Per il Comune è una iniziativa realizzabile e rilascia le relative autorizzazioni, ma per il Giudice amministrativo la destinazione agricola della zona non consente la modifica della destinazione d'uso.
Zone da tutelare. Secondo la Sezione, il potere di pianificazione del territorio non può, per se stante, precludere insediamenti industriali in zone a destinazione agricola se non in via eccezionale, vale a dire nei casi in cui si discuta di assetto agricolo di particolare pregio, consolidato da tempo remoto e magari accompagnato e favorito da opere di bonifica, posto che la destinazione agricola ha - di per sé - lo scopo di impedire gli insediamenti abitativi residenziali e non anche di precludere in via radicale qualsiasi intervento urbanisticamente rilevante. In tale frangente, ad esempio, con la decisione numero 1276 del 2007, è stata reputata legittima la realizzazione in area destinata dal vigente strumento urbanistico comunale ad attività agricola di un deposito temporaneo di carbone all’interno di un sito più vasto e già adibito ad attività estrattiva. In tale precedente, tuttavia, il Collegio osserva di essere pervenuto a tale conclusione non già forzando con una propria petizione di principio il dato letterale delle norme tecniche di attuazione annesse allo strumento urbanistico comunale, ma interpretandolo anche in correlazione alle risultanze fattuali in quello specifico contesto processuale, posto che – come si legge nella decisione stessa – «la disciplina recata dall'articolo 17 delle N.T.A. di quel Comune non risultava tale da precludere l'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire presentata dalla ditta interessata. La prescrizione in parola non impediva infatti che un sito già vocato a servizio di attività produttive attività estrattiva, giusta legittimi titoli potesse ospitare al suo interno un deposito temporaneo di carbone. Ciò, appunto, anche perché non era predicabile, nell’area in questione, la preesistenza di un incontaminato e pregiato assetto agricolo ossia quella ipotesi eccezionale che sola avrebbe potuto lasciare ipotizzare una indiscriminata limitazione degli interventi di carattere produttivo in zona agricola. D’altronde, la documentazione in atti dimostrava non soltanto la preesistenza della cava ma anche la presenza nella più vasta area limitrofa di altre attività produttive». Il caso. Nell’ipotesi in esame, invece, il vigente articolo 20 delle N.T.A. del P.R.G. del comune di Gioia del Colle dispone, per quanto qui segnatamente interessa, nel senso che le zone agricole E2 «sono destinate prevalentemente all’esercizio delle attività boschive ed agricole e di quelle connesse alla predetta attività. In tali zone sono consentite a case di abitazione, fabbricati rurali quali stalle, porcili, ricoveri per macchine agricole, serbatoi idrici e simili b costruzioni adibite alla lavorazione dei prodotti delle attività di queste zone, ed all’esercizio delle necessarie macchine». Ben emerge in tal senso, quindi, osserva la Sezione, che la volontà del pianificatore deroga alla vocazione strettamente agricola degli insediamenti programmabili per tale zona soltanto con espresso e tassativo riferimento alle «costruzioni adibite alla lavorazione dei prodotti delle attività di queste zone, ed all’esercizio delle necessarie macchine», ossia contemplando anche ipotesi di insediamento di attività industriali quale è per certo quella del mulino, ma soltanto poiché all’evidenza costitutive di un indotto di quella agricola, ossia proprio in quanto «adibite alla lavorazione dei prodotti» dell’agricoltura locale. Un orientamento consolidato l’albergo ha caratteristiche strutturali e tipologiche del tutto inconciliabili con la destinazione agricola. In tale contesto, pertanto, la tralatizia e ormai del tutto consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l’area pianificata dal vigente strumento urbanistico primario come «area agricola» non deve essere necessariamente destinata ad attività agricole ma è sufficiente che soddisfi la vocazione del suolo sottraendolo a nuove edificazioni Cons. Stato, numero 4505/2011 va coniugata comunque con il contenuto di quelle che sono le concrete decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale in sede di pianificazione del territorio, laddove soprattutto qualora essa abbia ivi espressamente enunciato la tipologia delle ulteriori attività, rispetto a quelle strettamente agricole, che possono insediarsi nelle aree E di cui al D.M. numero 1444/1968 e tanto più che è stata recisamente esclusa dalla stessa giurisprudenza l’insediabilità in area agricola di attività comunque comportanti la realizzazione di opere che in ragione all’uso cui sono preposte recano necessariamente caratteristiche strutturali e tipologiche del tutto inconciliabili con la destinazione agricola e tanto con riferimento non solo all’utilizzo concreto del suolo, ma alla naturale vocazione dei terreni ovvero che comunque determinano una cementificazione della zona agricola numero 4505/2011 che ha affermato l’impossibilità di realizzare in zona agricola E un impianto di frantumazione di inerti . Niente alberghi, anche perché il molino costituiva attività industriale. Nella fattispecie va quindi, rileva il Collegio, tenuto conto della circostanza che la vigente strumentazione urbanistica primaria del Comune di Gioia del Colle espressamente contempla la possibilità di realizzare alberghi in altre zone appositamente a ciò destinate e che, pertanto, nella zona agricola di cui trattasi non può essere ragionevolmente assentito l’insediamento di strutture ricettive ulteriori e diverse da quelle destinate all’attività agrituristica, notoriamente complementare a quella agricola e men che meno può ricavarsi una deroga a ciò nella predetta circostanza che il molino costituiva comunque attività industriale e non agricola e che pertanto ciò ex se legittimerebbe la prosecuzione nel relativo immobile di un’attività comunque diversa da quella strettamente agricola, posto che la deroga accordata dalle N.T.A. del P.R.G. per l’anzidetta attività industriale era ed è fondata sull’espressa enunciazione di un criterio di complementarietà rispetto all’uso agricolo del territorio non applicabile - all’evidenza - per un insediamento alberghiero ben diverso da quello agrituristico.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20 dicembre 2011 – 19 giugno 2012, numero 3570 Presidente Leoni – Relatore Rocco Fatto e diritto 1.1. La definizione del merito di causa per entrambi i ricorsi necessita di una dettagliata esposizione dei fatti di causa, ormai risalenti nel loro inizio a sette anni fa. 1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 2123 del 2004 innanzi al T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, la Hotel Svevo S.r.l., premettendo di esercitare la propria attività nella struttura ricettiva albergo, ristorante, sala ricevimenti, sala meeting ubicata in Gioia del Colle Ba al civico numero 319 di via Santeramo numero 319 a breve distanza dal casello autostradale e dalla stazione ferroviaria, ha chiesto l’annullamento della concessione edilizia numero 50 dd. 29 maggio 2002 rilasciata alla Se.Ge.Co S.r.l. dal dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Gioia del Colle e degli atti connessi, nonché degli atti di approvazione del progetto in variante a quello del titolo edilizio anzidetto e, comunque, di tutti gli atti del relativo procedimento pratica edilizia numero 391/03 , attivato al fine della conversione ad attività alberghiera di un vecchio mulino per la macinazione del grano, denominato “Mulino Pagano”, ovvero “Molino a cilindri e pastificio a vapore” e ubicato nel terreno di cui al foglio 60, particella catastale numero 3, ricadente in zona agricola E2 destinata dal vigente strumento urbanistico primario del Comune all’esercizio di attività boschive e agricole. Con motivi aggiunti la medesima ricorrente ha inoltre chiesto l’annullamento del permesso di costruire Prot. numero 5642 dd. 28 febbraio 2005, ulteriormente rilasciato per lo stesso fine alla Se.Ge.Co S.r.l. dal medesimo dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Gioia del Colle e del conseguente provvedimento di autorizzazione unica Prot. numero 395 dd. 10 marzo 2005 rilasciato sempre alla Se.Ge.Co S.r.l. dal Responsabile dello Sportello unico per le attività produttive S.U.A.P. Patto territoriale Sistema Murgiano della Murgia Sviluppo S.p.a. e degli atti presupposti e connessi. Hotel Svevo, dopo aver precisato che mediante l’insieme di tali atti Se.Ge.Co. intendeva insediare un’attività concorrenziale alla propria, ha dedotto al riguardo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere. Si sono costituiti in tale primo giudizio il Comune di Gioia del Colle, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la stessa Se.Ge.Co., chiedendo la reiezione del ricorso. La Sezione III dell’adito T.A.R. ha dapprima sospeso in sede cautelare gli atti impugnati con ordinanza numero 1045 dd. 21 ottobre 2004 confermata, previo appello di Se.Ge.Co., con ordinanza numero 993 dd. 25 febbraio 2005 resa da questa stessa Sezione “considerato che l’ordinanza appellata appare corretta, in ordine alla valutazione circa il fatto che nella specie l’attività edilizia autorizzata eccedere rispetto ad una ristrutturazione” ma, successivamente, con sentenza breve resa a’ sensi dell’allora vigente articolo 26 della L. 6 dicembre 1971 numero 1034 come modificato dall’articolo 9 della L. 21 luglio 2000 numero 205, ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti di ricorso inammissibili, con integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti, escludendo nella specie la titolarità di un interesse oppositivo di Hotel Svevo in assenza di prova circa la diretta ed immediata interferenza tra l’attività commerciale o imprenditoriale preesistente e quella in fieri e “ciò sia per l’esigenza di evitare slittamenti verso una giurisdizione di tipo obiettivo, sia per ragioni attinenti all’evoluzione dei principi in materia di concorrenza”. Il T.A.R., a conforto della propria tesi, ha affermato altresì che “sul piano più strettamente tecnico l’analisi della posizione legittimante si avvale di una traiettoria ermeneutica la cui forza è incrementata dall’utilizzazione dell’articolo 833 cod. civ., grundnorm nella disciplina dei limiti del diritto assoluto ispirati alla sua funzionalizzazione. Nel valutare l’impatto concorrenziale del nuovo insediamento su quello preesistente è imprescindibile considerare comparativamente le attitudini all’offerta di entrambi, desumibili dai servizi garantiti, dalla formula organizzativa, dalla tipologia di utenza, dalle dimensioni delle strutture, dalla loro rispettiva ubicazione. Nel caso di specie i dati comparativi relativi ai suddetti parametri non sono stati documentati, e non risulta neppure l’esatta distanza intercorrente tra le due strutture”. 