Se, in considerazione di una «stravagante circostanza» e scoraggiato da alcune «bizzarre considerazioni», un professionista decide di interrompere la collaborazione professionale con un collega, addebitandogli anche la «banale ignoranza dei doveri professionali», non è configurabile il reato di ingiuria.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Quinta sezione penale, con la sentenza numero 32987/12. Una collaborazione infelice. Nell’ambito di un rapporto di collaborazione tra due avvocati, uno dei professionisti – del tutto insoddisfatto del comportamento del collega – polemizzava con l’altro inviandogli missive di protesta contenenti alcune espressioni che denotavano la scarso apprezzamento del comportamento professionale tenuto. In particolare, si poteva leggere di «stravagante circostanza», «bizzarre considerazioni» e «banale ignoranza dei doveri professionali». Il procedimento penale che ne nasceva vedeva, tanto di fronte al Giudice di Pace quanto innanzi al Tribunale, l’avvocato autore delle asserite ingiurie condannato alla pena di 600 € di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore del querelante costituitosi parte civile. Il legale condannato propone quindi ricorso per cassazione. In ambito professionale spazio alla critica, anche aspra La Suprema Corte accoglie il gravame e annulla la sentenza senza rinvio, poiché ritiene che il fatto non costituisca reato. Infatti, il motivo di ricorso per cui le critiche espresse non riguardano in alcun modo questioni personali inerenti il querelante, ma rappresentano solo una critica al suo operato professionale, viene condiviso dal giudice di legittimità. La Cassazione, richiamando un orientamento consolidato, ricorda che le ragioni dell’interruzione del rapporto fiduciario con il professionista – altresì nel caso in cui anche l’altra ‘parte’ sia un professionista – possono essere sorrette dal riferimento all’assenza di diligenza e di competenza dell’avvocato cui sono dirette. nei limiti dell’etimologiaLe espressioni utilizzate nel caso concreto risultano essere sì sferzanti, ma comunque proporzionate e correlate al livello dei fatti narrati. Il giudice di legittimità coglie, in più, l’occasione per fornire le definizioni dei termini utilizzati, sottolineando come ‘stravagante’ dal latino medievale extra vagari significhi strano, ‘bizzarro’ dallo spagnolo corrisponda a singolare, mentre ‘banale’ dal francese – che nel caso di specie accompagna il sostantivo ignoranza - stia per comune. se utile ad esprimere il concetto. Alla luce di ciò, le affermazioni critiche utilizzate dal ricorrente risultano essere tutt’altro che fuori luogo e offensive, essendo volte unicamente a descrivere le in capacità professionali del collega e le ragioni dell’interruzione del rapporto fiduciario. La loro legittimità consente e impone, infine, di rimuovere l’antigiuridicità della condotta ingiuriosa, annullando come si è detto la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 aprile – 22 agosto 2012, numero 32987 Presidente Ferrua – Relatore Bevere Fatto e diritto Con sentenza 1.4.2011, il tribunale di Teramo ha confermato la sentenza 7.6.04 del giudice di pace della stessa sede, con la quale A.C. è stato condannato alla pena di Euro 600 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile,perché ritenuto colpevole del reato di ingiuria in danno dell'avvocato L.G., per aver inviato ripetute comunicazioni scritte in cui affermava l'incapacità professionale di quest'ultimo. L'A. ha presentato ricorso per i seguenti motivi 1. violazione di legge in riferimento agli articolo 552 co. 1, lett. c c.p.p. e 20 co. 2 lett. c d.lgs. 274/2000 l'imputazione si limita a indicare gli strumenti per mezzo dei quali sarebbe stata realizzata l'ipotesi criminosa, senza indicare quali siano le parole o le locuzioni offensive. In tal modo l'imputato non è in grado di scegliere e impostare una linea difensiva. L'eccezione di nullità dell'imputazione è stata rigettata senza congrua motivazione dal giudice di pace e dal tribunale e viene riproposta in questa sede 2. vizio di motivazione la sentenza omette di indicare gli elementi di fatto sui quali si fonda. Il riferimento generico a “riscontri documentali e testimoniali emersi” non consente di comprendere il percorso logico giuridico che ha indotto il giudicante al giudizio di condanna 3. violazione delle legge penale negli scritti non c'è traccia di locuzioni ingiuriose e il tenore complessivo della missiva riguarda esclusivamente l'attività professionale e le modalità attraverso cui la stessa è gestita, in nessun modo riguardando questioni personali o comunque tali da coinvolgere la persona del querelante. 