UNEP di piccole dimensioni? Il dirigente non ha diritto all’inquadramento superiore

Lo svolgimento di amministrazione con responsabilità diretta di tutte le somme riscosse dall’unità organica NEP, seppur contemplate nella qualificazione della posizione economica C2, in quanto pertinenziali alla dirigenza nel suo complesso di un ufficio UNEP per il quale non sia necessaria, per le sue dimensioni, l’ulteriore articolazione, non assumono rilievo al fine dell’esercizio di fatto di mansioni superiori.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, con la sentenza numero 14117, depositata il 20 giugno 2014. La Cassazione ripercorre la disciplina dell’inquadramento degli ufficiali giudiziari. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso dal collaboratore UNEP Ufficio notifiche, esecuzioni e protesti per ottenere le differenze retributive rispetto alla posizione economica C2 a partire dal 1° luglio 1998. La questione inerente all’attribuzione agli ufficiali giudiziari inquadrati nella posizione C1 dell’inquadramento superiore è già stata reiteratamente esaminata dalla Cassazione Cass., numero 1591/2007, numero 225/2009 e numero 21090/2010 . In proposito, la Suprema Corte ha osservato che, a seguito dell’emanazione del d.p.r. numero 44/1990 che ha recepito l’accordo sindacale del 26/09/1989 per il personale del comparto Ministeri , è stato introdotto il profilo professionale di “funzionario UNEP” qualifica 8ª , che dirige l’ufficio, oltre che esercitare in caso di necessità le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ed è stato descritto il profilo professionale del “collaboratore UNEP” qualifica 7ª , che dirige gli uffici non riservati al profilo di funzionario e che non comportano una eventuale responsabilità esterna, oltre che svolgere le funzioni di ufficiale giudiziario e sostituire il funzionario in caso di necessità. Successivamente, il nuovo CCNL per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato in data 16/2/1999, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, accorpando le nove qualifiche funzionali in tre aree di inquadramento, ciascuna delle quali comprende posizioni economiche differenziate. In particolare, le posizioni di funzionario UNEP qualifica 8ª e quella di collaboratore UNEP qualifica 7ª sono confluite in area C, rispettivamente in posizione economia C2 e C1. Spetta alla legge determinare le qualifiche degli ufficiali giudiziari. Poiché la legge numero 93/1983 legge quadro sul pubblico impiego ha espressamente riservato alla legge, con sottrazione all’ambito degli accordi sindacali, la materia delle qualifiche funzionali e quella concernente gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, deve escludersi che le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente fossero, a partire dal 1990, corrispondenti alla qualifica di funzionario di 8° livello e, di conseguenza, attribuissero il diritto alla retribuzione superiore. Al contempo deve escludersi che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni ora raccolte nel d.lgs. numero 165/2001 , con il CCNL del comparto Ministeri del 16/2/1999 le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente possano ritenersi proprie del personale inquadrato nell’area C, posizione economica C2. Il dirigente di un piccolo ufficio UNEP rientra nella posizione economica C1. Posto che le attività svolte dagli ufficiali giudiziari sono di natura dichiarativa, certificativa o esecutiva e non sono quindi assimilabili a quelle svolte da “uffici a rilevanza esterna” nozione che si riferisce non all’attività materiale, ma al potere di formare ed esternare ai terzi la volontà dell’amministrazione , anche per gli ufficiali giudiziari dirigenti i compiti di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro dell’ufficio non possono essere assimilati a quelli comportanti una eventuale responsabilità esterna, ma rientrano tra quelli caratteristici della ex 7ª categoria, di indirizzo e coordinamento di personale non svolgente attività esterna. Sulla base di tali principi, la pronuncia in commento ha affermato che le mansioni dell’ufficiale giudiziario dirigente di un ufficio UNEP di modeste dimensioni, in mancanza di prova dell’esistenza di una attività provvedimentale ad efficacia esterna, rientrano perfettamente nella declaratoria professionale della posizione economica C1. Ed infatti, il contratto integrativo dei dipendenti del Ministero della Giustizia sottoscritto il 3/2/2000 ha demandato all’ufficiale giudiziario C1 già collaboratore UNEP l’attività di dirigenza, non solo di una unità organica nell’ambito dell’ufficio UNEP, ma anche di quest’ultimo nel suo complesso, quando per le sue dimensioni, non ne sia necessaria od opportuna l’ulteriore articolazione. Ne discende che lo svolgimento di amministrazione, con responsabilità diretta, di tutte le somme riscosse dall’unità organica NEP seppur contemplate nella qualificazione della posizione economica C2 , siccome pertinenziali alla dirigenza nel suo complesso di un ufficio UNEP per il quale non sia necessaria, per le sue dimensioni, l’ulteriore articolazione, non assumono rilievo al fine dell’esercizio di fatto di mansioni superiori.