1.3. Hotel Svevo ha quindi proposto sub R.G. 8528 del 2005 ricorso avverso tale sentenza, insistendo sulla sussistenza di un proprio interesse ad impugnare i titoli edilizi ottenuti da Se.Ge.Co. e riproponendo in tale secondo grado di giudizio tutte le censure già infruttuosamente dedotte innanzi al T.A.R. Nel giudizio di appello si sono costituiti il Comune di Gioia del Colle e Se.Ge.Co., concludendo per la conferma della sentenza resa in primo grado. L’impugnativa di Hotel Svevo è stata accolta con decisione numero 1276 dd. 16 marzo 2007, resa da questa stessa Sezione con compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti. Innanzitutto, mediante la decisione di riforma della sentenza resa in primo grado è stata affermata la sussistenza dell’interesse di Hotel Svevo ad impugnare i titoli edilizi rilasciati a Se.Ge.Co., “costituendo punto di giurisprudenza ormai consolidato quello secondo cui l’articolo 31 della L. 17 agosto 1942 numero 1150, come modificato dalla L. 6 agosto 1967 numero 765, che consente a “chiunque” di impugnare le concessioni edilizie ritenute illegittime, deve essere inteso nel senso che con l’ovvia esclusione di ogni azione popolare al riguardo va riconosciuta una posizione di interesse legittimo in capo al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione o a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, senza che, peraltro, debba essere data dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale cfr. Cons. Stato, V Sez. , 13 luglio 2000, numero 3904 , essendo stato “ritenuto che abbia interesse a ricorrere, come nel caso di specie, il soggetto che faccia valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello all’osservanza delle prescrizioni regolatrici dell’edificazione, senza che occorra procedere in concreto ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15settembre 2003 numero 5172 ” e che “lo svolgimento di un’attività commerciale in prossimità dell’insediamento e nel caso di specie si tratta addirittura delle svolgimento delle medesima attività alberghiera configuri una situazione giuridica sufficiente a realizzare quello stabile collegamento con la zona che legittima il soggetto a promuovere un’azione giurisdizionale nei confronti della concessione edilizia rilasciata ad un terzo cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2002 numero 313 ”. Passando quindi alla disamina del merito di causa, questo giudice di appello ha evidenziato che “il punto nodale è costituito dalla verifica se, nel caso di specie, si sia in presenza di una ristrutturazione edilizia ovvero di una nuova costruzione, come tale soggiacente alle previsioni degli strumenti urbanistici sopravvenuti, come, nel caso di specie, l’articolo 20 delle N.T.A.” del vigente strumento edilizio primario del Comune, “che prevede per le zone agricole E2 indici assai modesti ed incompatibili con le previsioni progettuali”, rilevando che “secondo la giurisprudenza anteriore al nuovo testo unico sull’edilizia, il concetto di ristrutturazione edilizia, come qualificato dall’articolo 31 comma 1 lett. d della L. 5 agosto 1978 numero 457, comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, con l’unica condizione che la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra il vecchio e il nuovo manufatto, con la conseguente possibilità di pervenire, in tal modo, ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, purchè la diversità sia dovuta ad interventi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, e non già la realizzazione di nuovi volumi o una diversa ubicazione in quanto, diversamente opinando, sarebbe sufficiente la preesistenza di un edificio per definire ristrutturazione qualsiasi nuova realizzazione eseguita in luogo o sul luogo di quella preesistente cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2004 numero 476 18 settembre 2003 numero 5310 8 agosto 2003 numero 4593 ” e che tali “acquisizioni giurisprudenziali sono confermate dal D.P.R. 6 giugno 2001 numero 380, con cui è stato emanato il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Infatti, l’articolo 3, comma 1, lett. d del predetto testo qualifica espressamente “interventi di ristrutturazione edilizia” quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia la norma ricomprende esplicitamente anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione, purché ciò avvenga con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Quindi si conferma anche nel nuovo testo sull’edilizia che la demolizione e ricostruzione è classificabile come ristrutturazione solo a condizione del mantenimento delle caratteristiche planovolumetriche dell’edificio da ricostruire ”. Nella stessa decisione si legge, quindi, che “per converso, la lett. e del medesimo articolo classifica come “interventi di nuova costruzione” quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti, procedendo quindi ad una elencazione evidentemente non esaustiva per tipologie edilizie . Quanto al regime giuridico di tali interventi, è da ricordare che il capo II del medesimo testo unico, dedicato al nuovo “permesso di costruire” già concessione edilizia individua, con l’articolo 10, gli interventi subordinati al predetto permesso, in tal modo riprendendo le previgenti disposizioni della L.28 gennaio 1977 numero 10, articolo 1 e della L. 28 febbraio 1985 numero 47, articolo 25, comma 4. Prevede il citato articolo 10 che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire a gli interventi di nuova costruzione b gli interventi di ristrutturazione urbanistica c gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. A sua volta, l’articolo 22, comma 3, del medesimo testo unico stabilisce che, in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati, mediante semplice denuncia di inizio di attività, in primo luogo gli interventi di ristrutturazione di cui al ricordato articolo 10, comma 1, lett. c . Dal combinato disposto delle riportate disposizioni rimane confermato quanto già osservato dalla giurisprudenza nel vigore delle previgente normativa edilizia, cioè che le attività edilizie consistenti nella demolizione e ricostruzione che non avvengano nel rispetto della stessa volumetria e sagoma del manufatto preesistente, sono da qualificare come nuove costruzioni, assoggettate al permesso di costruire. La recente giurisprudenza di questo Consiglio V Sez., decomma 7 settembre 2004, numero 5867 ha, altresì, chiarito che la ricostruzione dopo la demolizione di un immobile diverso per volumi o anche solo per la sagoma a parità di volumi dall’immobile preesistente comporta la realizzazione di un immobile nuovo con l’applicazione della disciplina urbanistica prevista per le nuove edificazioni e delle conseguenti limitazioni imposte dalle norme urbanistiche in vigore al momento del rilascio del titolo autorizzativi cfr. V Sez. numero 5867 del 2004 cit. . Ciò che le disposizioni citate non prevedono è il limite in cui possono essere effettuate le modifiche del nuovo fabbricato affinché questo sia compatibile con il criterio di ristrutturazione, senza debordare nella nuova costruzione diversa dalla precedente e come tale soggetta a valutazione alla luce degli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del titolo cfr. decomma V Sez., numero 5867 del 2004 . La soluzione della questione riveste una importanza particolare per la diversa ammissibilità di una ristrutturazione rispetto ad una nuova edificazione quando l’intervento riguarda una edificazione già esistente infatti, nell’ipotesi di ristrutturazione edilizia, trattandosi di un interventi su edifici, non occorre che vi sia la perfetta conformità con il piano regolatore generale e ciò in ragione del fatto che la successione nel tempo degli strumenti urbanistici nel tempo non può interferire sulla legittimità delle opere eseguite in precedenza e con il diritto del proprietario di eseguire quelle opere funzionali al mantenimento e alla conservazione dell’edificio stesso, nonché a renderlo compatibile con le esigenze eventualmente sopravvenute. La modifica del precedente manufatto deve essere tale da non alterare la sua compatibilità con lo strumento in vigore al momento della demolizione e che la natura di per sé sfumata del concetto di compatibilità dovrebbe essere resa più certa dalla previsione, in sede regionale, dei limiti specifici della ristrutturazione e ciò in quanto, ove si ricada nell’ipotesi di nuova edificazione, deve sussistere necessariamente la conformità con lo strumento urbanistico, con la conseguenza che l’edificio oggetto dell’intervento dovrebbe essere adeguato alle prescrizioni vigenti al tempo dell’intervento medesimo. Nella specie, siffatto limite di compatibilità, ancorché il progetto prevedesse demolizioni parziali, risulta travalicato, secondo quanto risulta dal primo ai seguenti profili considerazione, a fini volumetrici, di un cd. capannone di mcomma 818,38, la cui presenza non emerge dall’allegato aerofotogrammetrico con planimetria di zona prodotto da parte appellante a corredo della perizia giurata dell’ing. O. G. del 29 dicembre 2005 e con presumibile veridicità coincidente, invece, con la tettoia aperta, poggiante su cinque piloni isolati in muratura lungo la strada provinciale per Santeramo e su muratura sul lato opposto e delimitata, da un lato, da un basso muretto e, dall’altro, dal terrazzo porticato dell’edificio principale. La situazione dei luoghi non è contestata sul punto dalla società resistente, sicché, non essendo la tettoia chiusa su tutti i suoi lati, essa non appare costituire corpo di fabbrica e come tale non è in grado di esprimere volumetria. L’intervento previsto trasforma detta tettoia portandola alla stessa altezza del preesistente porticato e consentendo così di potersi collegare, a livello di copertura della dependance, con il terrazzo –porticato del Molino, con evidente modifica di sagoma e di volumetria la demolizione dell’edificio sala motori e la realizzazione di un collegamento verticale per portatori di handicap, pur se rientrante fra le scelte tecniche consentite, ai fini della speciale disciplina in materia, ancorché fosse preesistente una scala su cui sarebbe stato possibile intervenire alternativamente, comporta tuttavia un apprezzabile aumento volumetrico, che rende l’intervento eccedente rispetto ai criteri che presiedono la mera ristrutturazione -la prevista realizzazione di camere da letto al piano al piano seminterrato, destinate aduso abitativo, comporta un incompatibile mutamento di destinazione esse, peraltro, prive di luce ed areazione naturali e collocate ad una quota inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio, non potrebbero comunque avere destinazione abitativa ”. Pertanto, ad avviso di questo giudice d’appello, tanto è bastato “a ritenere che l’intervento previsto per l’ex Mulino Pagano e autorizzato con il primo provvedimento impugnato, indipendentemente da ogni altra considerazione contenuta nell’appello, non possa essere ricondotto ad un intervento di ristrutturazione edilizia, come previsto dalla normativa vigente, non essendo state rispettate le caratteristiche planovolumetriche, di sagoma e di continuità di destinazione dell’edificio da ristrutturare. Di conseguenza, come nuova edificazione, l’intervento appare incompatibile con le prescrizioni urbanistiche vigenti di cui non è contestata la portata. La circostanza che sul progetto autorizzato si sia intervenuti con un ulteriore progetto in variante, autorizzato con il secondo dei provvedimenti impugnati numero 25 del 2005 che, ad avviso della società resistente, sanerebbe le eventuali illegittimità registrate nell’originario progetto, stralciando una serie di interventi, non è di supporto alla ipotizzata attività edilizia, in quanto il nuovo provvedimento autorizzativo non segue alla rinnovazione del provvedimento concessorio, ma si avvale di atti e procedimenti concessione edilizia numero 50/2003 e pareri a supporto la cui efficacia era stata sospesa dall’ordinanza del TAR della Puglia Bari, sez. III, numero 1045 del 2004, confermata in secondo grado dalla ordinanza numero 993 del 2005 della Sezione, inidonei, pertanto, a produrre qualsivoglia effetto, in maniera del tutto identica, salvo che per la transitorietà della misura, a quanto sarebbe accaduto se l’atto fosse stato annullato Cons. Stato, A.P., 1 giugno 1983 numero 14 . 