4. violazione dell'articolo 157 c.p. il termine di prescrizione è maturato. Il ricorso merita accoglimento, sia pure con argomentazioni parzialmente coincidenti con quelle proposte dall'imputato. Il primo e il secondo motivo di carattere processuale sono manifestamente infondati, in quanto è già stato chiarito dai giudici di merito che il riferimento nel capo di imputazione alle ripetute comunicazioni scritte trova immediata integrazione nei due fax e nel telegramma inviati dall'imputato in un arco di tempo breve e strettamente collegato alla polemica sorta con il collega. I testi contenenti le affermazioni incriminate sono nel fascicolo del p.m. e sono stati prodotti in udienza. Nessuna connotazione criptica è ravvisabile nella formulazione dell'accusa e nessun limite è individuabile all'esercizio del diritto di difesa. Il calcolo del termine di prescrizione, effettuato dal ricorrente, non tiene conto della durata della sua sospensione, emergente dagli atti processuali. Quanto al merito, va rilevato che la vicenda in esame nasce nel rapporto di collaborazione professionale tra l'avv. A. e l'avv. L. , corrispondente del primo nel foro di Teramo. Tra i due professionisti si è sviluppata una polemica, avendo il primo rilevato comportamenti anomali e colposamente inadempienti nella condotta del secondo. Di qui gli scritti inviati dall'imputato, costituiti da a un fax inoltrato l’8.1.02 del seguente contenuto formulo la presente al fine di significarvi la stravagante circostanza che ci è pervenuta un Vs raccomandata A/R quale busta vuota senza lettera di sorta o contenuto alcuno. Certo che si tratti di una banale svista, verosimilmente imputabile alla confusione conseguente al cambio di valuta, Vi chiediamo cortesemente di inviarci al più presto la copia dell'ipotetico contenuto della medesima ” b un fax inviato, l’1.2.02 dal seguente contenuto riscontro il suo stravagante fac-simile con il quale, oltre a bizzarre considerazioni del tutto incomprensibili al sottoscritto trasecolando con il presente a valere quale formale diffida e messa in mora procederò nei suoi confronti in ogni competente sede, non escludendosi in tal novero quella penale c un telegramma inviato il 14.2.02, dal seguente contenuto certo che si tratti di banale ignoranza dei propri doveri professionali, con il presente le preannuncio azione penale e disciplinare ciò a seguito dell'affermazione del L. di impossibilità di deposito di un atto presso la segreteria dell'Ordine degli avvocati di Teramo e della pretesa che l'atto medesimo fosse ritirato presso il proprio studio . Va, a questo punto, rilevato che,secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo sez. 5 numero 33994 del 5.7.2010, rv248422 id numero 14056 dell5.1008, rv 239470 id, numero 29413 del 9.5.07 rv 237438 in caso di interruzione del rapporto fiduciario con un professionista, si possono esporre le ragioni di questa scelta, con esplicito riferimento all'incapacità di seguire con la dovuta diligenza e competenza le pratiche affidategli. L'esposizione di queste ragioni di sfiducia e di disistima è facoltà connaturata al diritto contrattuale prima che a quello del diritto di manifestare il proprio pensiero. La critica che ne consegue può essere aspra, in quanto la continenza non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati. Quanto ai contenuti dei due fax inviati l'8 gennaio e il primo febbraio 2002, con specifico riferimento ai termini polemici usati, questi incidono, sia pure indirettamente,sull'onore e il decoro del professionista stravagante, dal latino medievale, - extra vagari - corrisponde a fuori dell'uso comune, strano, bizzarro bizzarro, dallo spagnolo, corrisponde a vivace singolare banale, dal francese, corrisponde a comune, ordinario, corrente. Quest'ultimo aggettivo qualifica l’ignoranza attribuita dall'A. al querelante, per non conoscere la norma che consente agli avvocati di depositare un atto presso la segreteria dell'Ordine di quei professionisti, norma sulla cui vigenza nessuna valida contestazione risulta effettuata. La critica dell'avvocato A. per sfiducia e disistima nei confronti del collega è da considerare come espressa in maniera formalmente proporzionata, senza uso di argomentum ad hominem, inteso a generalmente screditare il L., in quanto è limitata all'evocazione polemica dall'omissione di un atto deposito di un appello presso la segreteria dell'Ordine degli avvocati , che si traduceva in un sia pur lieve e comunque ingiustificato ostacolo all'attività professionale del primo tanto da spingere l’A. a preannunciare l'attivazione di un accertamento disciplinare e giudiziario . Questa accusa di essere incorso in una comune, corrente, ordinaria mancanza di conoscenza di una specifica norma professionale è stata espressa con un termine in piena correlazione con il concetto da esprimere e con l'elevato livello di polemica raggiunto nei rapporti tra i due professionisti. In conclusione, deve ritenersi che le affermazioni critiche dell'A. sulla capacità professionale del querelante hanno complessivamente una causa legittimante la rimozione dell'antigiuridicità della condotta ingiuriosa, in quanto rientrano - sul piano sostanziale e formale - nel corretto esercizio del diritto dell'avvocato A. di dare giustificazione all'interruzione del rapporto fiduciario con il collega L. e di esprimere la sfiducia e la disistima che sono alla base di questa scelta professionale. Pertanto l'A. va assolto dal reato di ingiuria perché il fatto non costituisce reato ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio,perché il fatto non costituisce reato.