Il 6 giugno 2014 è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica anche per gli avvocati che hanno rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Questa nuova modalità, per il momento circoscritta ad alcuni enti, entrerà a pieno regime il 31 marzo 2015. Il CNF, con una circolare, cerca di risolvere i dubbi al riguardo.
Il 6 giugno 2014 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di alcuni enti. Per questo motivo, il CNF ha emesso la circolare numero 12-C-2014 per fornire ai propri iscritti le istruzioni necessarie. Le scadenze. Innanzitutto, occhio alla tempistica. Dal 6 giugno 2014 l’obbligo di fatturazione elettronica è scattato per gli avvocati nei confronti di ministeri, agenzie fiscali, oltre agli enti previdenziali ed assistenziali. Invece, dal 31 marzo 2015, tale modalità verrà estesa a tutte le Pubbliche Amministrazioni incluse nell’elenco ISTAT denominato «elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato». I destinatari. Tra gli enti previdenziali ed assistenziali, rientranti nella scadenza del primo termine, ci sono Inpdap, Inail, Inps e le Casse dei professionisti Cassa Forense, Inarcassa, Cassa del notariato, dei dottori commercialisti . A partire da tali date, quindi, non verranno più accettate fatture emesse e trasmesse in forma cartace. Inoltre, 3 mesi dopo i due termini indicati, le Pubbliche Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neanche parziale, fino all’invio del documento elettronico. I dati. Secondo quanto stabilito dall’articolo 25 d.l. numero 66/2014, le fatture elettroniche dovranno necessariamente contenere due dati fondamentali il codice identificativo di gara CIG , con l’eccezione dei casi di esclusione previsti dalla l. numero 136/2010, ed il codice unico di progetto CUP , nell’ipotesi di fatture relative ad opere pubbliche. A chi rivolgersi? Le Amministrazioni hanno l’obbligo di individuare gli uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni IPA , il quale provvederà a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio. Questo dato costituisce un’informazione obbligatoria e rappresenta l’identificativo univoco che consente al sistema SDI, gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare rapidamente la fattura elettronica al destinatario.
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