1.4. Se.Ge.Co. ha proposto a’ sensi dell’articolo 111 Cost. ricorso per cassazione avverso tale sentenza, dichiarato peraltro inammissibile con ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione numero 27335 dd. 18 novembre 2008. 1.5. A questo punto la stessa Se.Ge.Co. ha modificato il progetto e presentato al Comune di Gioia del Colle una nuova pratica, ottenendo il rilascio di altri titoli edilizi intesi sempre alla trasformazione in albergo dell’attuale corpo edificato del vecchio mulino. In dipendenza di ciò, con ulteriore ricorso proposto sub R.G. 1201 del 2008 sempre innanzi al T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Hotel Svevo ha chiesto l’annullamento 1 del permesso di costruire numero 94 del 18 luglio 2008 pratica edilizia n 373/2007 rilasciato a Se.Ge.Co. dal dirigente dell’Ufficio tecnico comunale e avente ad oggetto l’esecuzione delle opere edili volte alla trasformazione in albergo dell’anzidetto edificio dell’ex Mulino Pagano 2 degli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti, ovvero comunque connessi, con particolare riferimento a quelli richiamati nel permesso di costruire anzidetto, tra i quali il parere favorevole condizionato reso in data 15 gennaio 2008 dallo stesso dirigente dell’Ufficio tecnico comunale a’ sensi dell’articolo 20 del T.U. 380 del 2001 il nullaosta dello Sportello Unico Attività Produttive del Patto territoriale Sistema Murgiano di cui alla nota Prot. numero 229/08 del 6 marzo 2008 l’atto autorizzativo unico di competenza dello stesso S.U.A.P. non conosciuto di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non conosciuto, compresi ove occorra i pareri resi dalla Provincia di Bari di cui alle note del 4 e 5 marzo 2008, il parere Prot. numero 2885 dd. 6 febbraio 2007 reso dal Comando Provinciale di Bari dei Vigili del Fuoco e il parere sanitario reso in data 17 gennaio 2008 dalla Azienda Sanitaria Locale Bari Asl Ba. Secondo la prospettazione di Hotel Svevo, in tal modo l’Amministrazione Comunale e le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento non si sarebbero adeguate alla sopradescritta decisione numero 1276 del 2007 resa da questa stessa Sezione, ma la violerebbero. In tal senso, pertanto, Hotel Svevo ha dedotto le censure qui appresso esposte. 1 Elusione della decisione di questa Sezione numero 1276 del 2007 e riproposizione delle gravi illegittimità del progetto originario violazione dell’articolo 21-septies della L. 7 agosto 1990 numero 241 violazione degli articolo 3, 10 e 32 del T.U. 380 del 2001 violazione degli articolo 4, 5, 7, 18 e 20 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Gioia del Colle violazione dell’articolo 24 del vigente Regolamento edilizio del medesimo Comune eccesso di potere sotto vari profili. Secondo Hotel Svevo anche l’ultimo progetto presentato ed approvato col permesso di costruire numero 94 del 18 luglio 2008 risulterebbe viziato dalle medesime illegittimità rilevate da questa stessa Sezione per i titoli edilizi precedentemente rilasciati. In particolare, Hotel Svevo rimarca a la ben evidente soluzione di continuità di destinazione dell’edificio da ristrutturare, il cui progetto approvato si porrebbe in aperto contrasto con la tipizzazione agricola dell’area stabilita dal P.R.G. lo stravolgimento funzionale e strutturale dell’edificio, da mulino ad albergo, contrasterebbe con le scelte pianificatorie che escluderebbero l’attività alberghiera dalla zone agricole, riservandola alle zone direzionali denominate D4 b l’avvenuto mutamento di sagoma e di volume, posto che la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione in defettibilmente postula identità di volumetria e sagoma e che l’anzidetta decisione di questa stessa Sezione avrebbe già puntualmente individuato alcuni significativi elementi progettuali tali da far considerare l’intervento di cui trattasi quale nuova costruzione e non già mera ristrutturazione edilizia c non prevedendosi la ricostruzione della vecchia tettoia demolita non verrebbe più rispettata la sagoma originaria del complesso immobiliare d la realizzazione del corpo scala costruito all’esterno dell’edificio originario al posto del demolito edificio motori non avrebbe potuto essere assentito in quanto le stesse esigenze potevano essere soddisfatte intervenendo sulla preesistente scala interna e, quindi, senza modificare sagoma e volume dell’edificio e il corpo centrale del mulino subirebbe modifiche di sagoma derivanti dalla demolizione del vecchio edificio motori con la sostituzione di un imponente corpo scale esterno f risulterebbero apportate modifiche al tetto dell’edificio, demolito parzialmente, quindi arretrato ed infine innalzato in modo da illegittimamente ricavare maggior altezza all’ultimo piano, con conseguente modifica della sagoma originaria dell’edificio g risulterebbe incrementata la volumetria iniziale, erroneamente calcolata, prevedendo l’utilizzazione di tutta la volumetria iniziale dell’edificio, vale a dire mcomma 6.895,07, ottenuta moltiplicando la superficie dei tre livelli originari pari a mq. 418,39 per un’altezza di m. 16,48 i calcoli sono errati perché l’altezza del sottotetto, quale volume tecnico non praticabile, non andava calcolato, prevedendo il progetto approvato una maggiore e non consentita volumetria pari a mcomma 811,68 considerando inoltre che il volume di un edificio è rappresentato dalla somma delle superfici utili moltiplicata per un altezza di mt. 3,20 altezza virtuale , ne deriverebbe una volumetria di mcomma 4.016,54 ben inferiore di mcomma 2.878,53 rispetto a quella autorizzata dal Comune senza sottacere che la ricostruzione di ruderi non identificherebbe – di per sé una ristrutturazione, ma una nuova costruzione. 2 Violazione degli articolo 3, 10, 32 del T.U. 380 del 2001 violazione degli articolo 4, 5, 7, 18, 20 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Gioia del Colle violazione dell’articolo 24 del Regolamento edilizio del medesimo Comune eccesso di potere. Secondo Hotel Svevo nel progetto approvato si prevederebbe un aumento dell’altezza originaria dell’edificio ed un aumento del numero dei vani utilizzabili, non ammissibili in quanto un intervento di ristrutturazione non potrebbe modificare il numero dei piani e le caratteristiche strutturali dell’edificio. 3 Violazione degli articolo 18 e 20 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Gioia del Colle eccesso di potere per irrazionalità manifesta. Hotel Svevo in tal senso rimarca che l’area agricola E2, nella quale l’intervento in questione dovrebbe essere realizzato, ha destinazione ben diversa dall’area direzionale D4, e che comunque il progetto approvato neppure rispetterebbe i parametri fissati per la medesima zona D4, mancando le aree che, ulteriormente a quelle previste dalla L. 24 marzo 1989 numero 122, dovrebbero essere destinate a parcheggio in quanto previste dall’articolo 18 delle N.T.A. del P.R.G. per le zone D4 in misura pari a S1 = 5mq /100 mc. risulterebbero inoltre mancanti le aree di standard per il verde attrezzato. 4 Eccesso di potere. Hotel Svevo afferma di aver notificato all’Amministrazione Comunale in data 11 settembre 2007 la decisione di questa Sezione numero 1276 del 2007 diffidando l’Amministrazione medesima a darvi esecuzione, e che con nota dd. 27 novembre 2007 il dirigente preposto all’Ufficio tecnico comunale, nel riscontrare la diffida, ha comunicato che ogni decisione in ordine al progetto di variante presentato da Se.Ge.Co. sarebbe stata assunta all’esito del giudizio instaurato dalla stessa innanzi alla Corte di Cassazione. Hotel Svevo rimarca, quindi, di aver trasmesso in data 4 luglio 2008 all’Amministrazione Comunale la relazione predisposta dal Consigliere relatore circa l’inammissibilità del ricorso e che l’anzidetto dirigente comunque non ha atteso l’esito del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, rilasciando a Se.Ge.Co. quanto da essa chiesto. Si sono costituiti in tale nuovo giudizio di primo grado il Comune, Se.Ge.Co e l’Azienda Sanitaria di Bari, concludendo per la sua reiezione. Se.Ge.Co ha – altresì – preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto da Hotel Svevo per omessa impugnazione del provvedimento autorizzativo unico numero 92 del 18.7.08 rilasciato da Murgia Sviluppo S.p.a., recante segnatamente l’assenso ad eseguire i lavori di ristrutturazione edilizia per cui è causa e rispetto al quale il permesso di costruire era qualificabile come atto endoprocedimentale perché di per sé non abilitante l’attività alberghiera per la cui autorizzazione era da attivarsi distinta procedura a’ sensi e per gli effetti della L.R. 11 febbraio 1999 numero 11. Sempre secondo Se.Ge.Co. nella decisione numero 1276 del 2007 resa da questa stessa Sezione si affermerebbe che in sede di ristrutturazione edilizia non occorrerebbe perfetta conformità tra il progetto assentito e le previsioni del P.R.G., e ciò poiché la successione nel tempo degli strumenti urbanistici non potrebbe influire sulla legittimità delle opere eseguite in precedenza e con il coessenziale diritto del proprietario di eseguire opere funzionali al mantenimento ed alla conservazione dell’edificio stesso, nonché a renderlo compatibile con le esigenze eventualmente sopravvenute. Se.Ge.Co, per quanto segnatamente attiene alla ristrutturazione della tettoia, alla realizzazione delle nuove scale e alla realizzazione di camere da letto nel seminterrato, afferma che la ristrutturazione approvata rispetterebbe fedelmente i principi affermati dall’anzidetta decisione numero 1276 del 2007 nega, inoltre, la sussistenza di maggiore altezza e di mutamento del corpo di sagoma e volume, e ciò anche nella considerazione ulteriore che vanno sempre consentiti aumenti di superficie per adeguamento della dotazione dei servizi. Con ordinanza numero 156 dd. 12 settembre 2008 la Sezione III dell’adito T.A.R. ha disposto incombenti istruttori, consistenti in una verificazione in ordine alla conformità della progettazione -intesa alla trasformazione in albergo del risalente mulino alla vigente strumentazione urbanistico edilizia del Comune di Gioia del Colle, incaricando all’uopo il dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Acquaviva delle Fonti nel contempo lo stesso giudice di primo grado ha chiesto al dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Gioia del Colle di relazionare in ordine al cambiamento di destinazione d’uso che si era ritenuto di consentire per l’immobile in questione. In data 18 novembre 2008 Hotel Svevo ha depositato agli atti di causa motivi aggiunti di ricorso, previamente notificati il 3 novembre 2008, contestando la circostanza dedotta da Se.Ge.Co. circa l’asseritamente omessa impugnativa dell’atto di autorizzazione emesso dal S.U.A.P. e ribadendo che l’attività alberghiera non sarebbe funzionalmente omogenea, né comunque assimilabile all’originaria attività agricolo-produttiva. Dopo il deposito, avvenuto in data 24 novembre 2008, della relazione del verificatore tutte le parti hanno prodotto ulteriori memorie a sostegno delle rispettive tesi. Con sentenza numero 490 dd. 10 marzo 2009 la Sezione III dell’adito T.A.R. ha accolto il ricorso proposto da Hotel Svevo, condannando il Comune di Gioia del Colle e Se.Ge.Co. alla rifusione in parti uguali tra di loro delle spese di giudizio a favore della medesima Hotel Svevo, complessivamente liquidate nella misura di € 4.000,00. ma compensando ogni ragione di lite tra la medesima ricorrente in primo grado e l’Azienda Sanitaria Locale di Bari. 1.6. Va riferito ora che, sempre innanzi allo stesso T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, la Signora F. Ma. ha a sua volta impugnato con ricorso proposto sub R.G. 1715 del 2005 i seguenti atti 1 l’anzidetta concessione edilizia numero 50 del 29 maggio 2003, prot. numero 11506/1968, pratica edilizia numero 203/2002 rilasciata a Se.Ge.Co. dal dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Gioia del Colle l’autorizzazione numero 640 dd. 12 giugno 2003, rilasciato a Se.Ge.Co. dalla Murgia Sviluppo S.p.A. nonché tutti gli atti e provvedimenti ivi richiamati ovvero ad essa comunque connessi, con particolare riferimento agli atti ed ai pareri richiamati negli stessi provvedimenti, e ove occorra degli atti riguardanti la variante pratica edilizia numero 391/2003 al progetto approvato con la predetta concessione edilizia numero 50 del 2003. 