L'IMU non frena la deducibilità dei contributi ai consorzi obbligatori

L’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti circa gli effetti dell’introduzione dell’IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sulla deducibilità dei contributi versati ai consorzi obbligatori.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013, riepiloga gli effetti fiscali dell’introduzione dell’IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2012, come imposta che di fatto sostituisce l’IRPEF per gli immobili non locati e non affittati, il cui reddito in precedenza concorreva al reddito complessivo. Effetti fiscali dell’introduzione dell’IMU. In particolare la Risoluzione tratta il caso della deducibilità, dal reddito complessivo del contribuente, dei contributi versati ai consorzi obbligatori ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a , TUIR. L’articolo in oggetto prevede, tra gli altri oneri deducibili dal reddito complessivo del contribuente, anche i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione . Come già affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 11 marzo 2013, sebbene l’IMU non abbia natura di imposta sul reddito, l’effetto di sostituzione dell’IRPEF si concretizza nell’ambito del TUIR mediante l’esclusione, dalla base imponibile, del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati, soggetti alla sola IMU. L’immobile produce reddito. Pertanto l’immobile, ancorché non affittato o locato, continua ad essere produttivo di reddito, anche se l’imposta collegata a tale reddito si corrisponde tramite l’IMU e pertanto non concorre alla determinazione del reddito complessivo IRPEF. A ciò si aggiunge il fatto che l’IMU non è deducibile ai fini IRPEF, pertanto si esclude che vi possa essere una deduzione indiretta del contributo versato al consorzio obbligatorio. Contributi versati da ritenersi deducibili? Considerate tali premesse, la risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013 conferma che i contributi versati dal contribuente ai consorzi obbligatori, ai sensi dell’art. 10, lett. a , TUIR, sono da ritenersi deducibili in tutti i casi in cui, in assenza di IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo, purché il contributo obbligatorio non sia già stato considerato nella determinazione della rendita catastale. Cedolare secca. Diverso il caso in cui l’esclusione dell’immobile dalla concorrenza alla determinazione del reddito IRPEF dipenda dal fatto che il contribuente abbia optato per il regime della cedolare secca, ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 23/2011. La circostanza che il regime suddetto sia opzionale e non obbligatorio, di fatto permette al contribuente di valutare la convenienza tra il regime ordinario, che permette di fruire della deduzione in oggetto, e quello della cedolare secca. Ne consegue che, in caso di opzione per la cedolare secca, al contribuente è preclusa la fruizione della deduzione dei contributi versati ai consorzi obbligatori, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a , TUIR.

TP_FISCO_13ris44E