Niente soldi all’ex moglie ... reato procedibile d’ufficio

L’omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio. Il rinvio alle pene stabilite dall’articolo 570 c.p. «investe il solo profilo sanzionatorio e non è estensibile anche alle condizioni di procedibilità».

Il caso. Assegno divorzile di 650 euro da corrispondere alla ex moglie, che però non vede un soldo da giugno a settembre 2005. Marito querelato, ma poi arriva il ripensamento della donna remissione della querela e dichiarazione di improcedibilità da parte del Tribunale. Secondo i giudici di merito, infatti, il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile, punito dall’articolo 12 sexies l. numero 898/1970 – richiamante il trattamento sanzionatorio previsto per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare articolo 570 c.p. – è procedibile a querela di parte. Ma, il Procuratore Generale non è dello stesso avviso e si rivolge alla Suprema Corte per ottenere la cassazione della sentenza. Il rinvio è alla sola disciplina sanzionatoria e non alla procedibilità Secondo il procuratore ricorrente, che si rifà all’evoluzione giurisprudenziale di legittimità, il reato contestato all’uomo deve considerarsi procedibile d’ufficio, poiché il rinvio alle pene stabilite dall’articolo 570 c.p. «investe il solo profilo sanzionatorio e non è estensibile anche alle condizioni di procedibilità». l’omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio. Gli Ermellini, ribadendo l’ormai consolidato orientamento della stessa S.C. Cass. numero 14/2007 e numero 39938/2009 , accolgono il ricorso del procuratore e affermano che «il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è, infatti, procedibile di ufficio». Risulta, dunque, priva di rilievo la remissione di querela dell’ex coniuge accettata dall’imputato. E il Tribunale di Ancona, ora, dovrà tener conto dell’indicata procedibilità d’ufficio e decidere nel merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 marzo – 2 aprile 2012, numero 12309 Presidente Agrò – Relatore Paoloni Fatto e diritto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona ha dichiarato improcedibile, perché estinto per intervenuta remissione della querela, il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile articolo 12 sexies L. 898/1970 di Euro 650,00 dal giugno al settembre 2005 ascritto all'imputato G.G. in danno della consorte divorziata C B. . Esito definitorio del procedimento cui il giudice di primo grado è pervenuto in base alla ritenuta procedibilità a querela di parte del reato punito dall’articolo 12 sexies L. 898/1970 richiamante il trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 570 c.p. Assunto esplicitamente avvalorato, come precisa la sentenza, da una decisione di questa S.C. affermativa della procedibilità del reato in base a querela della persona offesa Cass. Sez. 6, 2.3.2004 numero 21673, P.G. in proc. Cappellari, rv. 229636 , il rinvio operato dalla disposizione incriminatrice al regime sanzionatorio fissato dall'articolo 570 c.p. dovendo intendersi riferito a tale regime nella sua interezza e, quindi, anche alla disciplina della procedibilità del reato dettata dall'articolo 570 co. 3 c.p. reato procedibile a querela, se attuato in danno del solo coniuge e non anche dei figli minori . 2. Avverso la descritta sentenza di improcedibilità ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona per violazione di legge. Deduce il ricorrente P.G. che, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità successiva alla decisione menzionata in sentenza, il reato di cui all'articolo 12 sexies L. 898/70 deve considerarsi procedibile di ufficio, poiché il rinvio operato da tale disposizione alle pene stabilite dall'articolo 570 c.p. investe il solo profilo sanzionatorio e non è estensibile anche alle condizioni di procedibilità. Nel citare le sentenze di questa S.C. che suffragano l'ormai stabile indirizzo interpretativo formatosi sul tema, il ricorrente P.G. sottolinea che della perseguibilità di ufficio del reato di omesso versamento dell'assegno divorzile non ha mai dubitato lo stesso giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 12 sexies L. 898/70, che ha valutato giustificato il diverso regime di procedibilità rispetto al reato di cui all'articolo 570 c.p., differendo i due reati sotto i profili oggettivo e soggettivo e per la natura dell'assegno nei due casi Corte Cost. sentenze numero 472/1989 e 325/1995 . 3. Il ricorso del Procuratore Generale di Ancona è fondato. Il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è, infatti, procedibile di ufficio secondo l'orientamento consolidato di questa Corte regolatrice, cui non fa velo l'isolata decisione del 2004 ricordata nella sentenza del Tribunale oggetto di ricorso. Nessuna specifica disposizione subordina, in vero, la procedibilità del reato previsto dall'articolo 12 sexies L. 898/70 alla presentazione della querela dell'ex coniuge avente diritto ad una somma di denaro a titolo di mantenimento cfr. Cass. Sez. 6,19.12.2006 numero 14/07, D'Annibale, rv. 235753 Cass. Sez. 6, 3.10.2007 numero 39392, P.G. in proc. Pellecchia, rv. 237663 Cass. Sez. 6,25.9.2009 numero 39938, rv. 245004 . Come osserva il ricorrente P.G., il regime della procedibilità ex officio del reato in esame ha superato in più occasioni il vaglio della Corte Costituzionale, che ha posto in luce la non piena omologabilità della fattispecie criminosa a quella disciplinata dall'articolo 570 co. 2 c.p., da cui si differenzia per la struttura oggettiva. cioè con riguardo alla diversa natura dell'assegno nei due casi, e per Ndr testo originale non comprensibile cioè con riguardo alla permanenza o non del vincolo coniugale Corte Costituzionale sentenze nnumero 472/1987 e 325/1995, ordinanze nnumero 209/1997 e 423/1999 . Ne consegue, una volta ribadita la procedibilità di ufficio del reato ascritto all'imputato G. , che nel caso di specie è priva di rilievo la remissione di querela dell'ex coniuge accettata dall'imputato. Con l'effetto, quindi, che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Ancona per il giudizio di merito, che terrà conto dell'indicata procedibilità di ufficio del reato ascritto all'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di Ancona.