2 il permesso di costruire Prot. numero 5642 numero 24 del 28.02.2005 in variante alla concessione edilizia numero 50 del 2003, rilasciata a Se.Ge.Co. dal dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Gioia del Colle, e l’autorizzazione unica Prot. numero 395 numero 25/05 dd. 10 marzo 2005 rilasciata a Se.Ge.Co. dal Responsabile del S.U.A.P. della Murgia Sviluppo S.p.A. Patto territoriale sistema Murgiano nonché di tutti gli atti ad essi presupposti e conseguenti, ivi compresi gli elaborati progettuali e con particolare riferimento agli atti ed ai pareri richiamati negli stessi provvedimenti. Con motivi aggiunti la Ma. ha inoltre chiesto l’annullamento degli atti addottati dall’Amministrazione Comunale di Gioia del Colle per il conferimento dell’incarico, e degli riguardanti la disciplina del relativo conferimento dell’incarico, e degli atti riguardanti la disciplina del relativo rapporto convenzionale, di collaborazione coordinata e continuata all’ing. P. M., quale dirigente dell’Ufficio tecnico comunale e, inoltre, dell’articolo 56 dello statuto comunale articolo 56 e, in parte qua, del regolamento comunale sul personale. Con ulteriori motivi aggiunti la Ma. ha pure chiesto l’annullamento 1 del permesso di costruire numero 94 del 18 luglio 2008 pratica edilizia numero 373/2007 rilasciata alla Se.Ge.Co. S.r.l. dal dirigente dell’Ufficio tecnico comunale per l’esecuzione delle opere edili deputate alla trasformazione in albergo dell’ex Mulino Pagano 2 degli atti e provvedimenti presupposti e conseguenti al permesso predetto, con particolare riferimento al parere favorevole dei Vigili del Fuoco Prot. numero 2885 dd. 6 febbraio 2007 del parere favorevole della Provincia di Bari, Servizio Ambiente, di cui alle note dd. 4 e 5 marzo 2008 del parere favorevole reso in data 15 gennaio 2008 dallo stesso dirigente dell’Ufficio tecnico comunale a’ sensi dell’articolo 20 del T.U. 380 del 2001 del nulla osta del S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive del Patto territoriale Sistema Murgiano di cui alla nota Prot.numero 229/2008 dd. 6 marzo 2008 nonché dell’autorizzazione unica numero 92 dd. 18 luglio 2008 Prot.numero 823 emanato dallo stesso S.U.A.P. La Ma. deduce innanzitutto il proprio interesse ad agire affermando di essere proprietaria del fabbricato ad uso residenziale e dell’annesso terreno foglio 60, particelle nnumero 300 e 380 posto a confine con l’area interessata dall’intervento edilizio. Per quanto attiene all’originaria concessione edilizia, la Ma. deduce quanto segue. 1 violazione degli articolo 5 e 20 delle N.T.A. del vigente P.R.G. comunale, degli articolo 2 e 5 del D.M. 2 aprile 1968 numero 1444, dell’articolo 31 L. della L. numero 457/78, dell’articolo 3 D.P.R. 380/01, violazione della L. R. numero 56/80 eccesso di potere per difetto di istruttoria , travisamento dei fatti e sviamento 2 violazione dell’articolo 35 del vigente Regolamento edilizio di Gioia del Colle eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento violazione della L. numero 56/80 violazione dell’articolo 91 della deliberazione G. R. numero 3819 del 1994 fatta propria dal Comune di Gioia del Colle con provvedimento del 18.1.95 3 violazione degli articolo 5 e 20 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, degli articolo 2 e 5 del D.M. numero 1444 del 2.4.68, dell’articolo 31 della L. 5 agosto 1978 numero 457, dell’articolo 3 del T.U. 380 del 2001 e della L.R. 31 maggio 1980 numero 56 eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento sotto altro e diverso profilo 4 ulteriore violazione degli articolo 5 e 20 delle N.T.A. del vigente P.R.G. comunale, degli articolo 2 e ss. del D.M. numero 1444 del 1968, dell’articolo 31 della L. 457 del 1978, dell’articolo 3 del T.U. 380 del 2001, violazione della L. R. 56del 1980, nonché ulteriore eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento 5 violazione dell’articolo 34 del Regolamento edilizio comunale violazione dell’articolo 5, punto 2, del D.M. numero 1444 del 1968, della L. R. 56 del 1980, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento violazione dell’articolo 3 del T.U. 380 del 2001, violazione dell’articolo 31 della L. 457 del 1978, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento 6 violazione dell’articolo 869 e ss. cod. civ. violazione dell’articolo 20 delle N.T.A. del vigente P.R.G. comunale eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Per quanto attiene invece al permesso di costruire in variante, la Ma. deduce 1 violazione dell’articolo 21 della L. 6 dicembre 1971 numero 1034 elusione delle ordinanze cautelari di T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III numero 1045 dd. 21 ottobre 2004 e di Cons. Stato, Sez. IV, numero 993 dd. 25 febbraio 2005 rese fra le parti eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento 2 violazione dell’articolo 31, comma 1, lett. d della L. 457 del 1978 violazione dell’articolo 3, comma 1 lett. d , del T.U. 380 del 2001 elusione delle ordinanze cautelari di T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III numero 1045 dd. 21 ottobre 2004 e di Cons. Stato, Sez. IV, numero 993 dd. 25 febbraio 2005 rese fra le parti violazione dell’articolo 5, punti nnumero 9 e 13 delle N.T.A. del vigente P.R.G. comunale eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento 3 violazione dell’articolo 31, comma 1, lett. d della L. 457 del 1978 violazione dell’articolo 3, comma 1 lett. d , del T.U. 380 del 2001 elusione delle ordinanze cautelari di T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III numero 1045 dd. 21 ottobre 2004 e di Cons. Stato, Sez. IV, numero 993 dd. 25 febbraio 2005 rese fra le parti eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento 4 elusione delle ordinanze cautelari di T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III numero 1045 dd. 21 ottobre 2004 e di Cons. Stato, Sez. IV, numero 993 dd. 25 febbraio 2005 rese fra le parti violazione dell’articolo 35 del Regolamento edilizio comunale eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento 5 violazione degli articolo 18 e 20 delle N.T.A. del vigente P.R.G. comunale, violazione del D.M. numero 1444 del 1968 eccesso di potere per difetto di istruttoria , travisamento dei fatti e sviamento 6 violazione dell’articolo 869 e ss. cod. civ. violazione dell’articolo 20 delle N.T.A. del vigente P.R.G. comunale eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Con motivi aggiunti la Ma. ha ulteriormente dedotto, relativamente all’asserita incompetenza del dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Gioia del Colle, ing. P. M., in servizio presso l’Amministrazione Comunale con contratto di collaborazione coordinata continuativa co.co.co. , l’avvenuta violazione degli articolo 7 e 19 del T.U. approvato con D.L.vo 30 marzo 2001 numero 165, l’avvenuta violazione degli articolo 50, 109 e 110 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 numero 267, violazione dell’articolo 4 del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 numero 1092, violazione degli articolo 28 e 97 Cost., violazione dell’articolo 409 cod. procomma civ., violazione dell’articolo 50, lett. c-bis, del T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917 incompetenza ed eccesso di potere per sviamento. Con ulteriori motivi aggiunti la Ma. ha pure impugnato il nuovo permesso di costruire numero 94 dd. 18 luglio 2008 rilasciato a Se.Ge.Co., deducendo al riguardo 1 violazione degli articolo 3, 10 e 32 del T.U. 380 del 2001 violazione degli articolo 4, 5, 7, 18 e 20 delle N.T.A. del vigente P.R.G. comunale violazione dell’articolo 24 del Regolamento edilizio comunale eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, ingiustizia manifesta, irrazionalità elusione della decisione di questa stessa Sezione numero 1276 del 2007 violazione dell’articolo 21 septies della L. 7 agosto 1990 numero 241 2 eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione. Si sono costituiti in tale ulteriore giudizio di primo grado il Comune di Gioia del Colle, Se.Ge.Co., la Azienda Sanitaria Locale Bari Asl Ba e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, i primi tre contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti di ricorso, nel mentre il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha chiesto di essere estromesso dal processo in considerazione della circostanza che non sono state dedotte specifiche censure avverso gli atti da esso adottati. Con ordinanza numero 866 dd. 1 dicembre 2005 la Sez. III dell’adito T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla Ma. con riferimento al ricorso originario. Dopo l’acquisizione agli atti della documentazione richiesta con ordinanza istruttoria della stessa Sez. III numero 161 dd. 9 ottobre 2008, con susseguente ordinanza numero 762 dd. 18 dicembre 2008 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti da lei depositato in data 7 ottobre 2008 “Considerato che il ricorso ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare appare fornito di fumus” . Con sentenza numero 2898 dd. 23 novembre 2009 la Sez. II dell’adito T.A.R. ha innanzitutto dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse le censure dedotte con il ricorso originario e i motivi aggiunti proposti nel 2006, volti entrambi a censurare la legittimità della predetta concessione edilizia numero 50 del 2003 e del permesso di costruire numero 24 del 2005, trattandosi di atti già definitivamente annullati per effetto della surriferita decisione numero 1276 del 2007 emanata da questo giudice d’appello e passata in giudicato. Con la stessa sentenza il giudice di primo grado ha quindi accolto per il resto gli ulteriori motivi aggiunti di ricorso, e ha pertanto disposto alla stessa guisa di quanto già fatto con la precedente sentenza numero numero 490 del 1999 dalla Sez. III dello stesso T.A.R. l’annullamento del permesso di costruire numero 94 del 2008 pratica edilizia numero 373 del 2007 e degli atti connessi e presupposti, ivi compreso il provvedimento S.U.A.P. del Patto territoriale Sistema Murgiano numero 92 dd. 18 luglio 2008. 