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 maggio – 20 giugno 2014, numero 14117 Presidente Stile – Relatore Bandini Svolgimento del processo Con sentenza del 16.1-13.3.2007, la Corte d'Appello di Milano confermò la pronuncia di prime cure, che aveva riconosciuto a C.E. , già collaboratore UNEP - ex VII qualifica funzionale, inquadrato in posizione C1 e svolgente funzioni di dirigente presso l'Ufficio UNEP di Busto Arsizio, le differenze retributive rispetto alla posizione economica C2 a decorrere dal 1.7.1998. A sostengo del decisum la Corte territoriale ritenne che dovessero essere ricomprese nella posizione C2, ai sensi del Contratto Collettivo Integrativo per il Comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, coloro che, preposti alla direzione, con responsabilità diretta amministrano tutte le somme riscosse dall'unità organica NEP ”, non potendo peraltro incidere sul diritto alla retribuzione proporzionata al lavoro prestato il ritardo dell'Amministrazione nell'individuare le appropriate posizioni nei fabbisogni organici. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L'intimato C.E. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di plurime norme di diritto e di contratti e accordi nazionali collettivi, deduce che erroneamente la Corte territoriale ha escluso che le mansioni svolte dal C. rientrassero tra i compiti propri della posizione economica C1 e che pertanto le stesse potessero costituire svolgimento di mansioni superiori, in particolare rilevando che - con il nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNL 16 febbraio 1999, le precedenti nove qualifiche funzionali previste dalla legge numero 312/80 sono state accorpate in tre Aree funzionali denominate, rispettivamente, dal livello più basso al livello più alto, A, B e C , secondo la corrispondenza prevista dall'articolo 13 e, per il personale già in servizio, secondo la tabella di cui all'Allegato B del CCNL 16 febbraio 1999 per quanto qui rileva, l'Area funzionale C comprende le precedenti qualifiche VII, Vili e IX, ora divenute posizioni economiche rispettivamente C1, C2 e C3 ai sensi dell'articolo 13, comma 4, CCNL 16 febbraio 1999, il personale in servizio è stato inquadrato, in base alla ex qualifica e al profilo professionale di appartenenza nell'Area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall'articolo 52 dl.vo numero 165/01, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza i collaboratori Unep qualifica rivestita dal C. conformemente al dettato di cui all'articolo 16, comma 10, CCNL 16 febbraio 1999, sono stati inquadrati nell'Area C, posizione economica C 1, poiché, nel vecchio ordinamento, rivestivano la VII qualifica funzionale e, perciò non potevano che confluire in detta Area funzionale e posizione economica - la contrattazione integrativa del 2000 ha previsto la figura professionale dell'Ufficiale Giudiziario distinta nell'Area funzionale B e C e, nell'ambito di quest'ultima, le tre posizioni economiche C1, C2 e C3, definendone altresì le mansioni secondo un concetto contenutistico estremamente generico - la Corte territoriale ha erroneamente riconosciuto al C. , già dal 1 luglio 1998, l'espletamento delle mansioni superiori riconducibili ad un profilo professionale, quello dell'Ufficiale Giudiziario C2, all'epoca inesistente, poiché introdotto soltanto, a livello nazionale, e per la prima volta, con l'entrata in vigore del Contratto integrativo del 5 aprile 2000, ma esistente nell'Ufficio NEP di Busto Arsizio solo dal 6 aprile 2001, con ciò comportando, di fatto, il riconoscimento, con effetto retroattivo, nell'ordinamento professionale del pubblico impiego, della figura dell'Ufficiale giudiziario C2, figura professionale inesistente sino a quel determinato momento storico - inoltre, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, la contrattazione collettiva integrativa ha demandato all'ufficiale giudiziario C1 l'attività di dirigenza non solo di una unità organica nell'ambito dell'Ufficio UNEP, ma anche di quest'ultimo nel suo complesso, quando per le sue dimensioni, non ne sia necessaria od opportuna l'ulteriore articolazione con la conseguenza che ben possono gli ufficiali giudiziari C1 dirigere Uffici NEP di dimensioni limitate, qual'è l'Ufficio NEP di Busto Arsizio nonché quelli di Gallarate e Saranno, a cui pure il medesimo era stato addetto per il semplice fatto di essere stato l'unico ufficiale giudiziario C1 ivi in servizio, il C. aveva il compito, previsto dal dpr numero 1229/59 e dalla contrattazione collettiva successiva, di svolgere le funzioni di contabilità, di amministrazione delle somme riscosse dall'ufficio, di tenuta dei registri, anche se questo non vuoi dire che, nell'ipotesi in cui vi siano due o più ufficiali giudiziari C1, quello tra loro che svolge dette funzioni espleti mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento, non potendo sottacersi che le funzioni di amministrazione di somme, di contabilità, di controllo dei registri funzioni assolutamente ascrivibili al livello di inquadramento del C. sono prodromiche a quella che è la funzione tipica dell'ufficiale giudiziario e che il tempo impiegato per lo svolgimento di queste attività, nella specie, doveva ritenersi assolutamente residuale rispetto all'espletamento dell'attività tipica dell'ufficiale giudiziario. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia omesso di indicare le ragioni per cui il contratto integrativo del 5 aprile 2000 avrebbe assegnato il profilo professionale dell'ufficiale giudiziario dirigente di uffici giudiziari all'area funzionale C, posizione economica C2, così determinando, a partire da data addirittura antecedente alla sua efficacia, lo svolgimento di mansioni superiori del dirigente assegnato alla posizione economica C1 più in particolare la Corte territoriale aveva omesso di verificare, in ordine a tale contratto collettivo integrativo, i seguenti fatti decisivi 1 se sussistessero tutte le condizioni di validità contemplate dall'articolo 40, comma 3, dl.vo numero 165/01 2 se, effettivamente, fosse stato convenuto di considerare le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente come riservate a dipendenti con inquadramento nella posizione economica C2 e C3 3 subordinatamente all'accertamento di cui al punto 2 , quali fossero le condizioni cui era subordinata l'efficacia del nuovo inquadramento, con particolare riguardo alla modificazione delle piante organiche e, di conseguenza, all'identificazione della data a partire dalla quale le mansioni di dirigente di Ufficio NEP dovevano riconoscersi proprie della posizione economica C2. I due motivi, fra loro connessi, devono essere esaminati congiuntamente. 2. La questione inerente all'attribuzione agli ufficiali giudiziari inquadrati nella posizione C1 dell'inquadramento superiore è già stata reiteratamente esaminata dalla giurisprudenza di questa Corte cfr, ex plurimis, Cass., nnumero , 13718/2006 21280/2006 1591/2007 225/2009 21090/2010 , essendo stato condivisibilmente osservato che - il dpr numero 1229/59, ordinamento degli ufficiali giudiziari prevedeva tre qualifiche ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori , nonché la figura dell'ufficiale giudiziario dirigente quest'ultima non costituiva una qualifica autonoma e si caratterizzava solo funzionalmente, perché il titolare esplicava attività di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro dell'ufficio - a seguito dell'entrata in vigore della legge numero 312/80 e del dpr numero 1219/84, che hanno previsto un nuovo inquadramento di tutti i pubblici dipendenti, è stata rilevata la corrispondenza tra la qualifica di ufficiale giudiziario e la 7^ qualifica funzionale, tra la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario e la 6A qualifica funzionale, tra la qualifica di coadiutore e la 5A qualifica funzionale - successivamente, a seguito dell'emanazione del dpr numero 44/90 di recepimento dell'accordo sindacale 26.9.1989 per il personale del comparto Ministeri , che ha aggiunto nuovi profili professionali a quelle previsti dalla legge numero 312/80, al numero 292 è stato introdotto il profilo professionale di funzionario UNEP qualifica 8^ , che dirige l'ufficio, oltre che esercitare in caso di necessità le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario al numero 293 è stato descritto il profilo professionale del collaboratore UNEP qualifica 7^ , che dirige gli uffici non riservati al profilo di funzionario e che non comportano una eventuale responsabilità esterna, oltre che svolgere le funzioni di ufficiale giudiziario e sostituire il funzionario in caso di necessità al numero 294 è stato contemplato il profilo professionale di assistente UNEP qualifica 6^ al numero 295 è stato definito il profilo professionale dell'operatore UNEP qualifica 5^ - ancora successivamente, il nuovo CCNL per il personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato in data 16.2.1999, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, accorpando le nove qualifiche funzionali in tre aree di inquadramento, ciascuna delle quali comprende posizioni economiche differenziate per quanto qui di interesse le posizioni di funzionario UNEP numero 292, qualifica 8^, e quella di collaboratore UNEP numero 293, qualifica 7^, sono confluite in area C, rispettivamente in posizione economia C2 e C1 - il dpr numero 44/90, non poteva modificare la declaratoria dettata dalla legge numero 312/80, per l'8^ qualifica funzionale, né poteva modificare i profili in tale legge compresi, né incidere sull'organizzazione degli uffici qualificando a rilevanza esterna gli uffici UNEP - inoltre la successiva legge numero 93/83 legge quadro sul pubblico impiego aveva espressamente riservato alla legge, con sottrazione all'ambito degli accordi sindacali da recepire con dpr, la materia delle qualifiche funzionali e quella concernente gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi pertanto, per modificare l'organizzazione degli uffici sarebbe stata necessaria una fonte di rango primario - doveva quindi escludersi che le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente fossero, a partire dal 1990, corrispondenti alla qualifica di funzionario di 8^ livello e di conseguenza attribuissero il diritto alla retribuzione superiore - al contempo doveva escludersi che, dopo l'entrata in vigore del dl.vo numero 29/93 e successive modificazioni e integrazioni ora raccolte nel dl.vo numero 165/01 , con il CCNL del comparto Ministeri 16.2.1999 le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente possano ritenersi proprie del personale inquadrato nell'area C, posizione economica C2 - la declaratoria professionale della posizione economica C1 ex profilo numero 293, qualifica 7^ contenuta nel CCNL 16.2.1999, stabilisce che appartengono a tale qualifica il lavoratore che, nel settore assegnato e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità valuta, modifica e sceglie i materiali più idonei per la propria attività, svolge studi e ricerche, analizza anche le nuove metodiche per la realizzazione dei programmi assegnati all'unità che eventualmente dirige e coordina il lavoratore che può coordinare o dirigere unità senza rilevanza esterna nei diversi settori di competenza provvedendo agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali, emana direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obbiettivi assegnati - le attività svolte dagli ufficiali giudiziari sono di natura dichiarativa, certificativa o esecutiva e non sono quindi assimilabili a quelle svolte da uffici a rilevanza esterna , che è nozione che si riferisce non all'attività materiale, ma al potere di formare ed esternare ai terzi la volontà autoritativa o negoziate dell'amministrazione - anche per gli ufficiali giudiziari dirigenti i compiti di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro dell'ufficio non possono quindi essere assimilati a quelli comportanti una eventuale responsabilità esterna, ma rientrano tra quelli caratteristici della ex 7^ categoria, di indirizzo e coordinamento di personale non svolgente attività esterna. Sulla base di tali principi deve quindi convenirsi che le mansioni dell'ufficiale giudiziario dirigente di un ufficio UNEP di modeste dimensioni, qual è quello di Busto Arsizio, in mancanza di prova dell'esistenza di una attività provvedimentale ad efficacia esterna, rientrano perfettamente nella declaratoria medesima. 3. Né può ritenersi che tale situazione sia mutata di per sé per effetto della stipula del contratto integrativo dei dipendenti del Ministero della Giustizia sottoscritto il 3.2.2000 a cui mostra di avere fatto riferimento la sentenza impugnata , posto che, come evidenziato dal ricorrente, tale contrattazione integrativa ha demandato all'ufficiale giudiziario C1 già collaboratore UNEP , l'attività di dirigenza non solo di una unità organica nell'ambito dell'Ufficio UNEP, ma anche di quest'ultimo nel suo complesso, quando per le sue dimensioni, non ne sia necessaria od opportuna l'ulteriore articolazione con la conseguenza che lo svolgimento di amministrazione, con responsabilità diretta, di tutte le somme riscosse dall'unità organica NEP seppur contemplate nella qualificazione della posizione economica C2 , siccome pertinenziali alla dirigenza nel suo complesso di un Ufficio Unep per il quale non sia necessaria, per le sue dimensioni, l'ulteriore articolazione, non assumono rilievo al fine dell'esercizio di fatto di mansioni superiori. 4. La sentenza impugnata risulta pertanto insufficientemente motivata laddove, alla luce della richiamata contrattazione collettiva integrativa, ha dedotto l'esercizio di fatto di mansioni superiori con le conseguenti attribuzioni economiche dal mero riscontro dello svolgimento di attività di amministrazione, con responsabilità diretta, di tutte le somme riscosse dall'unità organica NEP, omettendo di indagare, anzitutto, sulla sussistenza di tutte le condizioni di validità della contrattazione integrativa richiamata contemplate dall'articolo 40, comma 3, dl.vo numero 165/01 di poi, se, effettivamente, fosse stato convenuto di considerare le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente come riservate a dipendenti con inquadramento nella posizione economica C2 e C3, o se, al contrario, sia stata contemplata una mera progressione economica, senza modificare la regola secondo cui le stesse mansioni potevano legittimamente essere svolte anche da dipendenti inquadrati nella posizione economica C/1 sulla base del precedente accertamento, con specifico riferimento al contesto lavorativo in cui si era svolta l'attività del C. , su quali fossero le condizioni cui era subordinata l'efficacia del nuovo inquadramento C2, con particolare riguardo all'effettiva ulteriore articolazione dell'ufficio di appartenenza e alla data di effettiva modificazione delle piante organiche, nonché, in base al tenore delle previsioni contrattuali, della eventuale rilevanza, ai fini del riconoscimento dello svolgimento di fatto delle mansioni superiori, dell'impegno, in termini quantitativi e qualitativi, che lo svolgimento di dette mansioni superiori aveva comportato rispetto a quelle proprie dell'inquadramento posseduto. 5. Nei termini sopra esposti il ricorso merita dunque accoglimento e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che deciderà previo espletamento degli indicati accertamenti, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.