I consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti utili all'espletamento del loro mandato.
Al fine di valutare la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, i consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti utili all'espletamento del loro mandato. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza numero 4829/2011, depositata il 29 agosto.Il caso. Un consigliere comunale di minoranza presso un comune pugliese chiedeva, nella propria qualità, il rilascio del bilancio di previsione 2010, compilato con lo scopo di delineare la situazione economico-finanziaria dell'Ente.Il Sindaco, in riscontro all'istanza, comunicava l'indisponibilità del documento, in quanto era stato inviato dal revisore dei conti direttamente alla Cote contabile.L'interessata proponeva ricorso al TAR che, una volta accolto il ricorso, ordinava all'Amministrazione l'esibizione della documentazione richiesta, con estrazione di copia. A quel punto, il Comune rimetteva tutto nelle mani del Consiglio di Stato.La compilazione informatica esclude la presenza dell'archivio cartaceo? Secondo il Comune appellante, la relazione-questionario del revisore dovrebbe intendersi non soltanto sottratta all'accesso, ma, più ampiamente, sottratta alla cognizione della generalità degli organi ed uffici comunali, in quanto destinata in via esclusiva alla Sezione della Corte . In più, la possibilità di compilare la relazione online esclude la presenza di un archivio comunale, di conseguenza è esclusa la possibilità di visionare tale documentazione.La visione dell'atto non può essere impedita al consigliere che esercita il proprio mandato. Il Consiglio di Stato afferma che questi rilievi non giustificano il diniego di accesso opposto all'appellata. A sostegno di ciò, la Sezione osserva che, nel caso in esame, la compilazione della relazione è avvenuta in maniera cartacea, per cui è logico ritenere che esista una copia della relazione. Ribadisce, altresì, che i consiglieri comunali godono di un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato gli unici limiti consistono nelle modalità della richiesta. In primis, l'accesso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e la richiesta non deve essere assolutamente generica. Pertanto, nella fattispecie, i presupposti per l'accesso richiesto dalla ricorrente sussistono.Senza dimenticare il segreto d'ufficio. La Quinta Sezione, infine, ricorda quanto già disposto dal primo giudice nessuna limitazione può derivare all'istituto dell'accesso del consigliere comunale dall'eventuale natura riservata delle informazioni richieste, essendo il consigliere stesso vincolato al segreto d'ufficio . Così, il Consiglio di Stato non può far altro che respingere l'appello, condannando il Comune al rimborso all'originaria ricorrente delle spese processuali.