2.1. Con il primo degli appelli in epigrafe R.G. 4988 del 2009 Se.Ge.Co. ha innanzitutto chiesto la riforma della sentenza numero 490 del 1999 resa dalla Sez. III del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari. Se.Ge.Co. innanzitutto rimarca che con la decisione numero 1276 del 2007 questa Sezione non avrebbe espresso – a differenza di quanto apparentemente reputato dal giudice di primo grado – una valutazione di incompatibilità assoluta tra la richiesta trasformazione dell’antico mulino in albergo e la destinazione urbanistica della zona in cui tale immobile è ubicato, ma avrebbe semplicemente ritenuto eccedenti l’ambito della ristrutturazione gli incrementi di volume dell’immobile medesimo in origine contemplati dal progetto incrementi segnatamente determinati dalla ristrutturazione della tettoia, dalla realizzazione di una scala e dalla realizzazione di camere da letto nel seminterrato, nondimeno “prive di areazione” e che “non potrebbero comunque avere destinazione abitativa”. L’appellante afferma quindi che per effetto del permesso di costruire numero 94 del 18 luglio 2008 rilasciato in esito alla pratica edilizia n 373/2007 e degli altri atti ad esso presupposti o conseguenti il dictum di questa Sezione sarebbe stato puntualmente ottemperato prevedendo l’eliminazione delle opere predette, ossia di quanto costituiva “nuova costruzione” anziché “ristrutturazione”. La comprova di tale circostanza ben emergerebbe, ad avviso di Se.Ge.Co., dallo stesso esame dei nuovi elaborati progettuali, dai quali – per l’appunto – risulta la mancata ristrutturazione della tettoia predetta, la riprogettazione della scala anzidetta in termini di collegamento verticale di tipo c.d. “aperto” ossia, privo di un lato di perimetro, non comportante – in quanto tale – un incremento volumetrico e la realizzazione nel seminterrato di un vano tecnico in luogo delle camere precedentemente previste. Se.Ge.Co. nega, pertanto, pure sulla scorta della perizia stragiudiziale da essa depositata agli atti del giudizio di primo grado, che in tale contesto possano ravvisarsi quelle alterazioni dell’originaria consistenza plano-volumetrica e storico-architettonica dell’intero complesso, viceversa reputate esistenti dal T.A.R. Se.Ge.Co. sostiene in tal senso che il nuovo intervento contemplerebbe soltanto la realizzazione di una serie di opere di ristrutturazione interna in alcun modo comportanti mutamenti della sagoma e della volumetria dei corpi di fabbrica dell’edificio, ma solo l’aggiunta in aderenza a quest’ultimo e nell’interrato del piazzale fronti stante di opere pertinenziali necessari a garantire la sicurezza secondo le previsioni di legge e l’accesso agevolato per l’utenza diversamente abile, come parimenti imposto dalla legge. Se.Ge.Co. si richiama in proposito alla relazione illustrativa del progetto, depositata in Comune a corredo del medesimo al fine del rilascio del titolo edilizio, laddove – tra l’altro – si legge che “il presente progetto di ristrutturazione dell’ex Mulino Pagano prende le mosse da quanto indicato dal Consiglio di Stato nella recente decisione numero 1276 del 2007, in cui, dopo approfondita e ampiamente illustrata analisi dello status giuridico-tecnico del procedimento di ristrutturazione del complesso immobiliare esistente, ha individuato alcuni punti dei precedenti P. d. C. che a proprio parere non erano contenibili nella nozione di ristrutturazione di un immobile esistente e come tali ne ha disposto la non eseguibilità dei lavori. Nel presente livello di progettazione, in adeguamento alla citata decisione, si continua il complesso dei lavori non oggetto di censura quali la ristrutturazione dell’edificio “mulino”, denominato corpo A e del corpo B posto in adiacenza all’ingresso e la realizzazione del vano tecnico interrato , mentre si “sospende temporaneamente” la realizzazione della zona dependance sull’area di sedime del preesistente corpo C. E’ utile far notare che, chiaramente, anche in questa proposta progettuale si conferma la non realizzazione dei manufatti interrati da adibire ad auditorium già proposta nel precedente P. d. C. numero 24/05 di variante al P. d. C. numero 50/03 , e non sufficientemente chiarita nelle varie sedi dei ricorsi giudiziari. Con molta chiarezza, lo scrivente vuol far notare che le attività di recupero di tale importante testimonianza storico produttiva si concentrano sul corpo principale del preesistente complesso molitorio che, adibito a struttura recettiva, abbisogna necessariamente per le note norme obbligatorie ed inderogabili sulla accessibilità ai soggetti a limitata capacità deambulatoria di un gruppo “scala-ascensore” posto in adiacenza funzionale all’area propriamente ricettiva. Inoltre si propone di rendere “aperto” un lato di detto collegamento verticale sia per ottenere un’efficace ventilazione naturale che per evitare carichi insediativi “volumetrici” o di “superficie”, peraltro chiaramente esclusi dalla c.d. Circolare Lunardi. Ancora in questa sede si propone una diversa articolazione degli spazi interni coerenti all’uso e resasi necessaria per il rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza degli incendi, per la qualcosa si propone la realizzazione di una scala a chiocciola esterna e completamente aperta posta a collegamento tra il terzo piano ed il piano terra, facendo notare come detta scala sbarca nei terrazzi del secondo e del primo piano, considerati ai fini delle vie di esodo luoghi sicuri”. Se.Ge.Co. reputa inoltre del tutto inesatto il rilievo del giudice di primo grado riguardante il presunto “mutamento di destinazione d’uso da mulino ad albergo mediante esecuzione di opere di demolizione e ricostruzione del precedente manufatto” cfr. pag. 8 dell’impugnata sentenza numero 490 del 2009 . L’appellante intende in tal senso eliminare l’equivoco a suo dire ingenerato dal verificatore secondo cui nel progetto assentito con i provvedimenti da ultimo impugnati sarebbe stata prevista la demolizione e la successiva ricostruzione del manufatto preesistente. A tale proposito Se.Ge.Co rinvia alla lettura della propria perizia di parte prodotta in primo grado a firma del Prof. Arch. Federico Oliva, ordinario di Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura e pianificazione della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, nella quale – per quanto qui segnatamente interessa – si afferma che “non si comprende in verità per quale ragione il c.t.u.” recte verificatore “faccia riferimento all’edificio demolito, atteso che nel caso in esame l’edificio è stato rigorosamente conservato, come potrà evincersi dalle foto di seguito allegate. Nell’intervento proposto non si è prevista né è mai stata effettuata alcuna demolizione! Ma solo ristrutturazione interna alla sagoma orizzontale e verticale, dei corpi ex Mulino e del corpo B, come ictu oculi dimostra il successivo confronto fotografico dei fabbricati ante operam e post operam , dal quale risulta evidente che non si è demolito nulla e che le opere prevedono la conservazione integrale dell’involucro edilizio all’interno del quale si svolge la vicenda costruttiva della ristrutturazione con l’inserimento di nuovi elementi ed impianti consistenti nella fattispecie del corpo mulino, nella modifica della quota di imposta dell’ultimo piano di calpestio e nella realizzazione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale. Dal confronto fotografico emerge ineluttabilmente il mantenimento della sagoma orizzontale del corpo mulino e del corpo B. E’ assolutamente necessario precisare che l’intervento prevede anche la conservazione rigorosa della sagoma verticale rilevabile dal confronto tra le Foto 3 e 4 dove risulta evidente il mantenimento della linea di colmo di copertura a falda. Del resto la sagoma architettonica delle facciate esterne del corpo del mulino, ricche della presenza di modanature e di cornice sagomate a gola, impedisce qualsiasi variazione delle stesse. Le foto rivelano in maniera incontrovertibile la conservazione rigorosa non solo degli involucri, ma anche delle facciate e dell’intera sequenza di vuoti e pieni determinata dalle originarie aperture, ivi inclusi i fregi e gli elementi di decoro, tanto da poter affermare che l’intervento sia classificabile essenzialmente come operazione di conservazione rigorosa dell’intero manufatto nei suoi caratteri storico-architettonici e nella sua originaria configurazione volumetrica”. Se.Ge.Co. contesta peraltro con forza l’asserita l’incompatibilità per il progettato insediamento alberghiero con la destinazione urbanistica di zona che, secondo il giudice di primo grado, sussisterebbe nella specie. A tale riguardo l’appellante rimarca che il “Mulino Pagano”, come attestato dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gioia del Colle e come confermato dallo stesso verificatore, risale agli inizi del `900 ed è stato sempre destinato non già a fini agricoli, bensì produttivi. Si rileva, infatti, dalla stessa relazione depositata dal verificatore che “il manufatto preesistente denominato quale “Mulino a cilindri e pastificio a vapore” aveva sicuramente una destinazione non agricola in quanto nello stesso veniva effettuata non solo la macinazione del grano prima lavorazione del prodotto agricolo ma anche la produzione di pasta che richiedeva già all’epoca processi tecnologici ed impianti alquanto complessi e costosi, difficilmente qualificabili, per caratteristiche e finalità, son l’esercizio normale dell’attività agricola. Non è dato conoscere quale fosse, ai primi del `900, l’estensione della azienda agricola della famiglia Pagano, ma sicuramente il Mulino, nel periodo di funzionamento, per la produzione di pasta utilizzava grano proveniente anche da aziende agricole diverse da quella della famiglia Pagano. La caratterizzazione principale dell’attività consisteva dunque in una lavorazione di prodotti, anche di terzi, mediante una complessa tecnologia che di per sé non è espressione di tipica attività agricola”. Secondo Se.Ge.Co., quindi, lo stesso verificatore concorderebbe sulla circostanza che l’area in questione avrebbe già da tempo acquisito una vocazione edilizia a fini produttivi di beni e Servizi e, se così è, ad avviso dell’appellante medesima nessun contrasto potrebbe pertanto configurarsi tra la destinazione urbanistica dell’area non più agricola e la destinazione “funzionale e strutturale dell’edificio, da mulino ed albergo” né andrebbe sottaciuto che – come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado anche le strutture ricettive sono destinate, a’ sensi dell’articolo 1, comma 1 bis , del D.P.R. 20 ottobre 1998 numero 447, ad attività “produttive di beni e servizi”. Se.Ge.Co. rimarca pure che nella stessa decisione numero 1276 del 2007, resa da questa stessa Sezione, si legge testualmente che “nell’ipotesi di ristrutturazione edilizia, trattandosi di intervento su edifici, non occorre che vi sia la perfetta conformità con il piano regolatore generale, e ciò in ragione del fatto che la successione nel tempo degli strumenti urbanistici non può interferire sulla legittimità delle opere eseguite in precedenza e con il diritto del proprietario di eseguire quelle opere funzionali al mantenimento e alla conservazione dell’edificio stesso, nonché a renderlo compatibile