disponente e beneficiario, che potrà avere caratteristiche, fra l’altro, di un rapporto di garanzia in relazione al credito concesso al disponente o solutorio oppure in alternativa di soddisfazione dei bisogni della famiglia. L’atto a titolo oneroso è identificabile solo nel primo caso e non in quello relativo allo scopo di famiglia. Il requisito soggettivo dell’azione revocatoria rilevante nel caso dell’atto a titolo oneroso articolo 2901, comma 1, numero 2 dovrà essere valutato in relazione al beneficiario quale titolare dell’interesse rispetto al quale emerge l’onerosità dell’atto. Negli atti a titolo gratuito, come nel caso di dotazione patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia, invece il beneficiario potrà anche non avere conoscenza dell’atto di disposizione patrimoniale. Lo stato soggettivo rilevante dal punto di vista del terzo è così quello del beneficiario e non del trustee ed acquista rilievo, come previsto dalla norma, nel caso di atto di disposizione patrimoniale nell’ambito di trust a titolo oneroso. Il problema del litisconsorzio necessario nell’azione revocatoria relativa a disposizione patrimoniale in trust va risolto sulla base del criterio della natura dell’atto e della rilevanza dell’elemento psicologico dal punto di vista del terzo. Se, avuto riguardo all’interesse del beneficiario, l’atto dispositivo è da qualificare come atto a titolo oneroso, lo stato soggettivo del terzo è elemento costitutivo della fattispecie e dunque il terzo, beneficiario dell’atto, è litisconsorte necessario. Se invece l’atto dispositivo è a titolo gratuito, lo stato soggettivo del terzo non è elemento costitutivo della fattispecie ed il beneficiario non è litisconsorte necessario nell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust. L’estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie. In questo quadro non acquista rilievo il rapporto fra il beneficiario ed il trustee. Che il primo sia titolare di un diritto di credito o di una mera aspettativa nei confronti del secondo è vicenda che resta relativa al rapporto interno fra questi due soggetti ed è oggetto di regolamentazione legislativa ai fini della responsabilità personale del trustee verso i beneficiari articolo 8, comma 2, lett. g, legge numero 364 del 1989 . Tale vicenda non attiene al punto di vista dei terzi in particolare i creditori del disponente e resta estranea agli elementi costitutivi della fattispecie dell’articolo 2901 cod. civ., perché non riguarda né l’intestazione formale della proprietà, che è il profilo rilevante ai fini della circolazione del bene, né lo stato soggettivo della parte beneficiata dallo spostamento patrimoniale. L’ambito del litisconsorzio necessario non è quindi condizionato dalla natura del rapporto fra il beneficiario ed il trustee. Vanno in conclusione affermati i seguenti principi di diritto a nell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto bene in trust lo stato soggettivo del terzo rilevante nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso è quello del beneficiario e non quello del trustee b nell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto bene in trust il beneficiario è litisconsorte necessario esclusivamente nel caso dell’atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso . 4.5. Il giudice di merito ha accertato che il Trust Fe. era finalizzato al soddisfacimento dei bisogni di vita familiare e lavorativa dei beneficiari. Tale accertamento di fatto non è stato impugnato sotto il profilo del vizio motivazionale. L’atto di disposizione patrimoniale va quindi qualificato come atto non a titolo oneroso ed irrilevante è quindi lo stato soggettivo del terzo. Stante l’irrilevanza dello stato soggettivo del terzo, da identificare nel beneficiario nel caso del trust, il beneficiario non è litisconsorte necessario. 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Manca l’attestazione di conformità della notifica telematica del controricorso proposto da Cerved Credit Management s.p.a. nella sua qualità di procuratrice di Credito Valtellinese s.c Tale controricorso va quindi dichiarato inammissibile e la pronuncia sulle spese va resa solo nei confronti dell’altro controricorrente. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all’articolo 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dichiara l’inammissibilità del controricorso proposto da Cerved Credit Management s.p.a. nella sua qualità di procuratrice di Credito Valtellinese s.c Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17 della l. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.