Il giudice ordinario è competente a decidere sulle controversie aventi ad oggetto le sanzioni irrogate dai Monopoli di Stato all’esercente pubblico proprietario di apparecchi da intrattenimento ‘irregolari’ non collegati alla rete telematica.
Le Sezioni Unite della SC, con la sentenza numero 2700 dello scorso 23 febbraio 2012, hanno ritenuto, in particolare, non rilevante che la sanzione sia inflitta da un ufficio finanziario ma la natura tributaria o meno della norma violata che nel caso di specie era diretta a garantire il corretto svolgimento nel pubblico interesse di attività illecite derivanti dall’uso di slot machine atte a pregiudicare la regolarità delle giocate. La pronuncia resa dalle sezioni unite è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. In tema di giurisdizione il legislatore con l’articolo 59, l. numero 69/2009 ha previsto che il giudice in materia civile, amministrativa, contabile e tributaria, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indicando anche il giudice nazionale competente. Il successivo comma 2 dello stesso articolo afferma che se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice competente fosse stato adito sin dall’inizio. Tale disciplina comunque, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere applicata retroattivamente in quanto i poteri processuali delle parti sono regolati esclusivamente dalla legge al momento dell’emanazione dell’atto e non dai poteri del giudice. Il caso. Nel corso di un accesso in un pubblico esercizio i militari della Guardia di finanza riscontravano la presenza di u apparecchio da intrattenimento non collegato alla rete telematica e di altri quattro che pur non essendo collegati non risultavano in regola con la trasmissione dei dati. Conseguentemente l’AAMS notificava alla società proprietaria degli apparecchi l’ordinanza di ingiunzione di pagamento. Le parti hanno impugnato tale ordinanza dinanzi al Tribunale che si è dichiarato incompetente declinando la giurisdizione a favore del giudice tributario. A questo punto la società ha riassunto la causa dinanzi alla competente Commissione tributaria, riproponendo la questione di giurisdizione e la CTP, dichiarando la propria potestas iudicandi, ha respinto il ricorso nel merito e la CTR il successivo appello, condannando in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali. Da qui il ricorso per cassazione e la remissione della questione alle sezioni unite. Sulla regolarità delle giocate è competente il giudice ordinario. La SC ha richiamato, preliminarmente, la sentenza 14 maggio 2008, numero 130, con cui la Corte Costituzionale, ponendo fine al conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e commissioni tributarie in relazione alle controversie concernenti le sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, d.lgs. numero 546/1992, recante norme in materia di giurisdizione tributaria, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari. In particolare, i giudici di legittimità, cassando la sentenza impugnata del giudice tributario, hanno affermato la competenza del giudice ordinario evidenziando che non ha più importanza il fatto che la sanzione fosse stata inflitta da un ufficio finanziario, ma soltanto la natura tributaria o meno della disposizione violata, che nella fattispecie in esame era diretta ad assicurare il corretto svolgimento, negli esercizi pubblici della gestione degli apparecchi di intrattenimento al fine di reprimere, ai fini dell’interesse pubblico, attività illecite finalizzate a pregiudicare la regolarità delle giocate. Occorre rilevare che sul tema in esame in due precedenti pronunciamenti aventi ad oggetto infrazioni in tema di mancata connessione degli apparecchi di intrattenimento alla rete telematica, le medesime sezioni unite hanno affermato analogamente che trattandosi di prescrizioni preordinate alla regolarità delle giocate mancata connessione degli apparecchi alla rete telematica e non all’esatto adempimento di obblighi tributari va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e non quella del giudice tributario, non rilevando che la sanzione sia stata inflitta da un ufficio finanziario, dovendosi invece accertare la sua natura tributaria o meno su di un piano meramente oggettivo.