con le esigenze eventualmente sopravvenute” dal che essa trae la conseguenza che la propria tesi evidenziante nella specie l’atteggiamento dinamico della pianificazione urbana si porrebbe perfettamente in linea con quanto statuito da nella decisione anzidetta circa la necessità di esaminare la compatibilità degli interventi edilizi progettati con la destinazione urbanistica dell’immobile alla luce della evoluzione medio tempore registrata da quest’ultimo. Comunque sia, escluderebbe definitivamente ogni contrasto tra la disciplina urbanistica dell’area in cui ricade l’immobile di cui trattasi e la destinazione dello stesso il richiamo alla ben nota giurisprudenza secondo cui l’uso alberghiero sarebbe comunque in linea di principio compatibile con la destinazione agricola cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2000 numero 5051 , anche in relazione all’ulteriore assunto della medesima giurisprudenza secondo il quale risulterebbe, ad oggi, abbondantemente superata la teoria secondo la quale una zona agricola deve essere, esclusivamente, destinata ad attività agricole, posto che nella zona stessa potrebbero pure legittimamente insistere anche manufatti aventi destinazione commerciale o addirittura industriale in considerazione del fatto che nella pianificazione urbanistica il vincolo a verde agricolo è ormai preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell’agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un’eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali e, dunque, anche a consentire la realizzazione di opere che ben possono avere anche destinazione commerciale o industriale e non agricola nei limiti delle previsioni di piano ad essa relative così, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005 numero 253 Se.Ge.Co. rileva quindi che il giudice di primo grado, dopo aver riepilogato, anche sulla scorta dei rilievi formulati dal verificatore, gli interventi in cui si articola l’opera assentita con il permesso di costruire impugnato, afferma che nel caso di specie “la ristrutturazione” implica un intervento con modifiche ai parametri urbanistici del fabbricato preesistente” e, nel riconoscere che l’antico mulino non aveva più destinazione “solo agricola”, atteso che vi sì effettuava non solo la macinazione del grano ma anche la produzione della pasta con una tecnologia soprattutto per i tempi decorsi abbastanza complessa, il medesimo T.A.R. evidenzia in primo luogo che “il cambio di destinazione d’uso da industriale mulino a direzionale albergo comporta una maggiore dotazione di aree a standard vedi articolo 5 D.M. 2 aprile 1968 numero 1444 ” cfr. ibidem, pag. 10 e, quindi, che “la realizzazione di volumi interrati nel caso in esame il fabbricato interrato al di fuori della sagoma dell’ esistente e di circa 130 mq è disciplinata dal primo comma, lettera e dell’articolo 3 del D.P.R. 380 del 2001 detto manufatto è un aliquid novi rispetto al manufatto preesistente e risulta non compatibile con la destinazione agricola dell’area. C’è una modifica della sagoma, consistente nel lieve innalzamento delle coperture e nel cambio seppure lieve di pendenze nell’arretramento della parete prospettica Sud onde ricavare terrazzini per le camere nella realizzazione del blocco scala ascensori nel manufatto vetrato chiuso a piano terra di collegamento tra il vano salotto e il blocco scala-ascensori” cfr. ibidem e, “come pur detto nella relazione del verificatore, che l’intervento ora avversato, ben potendosi qualificare in virtù di tutto quanto sopra detto quale intervento di nuova costruzione, mal si combina con la normativa urbanistica vigente nel Comune di Gioia del Colle per la zona E Agricola e quindi, accogliendosi le censure di parte ricorrente, sia da annullare” cfr. ibidem, pag. 11 . Se.Ge.Co., per quanto innanzitutto attiene all’asserita “maggiore dotazione di standards necessaria” in dipendenza del mutamento di destinazione d’uso, rinvia alla propria consulenza tecnica di parte a firma del Prof. Arch.Oliva e versata nel giudizio di primo grado, nella quale si precisa che le “superfici a standards sono già previste nelle aree esterne dei corpi edilizi. Le dimensioni di tali superfici risultano compatibili con il requisito richiesto di allocazione di standards per verde attrezzato a parcheggio, ove si è previsto, in particolare, un‘area a parcheggio pari a circa 810 mq Tav. OP di progetto a fronte di un valore minimo dello standard prevedibile per parcheggio di 707 mq. circa, pari alla metà dell’intero standard di 1415 mq. circa, calcolato in ragione di 80 mq ogni 100 mq di superficie lorda a pavimento”. Da ciò, pertanto, Se.Ge.Co. ricava di aver puntualmente rispettato gli standards prescritti, e rimarca che neppure il verificatore aveva rilevato nel proprio elaborato violazioni al riguardo. Se.Ge.Co., per completezza, rileva inoltre che l’ulteriore quota di parcheggi di cui all’articolo 18 della L. 6 agosto 1967 numero 765 non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie proprio perché essa concernerebbe soltanto le “nuove costruzioni”, e comunque non le strutture ricettive. Per quanto attiene al manufatto interrato, Se.Ge.Co. rimarca che costituisce ius receptum il principio secondo cui la realizzazione di locali interrati non determina creazione di nuova volumetria cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2000 numero 2614 e che, pertanto, il vano tecnico da essa nella specie ricavato non avrebbe alcuna incidenza né ai fini della volumetria complessiva del manufatto preesistente, né sulla sagoma dello stesso, con la conseguenza che l’opera rientrerebbe pienamente nel novero degli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 3 del T.U. 380 del 2001 senza sottacere che il vano stesso costituirebbe comunque un intervento pertinenziale ex se ammissibile, ai sensi del comma 1, lett. e , dell’articolo 3 del T.U. 380 del 2001 entro i limiti del 20% della volumetria del manufatto principale. In tal senso Se.Ge.Co. cita ancora la relazione tecnica prodotta a corredo dell’istanza di permesso di costruire, laddove si afferma che “si realizzerà in una zona completamente interrata, un vano tecnico articolato per funzioni, ove, nel rispetto delle norme inderogabili di sicurezza agli incendi e di conseguimento degli standards di igiene per i locali pubblici, saranno alloggiati centrale termica riserva idrica antincendio e potabile, locale gruppo elettrogeno corpo C ”. Se.Ge.Co. evidenzia che, nella specie, il limite del 20% risulterebbe ampiamente rispettato anche cumulando la volumetria espressa dagli altri interventi pertinenziali collegamento vetrato e blocco scala-ascensori peraltro erroneamente ritenuti dal T.A.R. idonei a mutare l’assetto planovolumetrico dell’immobile preesistente e, quindi, a determinare la qualificazione dell’opera sub specie di “nuova costruzione”. A tale riguardo Se.Ge.Co. rinvia ancora alla perizia del proprio consulente di parte nel giudizio di primo grado, dove si legge che “il presunto incremento volumetrico determinato, secondo il CTU” recte verificatore dall’inserimento dei vani tecnici interrati, dal collegamento vetrato e ad abundantiam dalla scala-ascensori è ben minore ditale limite, atteso che il volume principale è pari a 7.075 mcomma mentre le pertinenze scala-ascensore, vano tecnico, vetrata non superano i 950 mc.” e che, “se si valuta il volume delle pertinenze, riconoscendo per la scala la insussistenza volumetrica della stessa, al pari di quanto avanzato dal CTU” recte verificatore “stesso, si ha che le stesse hanno una consistenza di 350 mc., cioè meno del 5% del volume principale di gran lunga inferiore, occorre nuovamente sottolineare, al limite massimo del 20% previsto dalla norma . Da tanto si evince che il presunto aumento di volume è assolutamente inesistente”. Per quanto attiene alla “modifica della sagoma” segnatamente riscontrata dal giudice di primo grado nelle previsioni progettuali relative al “lieve innalzamento delle coperture e nel cambio seppure lieve di pendenze”, all’ “arretramento della parete prospettica Sud onde ricavare terrazzini per le camere”, alla “realizzazione del blocco scala ascensori”, al “manufatto vetratochiuso a piano terra di collegamento tra il vano salotto e il blocco scala-ascensori”, Se.Ge.Co. contrappone i rilievi che seguono. Innanzitutto, con riferimento al “presunto aumento dell’altezza dei tetti”, l’appellante rinvia alla propria perizia di parte versata nel fascicolo di primo grado, dove si afferma che “si tratta di una parziale modifica, contenuta nei 40 cm, finalizzata all’alloggiamento del coibente e degli impianti tecnologici”, ossia “le canalizzazioni di aria condizionata, come previsto dal progetto depositato al S.U.A.P. alla tav. 2C. Ancora una volta”, l’intervento progettato “è determinato da ragioni strettamente impiantistiche e tecnologiche, e tanto meno modifica l’altezza complessiva dell’edificio. Ciò che si modifica è solo la zona di compluvio verso cui convertono i tetti a falde . dal confronto delle precedenti foto 3 e 4, si rileva che sulla copertura del corpo mulino non è in atto alcuna variazione di prospetto e di altezza e come tale di volume, in quanto il vacuum tecnologico è ricavato all’interno dell’antico compluvio ove scorrevano le acque meteoriche”. Secondo la tesi di Se.Ge.Co., la sopradescritta particolarità costruttiva risponderebbe quindi ad esigenze tecniche che non inciderebbero sul carico volumetrico, posto che – come affermato dal consulente medesimo “le norme regionali in campo di edilizia eco-compatibile LL.RR. 13 agosto 1999 numero 23 L.R. e L.R. 18 luglio 2008 numero 13, commi 1, 2, 3 articolo 11 prevedono incrementi di spessore dei solai di copertura non computabili ai fini volumetrici nell’ipotesi che da questi si consegua il miglioramento dell’ audit termo-ecologico dell’edificio e se ne salvaguardi il pregio storico-decorativo degli elementi costruttivi. Quanto sopra è perfettamente aderente a quanto proposto nella ristrutturazione progettata e rilevabile in situ come ampiamente dimostrano le precedenti foto di rilievo”. Per quanto attiene all’ “arretramento della parete prospettica Sud onde ricavare terrazzini per le camere” Se.Ge.Co. afferma che ciò non comporterebbe alcun mutamento della sagoma dell’edificio preesistente, comportando – semmai una riduzione di volumetria rispetto a quella espressa dal manufatto preesistente, proprio perché la parete dell’edificio viene ad essere arretrata e non già avanzata rispetto alla propria precedente posizione. Se.Ge.Co. afferma pure che dalla realizzazione della scala esterna non deriverebbe alcun mutamento di sagoma e volume del corpo di fabbrica, innanzitutto perché essa, proprio in applicazione dei principi affermati dalla decisione numero 1276 del 2007 resa da questa Sezione, è di tipo “aperto” e non inciderebbe quindi sul carico volumetrico, costituendo intervento edilizio assolutamente estraneo al novero delle “nuove costruzioni”, trattandosi – oltretutto di opera necessaria per garantire la sicurezza dell’edificio alberghiero prevista dalle norme antincendio per la categoria di attività numero 84 a’ sensi del D.M.16.febbraio1986, che si riferisce appunto all’obbligo di scala esterna aerata e a prova di fumo e calore. In proposito – rimarca sempre Se.Ge.Co il quintultimo comma dell’articolo 4 della Circolare Ministeriale 7 agosto 2003 emanata per