In tema di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta.
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza numero 11270/18 depositata il 10 maggio, ha precisato che la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano. Partita amichevole di calcio. Nel corso della contesa e a causa di una altrui azione fallosa un giocatore riportava lesioni personali con esiti invalidanti di natura permanente. Il danneggiato si determinava ad adire le vie legali per la riparazione del torto che riteneva di aver subito. Sia in primo che in secondo grado restava però soccombente. La Corte d’Appello, infatti, a conferma della decisione già assunta dal Tribunale, rigettava la domanda sulla base di due determinanti presupposti a l’azione seppur fallosa non era caratterizzata dalla volontà di ledere il bene-salute altrui 2 l’azione fallosa, seppur violativa delle regole del gioco, non era connotata da tratti di sproporzione rispetto al contesto di gioco, né era stata abnorme rispetto alla finalità del gioco stesso. Il giocatore danneggiato ritiene di poter ricorrere per Cassazione, adducendo diversi motivi di doglianza. Danno aquiliano. Il ricorrente ritiene violati l’articolo 2043 c.c. danno ingiusto aquiliano anche in combinato disposto con l’articolo 50 e 51 c.p., oltre all’articolo 2697 c.c. sull’onus probandi. Gli Ermellini rigettano il ricorso perché infondato sotto ogni profilo. Rammentano, innanzi tutto, che la scriminante della responsabilità sportiva verte sullo stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento sportivo. Questo collegamento si recide solo se l’atto doloso del partecipante sia stato compiuto con la volontà di far del male recte di ledere , si pensi ad una condotta connotata da una tale violenza da rendersi oggettivamente incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco. Del pari integra responsabilità civile l’ipotesi in cui l’atto lesivo volontario sia stato posto in essere nell’alveo delle regole dell’attività svolta. Occorre dunque analizzare siffatto nesso funzionale con l’attività sportiva praticata, orientando lo scrutinio al grado di violenza o irruenza della condotta, tenuto conto dello sport di riferimento, del contesto ambientale o della qualità delle persone che vi partecipino. Tanto per semplificare una scivolata da tergo a forbice a pallone lontano posta in essere da un trentenne che giochi a calcetto con altri compagni di una età media di anni sessanta da cui derivi ad uno di costoro la lesione del tendine d’achille quasi sicuramente sarebbe foriera di un danno ingiusto risarcibile. Ritornando al caso di specie, il risarcimento non è dovuto perché a il contesto era un incontro sportivo di natura amichevole b l’azione di gioco era stata tipica perché volta a sottrarre all’avversario il controllo della palla onde impedirgli di andare a fare goal c nessuna prova era stata fornita in punto di volontà di ledere Si tratta dunque di un rischio di pregiudizio volontariamente accettato, nel momento in cui si decide di partecipare ad una partita di calcio, ossia quello di subire un danno di fatto, perché non giuridicamente risarcibile, a causa di una normale azione di gioco ossia funzionalmente collegata a ciò che si sta praticando in quel momento . Infine, quanto alla violazione delle regole sull’onus probandi, la Corte di Cassazione chiude il cerchio argomentativo ritenendo che la Corte d’Appello non era incorsa in alcun errore censurabile giacché dalla fase istruttoria era emerso che l’azione di gioco, se pur fallosa, non era trasmoda data in un quid ulteriore rispetto a contesto e finalità dello sport praticato.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 28 febbraio – 10 maggio 2018, numero 11270 Presidente Spirito – Relatore Olivieri Fatti di causa La Corte d’appello di Genova con sentenza 17.6.2015 numero 805 ha confermato la decisione di prime cure e rigettato l’appello proposto da C.D. , ritenendo infondata la domanda di condanna al risarcimento danni dallo stesso proposta nei confronti di V.F. , per essere quest’ultimo intervenuto, durante una partita amichevole di calcio, con azione fallosa, in scivolata colpendo da dietro le gambe del giocatore e procurandogli lesioni personali con esiti invalidanti di natura permanente. La Corte territoriale accertava, in base alle risultanze probatorie, che l’azione fallosa non era stata caratterizzata dalla volontà di ledere, né - se pure violativa delle regole del gioco - poteva ritenersi sproporzionata rispetto al contesto od assolutamente abnorme rispetto alla finalità del gioco stesso. La sentenza notificata in data 29.10.2015 è stata impugnata per cassazione dal C. con ricorso notificato in data 22.12.2015 con il quale ha dedotto tre motivi, illustrati anche da memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c Resiste con controricorso il V Ragioni della decisione Il primo motivo violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. in relazione agli articolo 50 e 51 c.p. è infondato. La Corte territoriale ha richiamato correttamente i principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità secondo cui in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco. Sussiste, pertanto, in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l’attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza numero 12012 del 08/08/2002 . Nella specie il Giudice di appello con valutazione in fatto, non riesaminabile in sede di legittimità, ha accertato che a avuto riguardo al contesto ed alla natura dell’incontro sportivo partita di calcio amichevole l’evento lesivo si è verificato nel corso di una tipica azione di gioco volta a sottrarre all’avversario il controllo della palla e ad impedirgli di andare in porta , dunque l’azione era funzionalmente collegata alla finalità del gioco b difettava nella specie la prova che il V. avesse agito intenzionalmente per arrecare un danno ingiusto al C Conformandosi ai principi di diritti sopra richiamati ha quindi escluso il diritto al risarcimento del danno, non essendo stato il danno non iure datum . La censura, interamente incentrata sul livello di rischio di pregiudizio volontariamente accettato dai partecipanti al gioco -che prevede per sua natura il contatto fisico tra gli atleti - non disvela l’errore di diritto in ipotesi commesso dalla Corte territoriale nella applicazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, venendo semplicemente a ribadire che sussiste la responsabilità civile per danni conseguenti ad azione violativa delle regole del gioco, laddove il danneggiato sia stato esposto ad un rischio superiore a quello consentito dal tipo e dal contesto del gioco, ipotesi che ricorre le volte in cui sia ravvisabile un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano . Ogni ulteriore critica rivolta dal ricorrente alla sentenza impugnata in ordine alla rilevazione dei fatti accaduti, investe l’accertamento della fattispecie concreta ed attiene alla valutazione di merito delle risultanze istruttorie, non essendo, pertanto, censurabile per vizio di error in judicando . Secondo motivo violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. . Il motivo è inammissibile in quanto diretto a censurare una ratio decidendi diversa da quella posta a fondamento della sentenza impugnata. La Corte territoriale non si è limitata, infatti, ad utilizzare quale paradigma di valutazione della condotta lesiva il solo metro della cosciente e volontaria violazione del regolamento , ossia della azione connotata dalla intenzione di ledere l’incolumità fisica dell’avversario, avendo puntualizzato, invece, che la fattispecie generale dell’illecito aquiliano doveva ritenersi integrata anche quando l’azione sia palesemente sproporzionata e contraria alle finalità del gioco , ed è poi venuta ad applicare tale schema normativo alla fattispecie concreta, escludendo, con accertamento in fatto, che nel caso concreto ricorresse alcuna delle predette ipotesi. Nella esposizione del motivo in esame il ricorrente porta a sostegno giurisprudenza di merito che non aggiunge nulla allo schema giuridico dell’illecito sportivo come definito dai principi di diritto enunciati da questa Corte, limitandosi ancora una volta a ribadire che in assenza di un collegamento funzionale dell’azione fallosa di gioco con il tipo di sport ovvero la violenza incompatibile con le caratteristiche ed il contesto del gioco, determina la insorgenza della responsabilità civile per i danni cagionati al giocatore leso. Per il resto il motivo reitera ancora la critica alla selezione e valutazione del materiale istruttorio, prospettando un diverso giudizio di merito contrapposto a quello svolto dalla Corte d’appello che ha escluso che la condotta scorretta del V. fosse stata palesemente sproporzionata e contraria alle finalità del gioco , essendosi concretata in un intervento falloso consistito in una deviazione dell’azione dovuta alla concitazione del gioco . Ne segue che, eventuali errori di apprezzamento delle risultanze istruttorie, in cui in ipotesi fosse incorso il Giudice di merito, esulano dalla contestazione dell’errore di diritto censurato con il motivo in esame. Il terzo motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. è da ritenere infondato. Il ricorrente censura la statuizione della Corte d’appello che ha escluso la riferibilità della condotta lesiva a dolo od a evidente sproporzione rispetto alle finalità di gioco, sostenendo, da un lato, che dal materiale probatorio, considerato dalla Corte di merito, emergeva invece che l’intervento del V. eccedeva i limiti del rischio accettabile dall’altro, che il danneggiato aveva assolto al proprio onere probatorio avendo dimostrato che l’evento dannoso era riconducibile ad una condotta esorbitante rispetto a quella ragionevolmente prevedibile da parte degli atleti, gravando quindi sul convenuto V. la prova del fatto impeditivo costituito dalla scriminante di cui all’articolo 50 c.p.c Orbene un errore di diritto per violazione dell’articolo 2697 c.c. è ravvisabile solo allorché si alleghi che l’onere di provare il fatto costitutivo della domanda o della eccezione sia stato posto a carico della parte cui non compete secondo la regola dettata dall’articolo 2697 c.c Non viene, invece, in questione una violazione della norma sul riparto dell’onere probatorio nel caso in cui si alleghi che il Giudice di merito non ha tenuto conto di fatti, pur dimostrati in giudizio, che, se considerati, avrebbero determinato con elevato grado di certezza probabilistica una diversa decisione, ovvero si alleghi che il Giudice ha attribuito valore determinante ad elementi probatori che si elidono a vicenda, rendendo del tutto incomprensibile la ratio decidendi , o ancora qualora si alleghi un non convincente esercizio del potere di ponderazione delle risultanze probatorie. In tutti questi casi non vi è violazione del criterio di riparto dell’onere della prova, né illegittima utilizzazione di prove non dedotte dalle parti, ma la critica ricade interamente nell’ambito dell’ errore di fatto sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti consentiti dall’articolo 360 col numero 5 c.p.c. come definiti nel testo riformato dall’articolo 54 DL numero 83/2012 conv. in legge numero 134/2012 e dalla interpretazione che della norma ha fornito questa Corte cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza numero 8053 del 07/04/2014 id. Sez. U, Sentenza numero 19881 del 22/09/2014 . La giurisprudenza di legittimità è assolutamente ferma nella applicazione di tali principi cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza numero 2707 del 12/02/2004 id. Sez. 3, Sentenza numero 12912 del 13/07/2004 id. Sez. 1, Sentenza numero 14267 del 20/06/2006 id. Sez. 3, Sentenza numero 26965 del 20/12/2007 id. Sez. L, Sentenza numero 13960 del 19/06/2014 id. Sez. 3, Sentenza numero 11892 del 10/06/2016 id. Sez. U, Sentenza numero 16598 del 05/08/2016, in motivazione id. Sez. 6 - L, Ordinanza numero 27000 del 27/12/2016 id. Sez. 3 -, Sentenza numero 23940 del 12/10/2017 . Se, dunque, non coglie nel segno la prima critica, volta a richiedere una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie, anche la seconda critica, pur formulata in modo suggestivo tentando una scissione nella struttura dell’illecito extracontrattuale tra fatti costitutivi della pretesa risarcitoria e fatti negativi della antigiuridicità della condotta come rilevato dalla più accorta dottrina, la scriminante del consenso dell’avente diritto ex articolo 50 c.p. risulterebbe inapplicabile nella fattispecie, attesa la nullità, per contrasto con norma imperativa, dell’eventuale consenso prestato avente ad oggetto un diritto indisponibile come la salute e la integrità fisica del proprio corpo , da un lato, non appare centrata sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, atteso che, fermo il principio di acquisizione delle prove al giudizio da qualunque parte processuale provengano, nel caso di specie il Giudice di appello ha ritenuto che dal complesso degli elementi probatori disponibili emergesse la dimostrazione che l’azione di gioco, se pure fallosa, non era trasmodata, comunque, in condotta esorbitante rispetto al contesto ed alle finalità del gioco, ed ha quindi ritenuto che, in base alle prove assunte in giudizio, sussistesse il fatto scriminante della antigiuridicità dell’illecito e della conseguente responsabilità civile, risultando quindi infondata la critica che tale prova non fosse stata assolta dal V. dall’altro si fonda sul presupposto indimostrato dell’assolvimento da parte del danneggiato del proprio onere probatorio, dando per scontato che la condotta materiale tenuta dal V. esorbitasse per violenza e contesto dalle finalità del gioco essendo appena il caso di rilevare che, in tal caso, e cioè una volta che sia stato dimostrato il difetto di collegamento funzionale tra l’azione lesiva ed il gioco, risulterebbe già pienamente integrata la fattispecie dell’illecito aquiliano sportivo , secondo i principi di diritti enunciati da questa Corte, e dunque non sarebbe dato comprendere in che modo potrebbe ancora operare la scriminante del consenso del titolare del diritto ex articolo 50 c.p In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 numero 115, inserito dall’articolo 1 comma 17 della L. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.