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 7 febbraio – 23 febbraio 2012, numero 2700 Presidente Rovelli – Relatore Tirelli Fatto e diritto La Corte rilevato che nel corso di un accesso nel pubblico esercizio omissis di S S. , la Guardia di Finanza ha riscontrato la presenza di un apparecchio da intrattenimento non collegato alla rete telematica e di altri quattro che pur essendo collegati, non risultavano aver trasmesso da oltre un mese i prescritti dati che una volta ricevuto il relativo verbale, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato AAMS , Ufficio regionale del Veneto e del Trentino Alto Adige, ha notificato alla S. ed alla srl Mega Games proprietaria degli apparecchi ordinanza di confisca e ingiunzione di pagamento per complessivi 10.000,00 Euro ciascuna che le intimate l'hanno impugnata davanti alla Sezione distaccata di Merano del Tribunale di Bolzano, che con sentenza numero 77/2008 del 12/3/2008 ha però declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario che la Mega Games e la S. hanno adito allora la competente Commissione Provinciale riproponendo la questione di giurisdizione alla luce della sopravvenuta Corte cost. numero 130 del 2008 che con sentenza numero 111/5/2008 del 9-31/12/2008, la Commissione Provinciale ha tuttavia ritenuto la sussistenza della propria potestas iudicandi, respingendo il ricorso nel merito che le soccombenti hanno interposto appello, insistendo sulla giurisdizione del giudice ordinario e sull'infondatezza degli addebiti che con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato il gravame, condannando in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali che la Mega Games e la S. hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo con il primo motivo che la controversia in questione non rientra fra quelle riservate alla cognizione del giudice tributario che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha notificato controricorso, con cui ha contestato l'esattezza dell'assunto avverso che a questo proposito giova premettere che nell'affrontare con la sentenza numero 4109 del 2007 il problema della sorte delle azioni promosse davanti ad un giudice privo di giurisdizione, le Sezioni Unite si sono limitate a riconoscere l'effetto conservativo della domanda, senza pronunciarsi sulla natura del processo successivamente riattivato davanti al giudice munito della giurisdizione che anche la Corte costituzionale si è espressa in tal senso con la sentenza numero 77 del 2007 che soltanto l'articolo 59 della legge numero 69 del 2009 ha strutturato il nuovo giudizio in termini di riassunzione, stabilendo in particolare che se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione , la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'inizio che come chiarito da C. Cass. numero 6016 dei 2011, tale disciplina non può essere, però, retroattivamente applicata perché in difetto di specifiche disposizioni in contrario, i poteri processuali delle parti sono regolati dalla legge vigente al momento dell'atto che risalendo il tutto ad epoca precedente al luglio 2009 e considerato, di conseguenza, che la sentenza del Tribunale non poteva spiegare alcun effetto al di fuori del processo in cui era stata pronunciata, deve pertanto riconoscersi che le ricorrenti avevano la facoltà di proporre la questione di giurisdizione davanti alla Commissione Provinciale, prima, ed a quella Regionale, poi che quest'ultima l'ha, come si è visto, decisa nel senso dell'appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice tributario che pronunciando in fattispecie analoghe, queste Sezioni Unite ne hanno invece affermato la devoluzione al giudice ordinario in quanto a seguito della sentenza numero 130 del 2008, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 2, comma 1, del D. Lgs numero 546 del 1992, non aveva più importanza il fatto che la sanzione fosse stata inflitta da un ufficio finanziario, perché ciò che contava era soltanto la natura, tributaria o meno, della norma violata che, nel caso di specie, mirava a garantire il corretto svolgimento, negli esercizi pubblici della gestione dei citati apparecchi al fine di reprimere, nel pubblico interesse, attività illecite capaci di pregiudicare la regolarità delle giocate C. Cass. nnumero 23107 del 2010 e 10872 del 2011 che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione dell'AGO sulla opposizione proposta dalla Mega Games e dalla S. che in accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata dev'essere perciò cassata con rimessione delle parti davanti al competente giudice ordinario, che provvederà pure sulle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione dell'AGO, accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, rimettendo le parti davanti al competente giudice ordinario, che provvederà pure sulle spese dell'intero giudizio.