l’applicazione dell’articolo 3, comma 1, lett. d , del T.U. 380 del 2001 espressamente prevede che “in ogni caso, sono da considerare sempre consentiti gli aumenti di superficie dovuti all’adeguamento, in base a specifiche norme di legge, della dotazione di servizi in relazione all’inserimento di impianti speciali per portatori di handicap, di impianti di sicurezza e simili ”. Secondo Se.Ge.Co. neppure andrebbe sottaciuto che, nella specie, anche l’eventuale ma comunque insussistente incremento volumetrico sarebbe comunque ammesso, trattandosi di adeguamento a specifiche norme di legge relative all’inserimento di impianti di sicurezza e per portatori di handicap, a’ sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. e. , del T.U. 380 del 2001 in quanto rientrante fra le opere pertinenziali che non integrano “nuova costruzione” se contenute come, appunto, quelle di specie anche cumulativamente considerate, per quanto precisato in precedenza entro il 20% del volume del manufatto principale. Identiche argomentazioni Se.Ge.Co. propone per quanto attiene alla realizzazione dell’ambiente vetrato di collegamento con il blocco scala-ascensori ubicato al piano terra e allo stesso blocco scala-ascensori a suo avviso, infatti, si tratterebbe di interventi che parimenti dovrebbero riguardarsi come pertinenziali, ampiamente contenuti dal punto di vista volumetrico entro il limite consentito dall’articolo 3, comma 1, lett. e del T.U. 380 del 2001 e segnatamente eseguiti in ottemperanza all’obbligo, previsto dalla L. 9 gennaio 1989 numero 13 e dal conseguente D.M. 14 giugno 1989 numero 236, di provvedere all’abbattimento delle barriere architettoniche anche attraverso l’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori in deroga alla normativa vigente. Se.Ge.Co. rinvia in proposito a quanto già evidenziato dal proprio consulente nel corso del giudizio di primo grado, laddove questi ha evidenziato che il relativo volume, imposto ex lege e comunque non computabile, se sommato a quello di tutte le altre pertinenze sopra richiamate determinerebbe in ogni caso un incremento volumetrico di gran lunga inferiore al 20% di quello del manufatto principale, ossia – ancora una volta pienamente compatibile con la categoria della “ristrutturazione edilizia”, così come definita dall’articolo 3 del T.U. 380 del 2001 ed erroneo Risulterebbe inoltre complessivamente erroneo, ad avviso di Se.Ge.Co., l’ulteriore assunto del giudice di primo grado secondo cui i progettati lavori verrebbero “a mutare radicalmente la destinazione dell’edificio”, risultando “in contrasto non solo con le disposizioni delle NTA che disciplinano le zone agricole ma anche con quelle che disciplinano le zone D4 interventi ricettivi con riferimento in particolare agli standard per parcheggi” cfr. ibidem, pag. 11 . A tale riguardo Se.Ge.Co. rinvia alle puntuali confutazioni contenute sempre nell’elaborato peritale da essa prodotto nel corso del giudizio di primo grado. Se.Ge.Co. , da ultimo, ha rimarcato non solo l’evidente continuità della destinazione urbanistica dell’edificio di cui trattasi nell’ambito della finalità di produzione di beni e servizi cui lo stesso è da tempo preposto, ma anche – per tutto quanto detto innanzi l’insussistenza di modifiche della sagoma e della volumetria dell’immobile, in tutti i corpi in cui esso si articola se non, entro i limiti consentiti per gli interventi pertinenziali resisi necessari per l’adeguamento tecnico dell’edificio stesso per i quali v’è contestazione. Se.Ge.Co. ha sottolineato anche che nessuna variazione delle sagome orizzontali e verticali si riscontrerebbe nel manufatto principale poiché il contorno esterno del corpo principale resterebbe perfettamente immutato sia nel perimetro orizzontale che nello sviluppo verticale, e non sottace che dallo stesso riepilogo degli interventi riportato nella sentenza impugnata si evincerebbe, infatti, che questi si sostanziano oltre che, come detto, in opere pertinenziali di volume inferiore al 20% di quello principale in opere interne “l’abbassamento della quota di solaio di copertura del 2^ piano di un metro con conseguente innalzamento della quota utile interna del piano sottotetto. innalzamento del muro di spinta per il collegamento tra i vari piani piano terra, 1t’, 2^ e 3^ in cui sono allocate le diverse funzioni alberghiere, è prevista la realizzazione di un elemento a torre posto sul lato Sud con un lato aperto ed all’interno di tale manufatto è prevista al 3^ piano la realizzazione di una stireria” cfr. ibidem, pag. 9 . 2.2. Si è costituita nel presente grado di giudizio Hotel Svevo, eccependo innanzitutto l’inammissibilità dell’appello in quanto – a suo dire non recante precise censure a specifici capi della sentenza impugnata. Hotel Svevo ha inoltre eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa in quanto Se.Ge.Co. avrebbe nelle more del presente grado di giudizio ottenuto il rilascio di altri titoli edilizi contemplanti, in luogo della sin qui progettata realizzazione dell’albergo, il ripristino del mulino. Hotel Svevo ha comunque replicato in via puntuale alle tesi avversarie e ha concluso in subordine per la reiezione dell’appello e, in tale contesto, ha pure riproposto i motivi di ricorso da essa stessa formulati in primo grado e rimasti assorbiti nella motivazione della sentenza resa dal T.A.R. 2.3. Si è parimenti costituita nel presente grado di giudizio l’Azienda Sanitaria Locale Bari Asl Ba, concludendo per la reiezione dell’appello nella parte riferita agli atti da essa adottati. 3.1. Se.Ge.Co. ha pure proposto sub R.G. 235 del 2001 appello avverso la sentenza numero 2898 dd. 23 novembre 2009 resa dalla Sezione II del T.A.R. per la Puglia, deducendo al riguardo argomenti non dissimili, nella sostanza, a quelle già da essa formulate sub R.G. 4988 del 2009 avverso la sentenza numero 490 del 2009 resa dalla Sez. III dello stesso T.A.R. 3.2. Si è costituita in tale giudizio d’appello la controinteressata F. Ma., sollevando preliminarmente eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità dell’appello omologhe a quelle dedotte da Hotel Svevo sub R.G. 4988 del 2009, ma replicando comunque in via puntuale alle deduzioni avversarie e concludendo, quindi, in via subordinata per la reiezione dell’appello. 3.3. Si è parimenti costituito in giudizio il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari Ministero dell’Interno , ribadendo la fondatezza della propria istanza di estromissione dal processo già formulata innanzi al giudice di primo grado. 4. Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2011 entrambi gli appelli sono stati trattenuti per la decisione. 5. Il Collegio innanzitutto dispone la riunione dei due appelli in epigrafe per connessione oggettiva, posto che le sentenze rese rispettivamente oggetto di impugnazione sono state entrambi pronunciate come si è visto dalla narrativa dei fatti di causa su ricorsi proposti avverso i provvedimenti con i quali, in esito alla decisione numero 1276 dd. 16 marzo 2007 resa da questa stessa Sezione, è stata assentita la trasformazione in albergo dell’immobile denominato “Mulino Pagano”, ovvero “Molino a cilindri e pastificio a vapore” e – per l’appunto – già adibito a mulino per la macinazione del grano. 7. Il Collegio deve farsi carico, in via preliminare, dell’eccezione formulata da Hotel Svevo in ordine all’ammissibilità del ricorso proposto da Se.Ge.Co. sub R.G. 4988 del 2009, rilevando in tal senso che ai fini dell’ammissibilità dell’appello non necessita formulare il relativo atto con rubriche formalmente intestate con l’indicazione dei vizi dedotti dall’appellante, essendo sufficiente che dalla lettura dell’atto medesimo consti l’avvenuta illustrazione dei motivi di diritto mediante i quali l’appellante chiede la riforma della sentenza emessa in primo grado. Nel caso di specie tale illustrazione risulta congrua al fine della sostanziale riconduzione delle censure dedotte da Se.Ge.Co alla figura dell’eccesso di potere per travisamento e di violazione dell’articolo 3 del T.U. 380 del 2001, avendo il giudice di primo grado – secondo la prospettazione dell’appellante medesima – erroneamente configurato i lavori da essa progettati quale nuova costruzione anziché quale ristrutturazione. 7. Né entrambi gli appelli possono reputarsi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse di Se.Ge.Co. alla decisione delle relative cause in dipendenza dell’avvenuto rilascio, nei riguardi dell’appellante medesima, di un nuovo titolo edilizio avente ad oggetto la realizzazione sull’immobile di cui trattasi di lavori di ripristino del preesistente mulino in luogo dell’albergo precedentemente progettato. Non consta, infatti, al di là dell’avvenuto rilascio di tale nuovo titolo che non consta comunque ad oggi utilizzato mediante il materiale avvio dei relativi lavori l’esistenza di atti formali di rinuncia da parte di Se.Ge.Co. alla realizzazione dell’albergo di cui trattasi, ben potendo quindi la medesima appellante attendere l’esito della presente causa al fine di utilizzare i titoli edilizi da essa ottenuti e annullati dalle sentenze qui impugnate nell’ipotesi di una loro reviviscenza per effetto dell’accoglimento degli appelli qui in trattazione. 8. Da ultimo, e sempre in via preliminare, il Collegio dispone l’estromissione dal giudizio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari Ministero dell’Interno , e ciò conformemente alla richiesta già avanzata in primo grado da tale parte e in ordine alla quale non consta peraltro sia stata assunta una qualsiasi pronuncia da parte del T.A.R. L’accoglimento della richiesta stessa si fonda sulla ben evidente circostanza della mancata formulazione da parte della ricorrente in primo grado di qualsivoglia, specifica censura avverso gli atti adottati dal Comando predetto, in ogni caso deputati alla sola sicurezza antincendio dell’immobile e non influenti sulla sua compatibilità di quest’ultimo con la disciplina urbanistico-edilizia vigente. 9.1. Tutto ciò premesso, entrambi gli appelli in epigrafe vanno respinti. 