Con il provvedimento protocollare numero 14607, il 4 febbraio 2013 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che i crediti riconosciuti alle banche che hanno erogato finanziamenti agevolati per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 2012 possono essere recuperati anche mediante la cessione del credito, previsto dall’articolo 1260 c.c
L’integrazione. Il nuovo provvedimento, va ad integrare quello dell’11 gennaio 2013, numero 4047, che aveva stabilito le regole per fruire del credito d’imposta da parte degli enti erogatori del finanziamento agevolato, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 3-bis, d.l. numero 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 135/2012. Il credito d’imposta. E’ stato infatti previsto che «in caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito d’imposta pari per ciascuna scadenza di rimborso all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti». Il recupero della banca. La banca recupera «l’importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie per la gestione del finanziamento», attraverso una compensazione o una cessione di credito ex articolo 43-ter, d.P.R. numero 602/1973. Si applica anche l’articolo 1260 c.c. per la cessione di credito. Quindi per favorire l’adesione dei soggetti finanziatori, con il nuovo provvedimento l’Agenzia delle Entrate agevola il tempestivo recupero del credito, estendendo i mezzi di recupero per le banche vale anche la cessione del credito ex articolo 1260 c.c., «ferma restando l’indicazione dell’operazione di cessione nella dichiarazione dei redditi del cessionario». Crediti d’imposta differenti. Il diritto di credito «delle banche non discende da misure agevolative a favore dei soggetti finanziatori stessi, bensì a favore dei contribuenti quale contributo alla ricostruzione». Quindi il credito che viene ceduto è differente sia dai crediti d’imposta per il rimborso di quanto indebitamente versato, sia dai crediti d’imposta in senso stretto. Le specifiche tecniche. L’Agenzia delle Entrate provvede, infine, a definire le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte delle banche degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del numero e dell’importo delle singole rate.
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