Il 21 settembre 2013, se vogliamo aderire all’interpretazione letterale della frase «decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto», entra finalmente in vigore il D.Lgs. 28/2010 così come modificato dalla legge 9 agosto 2013 numero 98, che ha convertito il D.L. numero 69 del 21 giugno 2013.
In pratica, si tratta della “Mediazione 2.0”, visto che il D.L. e la legge di conversione hanno apportato alla disciplina svariate modifiche sostanziali, tutte ancora da verificare sul campo, le quali introducono delle novità importanti alla regolamentazione della procedura di mediazione, tese, nelle intenzioni del legislatore, a rafforzare l’istituto e a soddisfare alcune lacune del D.Lgs. 28/10. Si tratta di novità di vario tipo, tra cui la reintroduzione della condizione di procedibilità nelle materie già previste dalle quali è stata esclusa la r.c. auto e limitata a quattro anni di tempo, la previsione della gratuità della procedura nel caso in cui non si raggiunga l’accordo al primo incontro, l’assistenza obbligatoria del legale, la qualifica di diritto di mediatore per gli avvocati, l’introduzione della competenza territoriale, la previsione dell’esecutività del verbale senza la necessità dell’omologa , nel caso di sottoscrizione degli avvocati, la trascrivibilità del verbale per l’accertamento dell’usucapione. Vai allo speciale
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