Dal 15 settembre iniziano a decorrere i termini per la presentazione della dichiarazione di emersione degli stranieri irregolarmente occupati, secondo le modalità del decreto ministeriale del 29 agosto, approdato sulla G.U. numero 209 del 7 settembre. Con la circolare prot. numero 7809 del 12 settembre 2012, il Ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni operative per colmare alcuni punti oscuri della procedura da seguire.
Stranieri socialmente pericolosi come articolare il giudizio. L’articolo 5 del d.lgs. numero 109/2009 preclude la concessione del permesso di soggiorno ai soggetti reputati pericolosi per la società. Importante che gli sportelli unici e le questure tengano un modus operandi coerente. L’eventuale sussistenza di condanna per i reati inquadrabili nelle disposizione sopra detta non è, da sola, causa di automatismo ostativo, poiché non sufficiente a esprimere un giudizio di pericolosità tout court. Tre le parole d’ordine guida per ritenere perdurante il suono dell’allarme oggettività, concretezza ossia «gravità del reato, allarme sociale procurato, comportamento successivo» e attualità «tempo decorso dalla commissione del reato» . Velocizzare le singole posizioni. Riguardo alla trattazione delle pratiche, il personale degli Uffici Immigrazione potrà avvalersi dei sistemi informatici in uso, implementati di recente da un’apposita funzionalità per semplificare la lettura della scheda tecnica e la trasmissione in formato elettronico. Esito positivo della procedura di emersione. Il permesso di soggiorno rilasciato sarà annuale o biennale, a seconda della durata determinata o indeterminata del rapporto di lavoro. Il tutto avrà un prezzo per il dipendente di 127,50 €, ma non è prevista la necessità di sottoscrivere l’accordo di integrazione di cui al d.p.r. numero 179/2011. Riguardo al requisito – tutt’altro che agevole da dimostrare – della presenza dell’immigrato sul suolo italiano almeno dal 31 dicembre 2011, la circolare dell’Interno si limita a dire la questura dovrà fornire ogni elemento utile sull’esistenza del requisito e sulla continuità o meno di esso. Probabilmente nel prossimo futuro ne sapremo di più. Regolarizzazione con esito negativo. L’insussistenza dei requisiti prescritti comporta un provvedimento di rigetto dell’istanza, con apposita indicazione nel sistema informatico per un’agevole notifica all’interessato del decreto di attivazione per l’allontanamento. Al riguardo viene sottolineato dal’Interno che «nei confronti del datore non sono previste conseguenze a livello penale ed amministrativo ove l’esito negativo della procedura sia dipeso da cause indipendenti dalla sua volontà o da situazioni non ascrivibili alla sua condotta».
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