È l’elevata velocità che ha causato l’incidente, non il cantiere poco illuminato

Cantiere non illuminato il titolare della ditta non è responsabile dell’incidente mortale di un automobilista lanciato a forte velocità sul lungo rettilineo.

La fattispecie. Un’automobile sfreccia a 100 Km/h su un tratto di statale dove il limite è di 30. Il conducente perde il controllo dell’auto e finisce contro una macchina operatrice lasciata in sosta nel cantiere lungo la strada. Il cantiere non era ben segnalato. A finire davanti al banco degli imputati è il titolare della ditta, accusato di omicidio colposo per non aver adottato una idonea recinzione dell’area del cantiere, delle segnalazioni idonee e per non aver adottato opportuni accorgimenti per segnalare la presenza del macchinario. Ma l’auto avrebbe sbandato comunque Il fatto non sussiste, almeno per il Gip che dichiara il non luogo a procedere. La Corte d’appello, adita dal Procuratore Generale, dispone la trasmissione degli atti presso la Corte di Cassazione. È in Cassazione che - con la sentenza numero 21906/2012 depositata il 6 giugno – viene dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la decisione del Gip. Infatti, «i profili di colpa specifica contestati all’imputato non avevano avuto alcun rilievo concreto rispetto alla intervenuta deviazione del veicolo dalla traiettoria rettilinea, fattore in realtà determinante rispetto alla causazione del sinistro». e l’incidente sarebbe stato fatale anche senza il cantiere. In pratica, «anche eliminando la presenza del cantiere dal tratto stradale», l’auto condotta dalla vittima, «a causa della improvvisa perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, avrebbe comunque impattato sul muretto di contenimento» a causa dell’alta velocità, l’evento mortale si sarebbe comunque verificato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 aprile – 6 giugno 2012, numero 21906 Presidente Marzano – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza in data 21.06.2011, pronunciata ai sensi dell'articolo 425 cod. proc. penumero , dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di L.V. in ordine al delitto di omicidio colposo ascritto al prevenuto, perché il fatto non sussiste. Rilevato che le posizioni degli originari coimputati C. e S. erano state separate, essendosi proceduto nei confronti dei predetti nelle forme del rito abbreviato, il giudicante richiamava la contestazione elevata all'odierno imputato, nella sua qualità di titolare della ditta Castalia Servizi Idrici srl, che concerne il sinistro stradale, con esito letale, verificatosi la notte tra il omissis , nella Via omissis che attraversa il Comune di omissis , occorso all'automobilista I.A. I., infatti, alla guida della vettura Smart Four Four, aveva impattato violentemente contro la macchina operatrice lasciata in sosta nel cantiere insistente lungo la predetta strada nazionale, allestito dalla impresa Castalia, per l'esecuzione di lavori di riqualificazione del torrente Il giudicante evidenziava che il cantiere era presente su quel tratto di strada sin dal mese di omissis e che l’I., la notte del omissis , mentre percorreva la Via omissis in direzione omissis , giunto all'altezza del civico numero , perdeva il controllo del mezzo, presumibilmente a causa della velocità di marcia non moderata, si dirigeva verso la recinzione del cantiere che si trovava lungo la carreggiata ed impattava quindi contro la macchina operatrice in sosta nell'area, perdendo la vita sul colpo. Ciò premesso, il G.i.p. si soffermava sul contenuto della contestazione elevata al L. , consistente nell'aver omesso di adottare una idonea recinzione dell'area del cantiere e nell'aver lasciato in sosta la pesante macchina operatrice, senza adeguata protezione rispetto al traffico veicolare. Rilevava che all'imputato si contesta la violazione della normativa del Ministero dei Trasporti che regola gli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, con specifico riferimento alla mancanza del pannello integrativo indicante l'estensione del cantiere all'omessa predisposizione del segnale passaggio obbligatorio per i veicoli operativi all'inosservanza delle specifiche tecniche relative alle dimensioni della barriera di delimitazione del cantiere ed alla segnaletica di riferimento alla mancanza di opportuni accorgimenti per segnalare la presenza del macchinario. Tanto chiarito, il giudice riteneva che doveva escludersi ogni responsabilità in capo al L. , in primo luogo per difetto dell'obbligo di garanzia. Sul punto, osservava che, nel caso di specie, L. , quale Amministratore unico della società appaltatrice dei lavori di riqualificazione del torrente , aveva delegato, con atto notarile, all'ingegnere S. l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, compresa la predisposizione delle misure stabilite dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro e che detta delega concerneva altresì il controllo della corretta segnalazione dei cartelli di cantiere e l'adozione delle misure necessarie ad evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose. Sotto altro aspetto, il G.i.p. considerava che la responsabilità