Il Tribunale di Roma, con ordinanza depositata il 16 settembre 2013 e qui pubblicata , dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione attiva di tutte le parti reclamanti ad eccezione del solo avvocato Pierluca Dal Canto, ha rigettato il reclamo siccome inammissibile in quanto rivolto ad una attività già compiuta e, comunque, per cui non è stata consentita la tutela giudiziaria delle proprie ragioni a tutti i controinteressati.
Nel merito della questione il Tribunale di Roma ha ritenuto però di non condividere, in punto di fumus boni iuris , la posizione del primo Giudice ritenendo che la legge avrebbe previsto per i 56mila avvocati iscritti all’Albo ma non iscritti in Cassa Forense perché titolare di redditi inferiori ai parametri medi, l’iscrizione ope legis la cui automaticità troverebbe conferma nel comma 9 del medesimo art. 21, legge 247/2012. A nostro sommesso avviso nella materia previdenziale l’iscrizione ope legis non esiste essendo prevista solo l’iscrizione a domanda o d’ufficio. Un errore interpretativo. L’errore interpretativo dell’ordinanza del Tribunale di Roma è evidente per chi scrive. Tanto per cominciare l’art. 21 è inserito nel titolo II della Legge 247/2012 Albi, Elenchi, Registri che contiene diverse disposizioni che regolano differenti aspetti della professione di avvocato che vanno dalla tenuta degli albi, all’iscrizione dell’avvocato albo, alle incompatibilità ed alla sospensione o cancellazione dall’esercizio professionale senza contare che, il medesimo titolo regola l’albo speciale dei Cassazionisti e la particolare figura dell’avvocato di ente pubblico . La stessa intestazione dell’art. 21 fa riferimento alla disciplina per l’esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri obbligo di iscrizione alla previdenza forense. Trattasi di norma attinente l’esercizio della professione, ed in particolare delle condizioni per il permanere dell’iscrizione ad un albo da parte dell’avvocato. Un nuovo requisito l’iscrizione all’albo. La novità dell’art 21 è che individua un nuovo requisito per poter permanere nell’esercizio professionale. In particolare il comma 1 subordina la permanenza dell’iscrizione all’albo all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la re-iscrizione saranno disciplinate con regolamento ministeriale da adottarsi entro due anni dall’entrata in vigore della legge ai sensi dell’art. 1 della Legge 247/2013, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale. Il comma 4 prevede, conseguentemente, che la mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo. In altri termini chi non esercita effettivamente, continuativamente, abitualmente e prevalentemente la professione di avvocato perde il diritto a permanere iscritto in un albo. Al comma 8 si prevede la contestuale iscrizione a Cassa Forense. Se diamo una lettura corretta e consequenziale dei vari commi l’unica interpretazione che ci pare corretta è quella per cui gli avvocati che saranno iscritti alla Cassa Forense i famosi 56.000 avvocati di oggi saranno solo quelli che all’entrata in vigore del regolamento del comma 1 ne soddisferanno le condizioni per restare iscritti all’albo cioè quelli che al momento di emanazione del regolamento ministeriale eserciteranno la professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente [1] . In quel momento si dovrà dare corso ad una revisione degli albi e verificare se per questi 56.000 avvocati permangano i requisiti per la iscrizione, e provvedere in assenza di conseguenza alla loro cancellazione, previo contraddittorio con gli interessati. L’art. 21 della legge 247/2012 ha colmato una lacuna prima esistente in forza della quale circa 56.000 avvocati, variamente disseminati sul territorio nazionale fenomeno che per il vero si riscontra in minima ed esigua parte nelle tre Regioni del Nord Est , risultavano iscritti all’Albo ma non iscritti in Cassa Forense e erano iscritti alla gestione separata dell’INPS ai sensi della legge 335/1995 e per il vero molti di essi privi di qualsiasi copertura previdenziale [2] . In questo senso deve essere anche letta la previsione del comma 10. Una delle ragioni che portano ad una lettura unitaria dell’art. 21 è dato anche dalla la finalità perseguita dal legislatore a ben vedere il legislatore ha operato con i commi 8 e 10 l’auspicata scelta di uniformare i requisiti per l’accesso sia all’ordinamento professionale che alla previdenza. La norma trova la sua finalità nella specialità e particolare tutela riconosciuta alla professione forense e nella necessita di assicurare al cliente, tramite i requisiti dell’effettività, continuatività, abitualità e prevalenza, un avvocato sempre professionalmente preparato ed aggiornato anche perché concretamente e non saltuariamente esercita la sua professione. L’adozione del principio iscrizione Albo/iscrizione Cassa comporta anche l’eliminazione o quantomeno l’attenuazione - di possibili situazioni di evasione contributiva, scoraggia quelle iscrizioni non motivate e di chi mantiene l’iscrizione all’albo solo ad pompam , senza alcun concreto esercizio della professione. Ancora in attesa del regolamento. Coloro che saranno esclusi saranno solo chi non avrà più i requisiti per esercitare la professione, cioè chi pur avendo superato l’esame eserciterà solo del tutto residualmente e del tutto saltuariamente la professione di avvocato [3] . Per evitare che la disposizione si traduca in una censurabile discriminazione di censo, l’art. 21 della legge 247/2012 nella sua nuova formulazione, ha escluso ogni riferimento al criterio reddituale ed ha rinviato all’adozione di un successivo regolamento della Cassa l’individuazione di nuovi criteri di contribuzione. Non a caso l’art. 21 della legge 247/2012 al comma 9 impegna Cassa Forense ad emanare, nel termine di un anno dall’entrata in