9.2. La prima questione che va affrontata attiene alla stessa possibilità di realizzare sul sedime acquisito da Se.Ge.Co. un albergo in luogo del preesistente mulino. A tale riguardo va considerato che tale area, ubicata nel Comune di Gioia del Colle al civico numero 319 di Via Santeramo e corrispondente alla particella catastale numero 3 del foglio numero 60 dell’omonimo comune censuario, ricade secondo il vigente P.R.G. comunale in zona agricola E2 destinata all’esercizio di attività boschive e agricole. Come detto innanzi, nella sentenza numero 1276 del 2007 resa da questa stessa Sezione si afferma – tra l’altro, e per quanto qui segnatamente interessa – che “l’articolo 20 delle N.T.A. del vigente strumento edilizio primario del Comune “prevede per le zone agricole E2 indici assai modesti”, risultati incompatibili con le previsioni del precedente progetto presentato da Se.Ge.Co. al fine della realizzazione dell’albergo di cui trattasi, e che – comunque – “nell’ipotesi di ristrutturazione edilizia, trattandosi di un interventi su edifici, non occorre che vi sia la perfetta conformità con il piano regolatore generale e ciò in ragione del fatto che la successione nel tempo degli strumenti urbanistici nel tempo non può interferire sulla legittimità delle opere eseguite in precedenza e con il diritto del proprietario di eseguire quelle opere funzionali al mantenimento e alla conservazione dell’edificio stesso, nonché a renderlo compatibile con le esigenze eventualmente sopravvenute”. Quest’ultima proposizione è stata letta da Se.Ge.Co. come assunto che, nella specie, legittimerebbe di per sé la realizzazione nell’area di cui trattasi di una struttura alberghiera nel rispetto della disciplina complessivamente contemplata dall’articolo 3 del T.U. 380 del 2001per le ristrutturazioni edilizie. Ciò posto, va innanzitutto denotato che Se.Ge.Co. non ha evidentemente in tal senso considerato anche l’assunto immediatamente successivo contenuto nella medesima decisione numero 1376 del 2007, secondo il quale “la modifica del precedente manufatto deve essere” comunque “tale da non alterare la sua compatibilità con lo strumento in vigore al momento della demolizione e che la natura di per sé sfumata del concetto di compatibilità dovrebbe essere resa più certa dalla previsione, in sede regionale, dei limiti specifici della ristrutturazione e ciò in quanto, ove si ricada nell’ipotesi di nuova edificazione, deve sussistere necessariamente la conformità con lo strumento urbanistico, con la conseguenza che l’edificio oggetto dell’intervento dovrebbe essere adeguato alle prescrizioni vigenti al tempo dell’intervento medesimo”. Ma, anche a prescindere da ciò, ad avviso di questo Collegio va evidenziato che questo stesso giudice d’appello, con decisione numero 4961 dd. 18 settembre 2007 resa dalla Sezione V proprio con riguardo ad altra fattispecie attinente ad altro Comune ubicato nel territorio della Regione Puglia, ha invero già avuto modo di affermare che il potere di pianificazione del territorio non può, per se stante, precludere insediamenti industriali in zone a destinazione agricola se non in via eccezionale, vale a dire nei casi in cui si discuta di assetto agricolo di particolare pregio, consolidato da tempo remoto e magari accompagnato e favorito da opere di bonifica, posto che la destinazione agricola ha -di per sé lo scopo di impedire gli insediamenti abitativi residenziali e non anche di precludere in via radicale qualsiasi intervento urbanisticamente rilevante. In tale frangente è stata reputata legittima la realizzazione in area destinata dal vigente strumento urbanistico comunale ad attività agricola di un deposito temporaneo di carbone all’interno di un sito più vasto e già adibito ad attività estrattiva. Tuttavia, va pure considerato che questo giudice d’appello è pervenuto a tale conclusione non già forzando con una propria petizione di principio il dato letterale delle norme tecniche di attuazione annesse allo strumento urbanistico comunale, ma interpretandolo anche in correlazione alle risultanze fattuali in quello specifico contesto processuale , posto che – come si legge nella decisione stessa – “la disciplina recata dall'articolo 17 delle N.T.A. del Comune di Statte non risulta tale da precludere l'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire presentata dalla Italcave. La prescrizione in parola non impedisce infatti che un sito già vocato a servizio di attività produttive attività estrattiva, giusta legittimi titoli possa ospitare al suo interno un deposito temporaneo di carbone. Ciò, appunto, anche perché non è predicabile, nell’area in questione, la preesistenza di un incontaminato e pregiato assetto agricolo ossia quella ipotesi eccezionale che sola avrebbe potuto lasciare ipotizzare una indiscriminata limitazione degli interventi di carattere produttivo in zona agricola. D’altronde, la documentazione in atti dimostra non soltanto la preesistenza della cava ma anche la presenza nella più vasta area limitrofa di altre attività produttive”. Nell’ipotesi qui in esame, il vigente articolo 20 delle N.T.A. del P.R.G. di Gioia del Colle dispone, per quanto qui segnatamente interessa, nel senso che le zone agricole E2 “sono destinate prevalentemente all’esercizio delle attività boschive ed agricole e di quelle connesse alla predetta attività. In tali zone sono consentite a case di abitazione, fabbricati rurali quali stalle, porcili, ricoveri per macchine agricole, serbatoi idrici e simili b costruzioni adibite alla lavorazione dei prodotti delle attività di queste zone, ed all’esercizio delle necessarie macchine”. Ben emerge in tal senso, quindi, che la volontà del pianificatore deroga alla vocazione strettamente agricola degli insediamenti programmabili per tale zona soltanto con espresso e tassativo riferimento alle “costruzioni adibite alla lavorazione dei prodotti delle attività di queste zone, ed all’esercizio delle necessarie macchine”, ossia contemplando anche ipotesi di insediamento di attività industriali quale è per certo quella del mulino, ma soltanto poiché all’evidenza costitutive di un indotto di quella agricola, ossia proprio in quanto “adibite alla lavorazione dei prodotti” dell’agricoltura locale. In tale contesto, pertanto, la tralatizia e ormai del tutto consolidata giurisprudenza di questo giudice secondo cui l’area pianificata dal vigente strumento urbanistico primario come “area agricola” non deve essere necessariamente destinata ad attività agricole ma è sufficiente che soddisfi la vocazione del suolo sottraendolo a nuove edificazioni cfr., ad es., tra le più recenti Cons. Stato, Sez. , 27 luglio 2011 numero 4505 va coniugata comunque con il contenuto di quelle che sono le concrete decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale in sede di pianificazione del territorio, laddove soprattutto qualora essa abbia ivi espressamente enunciato la tipologia delle ulteriori attività, rispetto a quelle strettamente agricole, che possono insediarsi nelle aree E di cui al D.M. 2 aprile 1968 numero 1444 e tanto più che è stata recisamente esclusa dalla stessa giurisprudenza l’insediabilità in area agricola di attività comunque comportanti la realizzazione di opere che in ragione all’uso cui sono preposte recano necessariamente caratteristiche strutturali e tipologiche del tutto inconciliabili con la destinazione agricola e tanto con riferimento non solo all’utilizzo concreto del suolo , ma alla naturale vocazione dei terreni ovvero che comunque determinano una cementificazione della zona agricola cfr. in tal senso la stessa sentenza numero 4505 del 2011 che ha affermato l’impossibilità di realizzare in zona agricola E un impianto di frantumazione di inerti . Nel caso in esame, va quindi tenuto conto della circostanza che la vigente strumentazione urbanistica primaria del Comune di Gioia del Colle espressamente contempla la possibilità di realizzare alberghi in altre zone appositamente a ciò destinate e che, pertanto, nella zona agricola di cui trattasi non può essere ragionevolmente assentito l’insediamento di strutture ricettive ulteriori e diverse da quelle destinate all’attività agrituristica, notoriamente complementare a quella agricola e men che meno può ricavarsi una deroga a ciò nella predetta circostanza che il molino costituiva comunque attività industriale e non agricola e che pertanto ciò ex se legittimerebbe la prosecuzione nel relativo immobile di un’attività comunque diversa da quella strettamente agricola, posto che la deroga accordata dalle N.T.A. del P.R.G. per l’anzidetta attività industriale era ed è fondata sull’espressa enunciazione di un criterio di complementarietà rispetto all’uso agricolo del territorio non applicabile – all’evidenza – per un insediamento alberghiero ben diverso da quello agrituristico. 9.3. Quanto sin qui esposto risulta ex se assorbente al fine della reiezione dei ricorsi proposti da Segeco. Per mera completezza espositiva va comunque evidenziato che, come ben colto nelle due sentenze impugnate, anche il nuovo progetto presentato da Se.Ge.Co. assume la connotazione di nuova costruzione e non già di ristrutturazione edilizia. La ristrutturazione del corpo edificato del mulino contempla la demolizione degli esistenti collegamenti verticali tra i vari piani, nonché l’abbassamento della quota di solaio di copertura del secondo piano di un metro con conseguente innalzamento della quota utile interna del piano sottotetto. La stessa conformazione della copertura dell’edificio è a sua volta in parte modificata per effetto di un innalzamento del muro di spinta e cambio di pendenza delle falde che consente di ottenere in corrispondenza del corridoio di distribuzione delle camere un’altezza utile minima di m. 2,35 e nei bagni sul lato nord del terzo piano una altezza utile interna di m. 2,10. Inoltre a livello del terzo piano è previsto un arretramento della parete prospettica sud in modo da ricavare in corrispondenza di ciascuna camera un terrazzino della profondità di 90 cm. cui la vecchia parete prospettica ne costituisce il parapetto e, ancora, per il collegamento tra il piano terra i vari piani in cui sono collocate le diverse funzioni alberghiere, è prevista la realizzazione di un elemento a torre posto sul lato Sud con un lato aperto e all’interno di tale manufatto è prevista al terzo piano la realizzazione di una stireria, nel mentre al piano terra per il collegamento tra il vano salotto e il blocco scala ascensori è prevista la realizzazione di un manufatto vetrato. Tutto ciò configura una costruzione, dopo la demolizione, di un corpo non avente la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, posto che l’insieme dei mutamenti testè descritti non può, ragionevolmente, essere indotto soltanto dalle esigenze di carattere impiantistico prima tra tutte l’installazione dell’aria condizionata rappresentate da Se.Ge.Co. senza sottacere, poi, che il vano scala esterno e chiuso da soli tre lati comunque derivante dalla precedente progettazione che lo contemplava chiuso su tutti i lati non può ragionevolmente ricondursi ex se a volume tecnico ovvero a soluzione progettuale asseritamente indotta da esigenze di sicurezza, trattandosi – viceversa – di soluzione progettuale liberamente elaborata da Se.Ge.Co. e che con ogni evidenza altera la sagoma dell’edificio in questione e ciò, si badi, anche ove si accedesse alla tesi, per così dire “minimalista” della medesima appellante secondo cui risulterebbe modificata l’altezza solo “nella zona di compluvio verso cui convergono i tetti a falde”, posto che anche tale ammessa modifica si sostanzia comunque in una sensibile alterazione della sagoma e della facciata dell’edificio. Tali notazioni risultano pertanto sufficienti al fine di smentire la tesi di fondo dell’appellante, sostenuta in entrambi i procedimenti in epigrafe e secondo la quale i lavori assentiti con gli atti impugnati in primo grado sarebbero riconducibili a ristrutturazione edilizia. 10. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti. Va peraltro dichiarato irripetibile per entrambi i procedimenti in epigrafe il contributo unificato di cui all’articolo 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115 e successive modifiche. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa loro riunione previa estromissione dal giudizio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari Ministero dell’Interno , li respinge. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio. Dichiara irripetibile per entrambi i procedimenti in epigrafe il contributo unificato di cui all’articolo 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115 e successive modifiche. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.