del L. doveva essere esclusa per assoluto difetto di nesso causale. Osservava che il cantiere occupava un tratto rettilineo della SS. numero e, in particolare, la corsia di marcia opposta a quella percorsa dalla parte offesa, di talché l'area occupata dal cantiere non costituiva ostacolo, per i veicolo in transito in direzione di omissis , essendo pure stato istituito il senso unico di circolazione. Il giudicante rilevava che dalle espletate consulenze di parte e della informativa della polizia giudiziaria emerge che I. procedeva ad un velocità superiore a 100 Km/h, laddove il limite nel tratto di interesse è di 30 Km/h e che l'impatto era avvenuto a causa di una improvvisa deviazione del veicolo condotto dall'automobilista. Sottolineava che il sinistro non era occorso all'inizio del cantiere che I. , il quale abitava a omissis , era ben informato dell'esistenza del cantiere di cui si tratta e che la zona era perfettamente illuminata, dato emergente dalla acquisita documentazione fotografica. Sulla scorta di tali rilievi il giudicante escludeva che la perdita di controllo del veicolo, ed il seguente impatto, potesse dipendere causalmente dalla presenza o dalle modalità di segnalazione del cantiere. 2. Avverso la richiamata sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, rilevando che la motivazione del provvedimento impugnato non appare convincente. La parte considera che il sistema di delimitazione del cantiere era stato realizzato in maniera del tutto artigianale ed insufficiente per garantire l'incolumità degli utenti della strada e ritiene che il giudicante abbia omesso di valutare che le riscontrate violazioni della disciplina antinfortunistica erano state concausa dell'evento verificatosi. Osserva, inoltre, che il corretto funzionamento dei dispositivi di segnalazione e di sbarramento del cantiere avrebbe potuto elidere od attenuare le conseguenze del sinistro. 3. La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza in data 13.01.2012, qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti presso questa Suprema Corte. Considerato in diritto 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 Giova primieramente considerare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito l'ambito funzionale dell'udienza preliminare, affermando che la regola di valutazione che deve osservare il giudice dell'udienza preliminare consiste nella prognosi di non evoluzione del materiale probatorio lo scrutinio del merito demandato al giudice della udienza preliminare, cioè, volgendo a soddisfare un ruolo processuale - tale essendo, infatti, la natura dell'epilogo decisorio sentenza che, per l'appunto, si definisce di non luogo a procedere ovvero decreto che dispone il giudizio che contrassegna l'esito cui l'udienza preliminare tende - non può non raccordarsi con l'implausibllltà di connotazioni evolutive del materiale di prova raccolto Cass., sez. 2, numero 14034 del 18 marzo 2008, Rv. numero 239514 conforme Cass. Sez. 2, sentenza numero 45046 del 3.12.2008 . 4.2 Nella specie, tale regola è stata pienamente osservata. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore ha posto a fondamento della propria decisione conferenti valutazioni che riguardano sia la ritenuta insussistenza della posizione di garanzia in capo all'odierno imputato, sia la ricostruzione della dinamica causale del sinistro si tratta di apprezzamenti che paiono del tutto legittimi rispetto alla regola di valutazione propria dell'udienza preliminare. Il G.i.p., infatti, ha evidenziato che i profili di colpa specifica contestati all'imputato non avevano avuto alcun rilievo concreto rispetto alla intervenuta deviazione del veicolo dalla traiettoria rettilinea, fattore in realtà determinante rispetto alla causazione del sinistro. Inoltre, il giudicante ha osservato che la macchina trivellatrice si trovava all'interno - e non all'esterno - dell'area recintata e che il sinistro si era verificato mentre il cantiere era chiuso e tutti i mezzi operativi erano fermi. Sulla scorta di tali rilievi, il giudice ha considerato che anche eliminando - secondo un ragionamento controfattuale - la presenza del cantiere dal tratto stradale, la Smart condotta dalla vittima, a causa della improvvisa perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, avrebbe comunque impattato sul muretto di contenimento del torrente e che, a causa della elevata velocità, l'evento mortale si sarebbe verificato ugualmente. Sviluppando tale ragionamento il G.i.p. ha implicitamente ritenuto insuscettibile di evoluzione un quadro probatorio già compiutamente delineato. La decisione impugnata, per quanto ora rilevato, risulta immune dalle censure dedotte dal pubblico ministero, che involgono unicamente la rivalutazione del tema relativo alla dinamica causale del sinistro. E deve pure osservarsi che l'atto di impugnazione in esame sconta l'impostazione in termini di atto di appello, cioè a dire di gravame afferente al merito della decisione, di talché lo stesso risulta affidato, in realtà, a motivi di doglianza non consentiti nell'ambito dello scrutinio di legittimità. 5. Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.