vigore della legge stessa, un apposito regolamento che disciplini, diminuendola, l’entità della contribuzione minima da far pagare a chi alla data di attuazione della disposizione non dichiari un reddito imponibile o un volume d’affari IVA che imponga l’iscrizione d’ufficio in Cassa Forense. Il fatto che il regolamento della Cassa debba essere formulato un anno prima di quello del Ministero non è un errore o un’incongruenza in cui è incorso il legislatore ma risponde al corretto criterio per cui coloro che non essendo iscritti alla Cassa ed avendo i requisiti dell’effettività, continuatività, abitualità e prevalenza che saranno individuati dopo l’adozione del regolamento ministeriale i soli che legittimano il permanere dell’iscrizione all’albo debbano esser a conoscenza dei contributi previdenziali cui saranno da quel momento per legge sottoposti. Concludendo la legge n. 247/2012 riforma forense , con l’art. 21 ha voluto dettare una disciplina omogenea sia per l’iscrizione all’albo professionale che alla Cassa Forense ed in questo senso, e non estrapolandolo dal testo dell’articolo, deve essere letto il comma 8 dell’art. 21 . Si è abbandonata, quindi, la previgente disciplina che consentiva la permanenza dell’iscrizione all’albo anche per coloro che, di fatto, non esercitavano la professione oppure la esercitavano in modo saltuario e sporadico. La realtà è che è stata dettata per l’iscrizione all’albo professionale e per la permanenza dell’iscrizione allo stesso, lo stesso principio che disciplinava l’iscrizione alla Cassa Forense, sia pure con alcune rilevanti e significative attenuazioni quale, ad esempio. il fatto che il reddito professionale non potrà mai costituire elemento per la prova dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente dell’attività professionale . Infatti l’art. 21, comma 1, della l. n. 247/2012 statuisce che La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’art. 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale . Ed il successivo comma 4 statuisce che La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza nell’esercizio professionale, comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo . Con la riferita normativa si è realizzata, quindi, quella armonizzazione, da più parti auspicata, della disciplina d’accesso all’ordinamento forense ed all’ordinamento previdenziale. Se ci sforziamo di estrapolare da questa difesa un principio di diritto da applicare alla fattispecie dedotta in giudizio possiamo ipotizzarlo del seguente tenore L’art. 21 della legge 247/2012 ai commi 8 e 10, armonizzando la disciplina dell’ordinamento forense con quello professionale, comporta che dovranno essere iscritti alla Cassa Forense solo quegli avvocati che, a far data dall’entrata in vigore dell’emendando regolamento ministeriale di cui al comma 1, che individuerà le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, conserveranno il diritto a permanere nell’iscrizione agli albi professionali. Il regolamento che sarà adottato da Cassa Forense, ai sensi del comma 9 entro un anno dall’entrata in vigore della legge 247/2012, determinerà i contributi dovuti dagli avvocati iscritti che, pur non avendo raggiunto i parametri reddituali vigenti alla data dall’entrata in vigore dell’emendando regolamento ministeriale di cui al comma 1, conserveranno invece le condizioni per permanere nell’iscrizione all’albo ne consegue che sino a quella data resta vigente l’obbligo per gli avvocati iscritti all’albo, ma non alla Cassa, dell’iscrizione alla gestione separata dell’INPS ai sensi della legge 335/1995 . [4] Nessuna posizione medio tempore sarà danneggiata dall’applicazione di questo principio perché i neo iscritti, purché infra 35enni, godono già di un particolare regime di favore per cinque anni. Come si vede abbiamo due interpretazioni diverse offerte dal Tribunale di Roma, la prima in sede cautelare, la seconda in sede di reclamo. Al contrario, seguendo la tesi dei ricorrenti, la conseguenza cui si giungerebbe alla illogica conseguenza di un’iscrizione temporanea da parte di 56.000 avvocati, che poi non avendo i requisiti per la permanenza dovrebbero essere cancellati dagli albi nel 2015! La problematica non era di facile soluzione poiché per l’Avvocatura vi erano differenti normative per l’accesso alla previdenza e per l’accesso alla professione, normative peraltro giustificate da una ratio diversa la normativa previdenziale, che operava ed opera con metodi solidaristici, tendeva e tende a garantire prestazioni agli iscritti e loro superstiti alla Cassa, al verificarsi di eventi es. invalidità che non consentono introiti per una vita dignitosa la normativa dell’ordinamento professionale, con la tenuta degli albi, tendeva e tende invece a garantire ai terzi una preparazione professionale degli iscritti agli albi. Dalle diverse discipline vigenti per l’accesso alla professione e alla previdenza categoriale, conseguiva che lo stesso soggetto veniva e viene da un lato considerato professionista con l’iscrizione all’albo professionale , pur non svolgendo di fatto alcuna attività professionale, mentre dall’altro, ai fini previdenziali, non veniva considerato professionista. Da più parti si era evidenziata la necessità di risolvere il problema coordinando le due discipline dettate dal legislatore per l’ordinamento professionale e per la previdenza forense ed è proprio quello che è stato attuato con l’art. 21 della l. 31.12.2012 n. 247 . E’ evidente la finalità di tutela dei terzi insiti nella nuova previsione legislativa. In questo senso non è, ad avviso dello scrivente, del tutto condivisibile i l comunicato 11.02.2013, ex adverso citato in atti, del Presidente di Cassa Forense che ipotizza un effetto retroattivo della previsione dell’iscrizione alla data dell’1. 2. 2013.
PP_PROF_CassaForenserosa