Linee guida del Tribunale di Brindisi: eliminato il collocamento prevalente

Il Tribunale di Brindisi ha pubblicato alcune linee guida per la sezione famiglia che eliminano, di fatto, la figura del collocamento prevalente. Di seguito i punti principali.

Residenza abituale del minore e diritto di visita. Poiché non vi sono più differenze giuridicamente rilevanti tra genitore co-residente e l’altro, alla residenza dei figli viene attribuita una valenza puramente anagrafica. Essi saranno domiciliati presso entrambi i genitori e la scelta della residenza abituale sarà definita con riferimento alla regione o allo Stato in cui sono abituati a vivere al solo scopo di definire il giudice competente in caso di allontanamento unilaterale di uno dei genitori con i bambini. La determinazione dei tempi di frequentazione con i genitori si ispira al principio secondo cui ciascuno dei due dovrà partecipare alla quotidianità dei figli ai quali dovranno essere concretamente concesse pari opportunità di passare del tempo con la madre e con il padre, pur non dovendo necessariamente trascorrere tempi identici presso l’uno e l’altro. Ciò, però, potrà verificarsi solo in conseguenza di casuali esigenze dei figli e non in virtù di imposizioni legali stabilite a priori. Assegnazione della casa familiare. La casa familiare resta al proprietario senza possibilità di contestazioni. Qualora appartenga ad entrambi si deve valutare quale sia il costo della locazione di un appartamento con caratteristiche simili e al genitore che non vi abita più deve essere scontato il 50% di tale cifra nel calcolo del mantenimento. Mantenimento e spese straordinarie . Viene privilegiata la forma di mantenimento diretta in base alla quale ciascun genitore deve assumere una parte dei compiti di cura dei figli essendo obbligato a spendere parte del proprio tempo per provvedere direttamente ai loro bisogni, compresi quelli economici. Non si ritengono assolti i propri doveri di genitore, pertanto, con la semplice dazione di una somma di denaro, modalità di mantenimento che deve restare residuale, con valenza perequativa e limitata ai soli casi in cui per la sostanziale differenza di risorse economiche es. famiglie monoreddito non sia possibile compensare le differenze di contributo attribuendo al genitore più abbiente le voci di spesa più onerose. Per quanto riguarda le spese straordinarie, viene adottato il criterio che le suddivide in prevedibili e imprevedibili assegnando in partenza quelle prevedibili all’uno o all’altro genitore per intero in funzione del reddito. Quelle imprevedibili verranno divise al momento in proporzione delle risorse. Ascolto del minore e mediazione familiare. Il Tribunale di Brindisi opta per l’applicabilità dell’art. 315- bis c.c. che attribuisce al minore il diritto all’ascolto senza condizionamenti. Se tale ascolto viene richiesto, pertanto, non può essere negato. Per incentivare il ricorso alla mediazione familiare, infine, si inviteranno le coppie a inserire tale strumento in ipotesi di contrasti sorti successivamente. Fonte www.ilfamiliarista.it

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