Con il quesito antiriciclaggio numero 3-2018/B il Consiglio Nazionale del Notariato si è espresso in merito al pagamento del prezzo di una compravendita in bitcoinumero
Il quesito. Attraverso il quesito antiriciclaggio numero 3-2018/B viene domandato al Consiglio Nazionale del Notariato se la stipulazione di un atto di compravendita di un bene immobile, ad un prezzo che «seppur determinato in euro, verrebbe regolato in bitcoin», sia idonea a violare le norme relative alla limitazione dell’uso del contante nonché quelle in materia di indicazione analitica dei mezzi di pagamento. Il bitcoinumero Il Consiglio del Notariato evidenzia la presenza di un «dibattito» circa la natura giuridica del bitcoinumero Difatti, sebbene un orientamento minoritario consideri il bitcoin quale «strumento finanziario», la Corte di Giustizia Europea e l’Agenzia delle Entrate lo considerano uno «strumento di pagamento». Punto fermo del sistema bitcoin risulterebbe, quindi, essere il fatto che il valore della criptovaluta è «dato dal volume degli scambi con altre valute ed è condizionato dalla domanda e dall’offerta all’interno del mercato virtuale». Ciò posto, il sistema bitcoin, come si legge nel quesito che riprende anche delle dichiarazioni rilasciate dal Governatore della BCE, non può rappresentare una «valida alternativa alle monete tradizionali», poiché risulterebbe caratterizzato da fattori di criticità quali l’assenza sia di una banca centrale emittente sia di protezione da parte degli utenti, l’«elevata volatilità», nonché il suo non comune utilizzo come «mezzo di pagamento». Un altro aspetto preso in considerazione dal Consiglio attiene non tanto alla tracciabilità informatica delle operazioni, ma all’identità dei soggetti coinvolti nell’operazione. Nel sistema bitcoin, difatti, «l’irreperibilità delle parti effettive non deriva da una forma di protezione del dato, bensì da un anonimato intrinseco alla stessa tecnologia adottata». Le conclusioni. Dopo le osservazioni riportate, il Consiglio Nazionale del Notariato, premettendo che «sarebbe astrattamente preferibile abbandonare l’idea di impiegare i bitcoin e optare per altri sistemi infinitamente meno onerosi anche dal punto di vista meramente informatico», afferma che le considerazioni sviluppate all’interno del quesito «devono essere ritenute alla stregua di mere ipotesi ed indicazioni di sistema» e che, «in fattispecie come quella prospettata si pone un’oggettiva impossibilità di adempiere ai summenzionati obblighi antiriciclaggio», suggerendo «una valutazione circa l’opportunità di procedere ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta».