Ferie non richieste, dimenticanza del dipendente: salva comunque l’indennità sostitutiva

Confermato il decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda per ottenere il pagamento dell’indennità a favore del dipendente. Assolutamente irrilevante che le ferie non siano state effettuate a causa della dimenticanza del lavoratore. Ciò che va conservata e difesa è la funzione sociale delle ferie.

Colonne portanti dell’Italia il lavoro come da art. 1 Cost. e il diritto alle ferie come da art. 36 Cost. . Ma, direte, la realtà racconta ben altro Osservazione legittima, ma irrilevante. Perché, almeno in linea di principio, determinati diritti sono irrinunciabili. Come, ad esempio, le ferie. Cassazione, sentenza n. 16735, sezione Lavoro, depositata oggi Fuori i soldi. Nessun dubbio, né in primo né in secondo grado, sul decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda – un’Agenzia nazionale – per il pagamento al lavoratore della indennità sostitutiva delle ferie . Ciò perché, viene chiarito, è irrilevante la mancata richiesta del dipendente di fruire delle ferie . Pronta la replica dell’azienda, che, con ricorso ad hoc in Cassazione, sostiene la messa in discussione della indennità sostitutiva delle ferie . Per la semplice ragione che il lavoratore ha diritto alla corresponsione di tale indennità solo se ha tempestivamente chiesto di fruire del periodo di riposo e il suo mancato godimento è dipeso da fatto proprio del datore di lavoro , ma, in questa vicenda, è stato il lavoratore a non chiedere di fruire delle ferie . Punto fermo. Ma l’ottica dell’azienda è completamente sbagliata, ribattono i giudici del Palazzaccio, ribadendo il carattere irrinunciabile delle ferie . A dar corpo a questa linea di pensiero, peraltro, non solo la Costituzione della Repubblica Italiana, ma anche l’orientamento espresso dall’Unione Europea. Logiche le conseguenze la indennità sostitutiva è salva anche laddove, come in questa vicenda, le ferie non siano state effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro . Ciò perché prioritaria, e da conservare, è la funzione delle ferie, ossia consentire al lavoratore riposo, attività ricreative e possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 aprile - 4 luglio 2013, n. 16735 Presidente Miani Canevari – Relatore Venuti Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 10 novembre 2009, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dall’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente ENEA avverso il decreto ingiuntivo, con il quale, su ricorso di V.D., era stato ad esso ingiunto il pagamento della somma di € 13.902,30, oltre accessori di legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie. La Corte di merito ha ritenuto irrilevante che non vi fosse stata la richiesta del dipendente di fruire delle ferie, secondo la previsione della contrattazione collettiva, non potendo questa prevalere sul disposto dell’art. 2109 cod. civ. - secondo cui è il datore di lavoro che stabilisce le ferie e comunica al lavoratore il periodo stabilito per il godimento, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro - e sull’art. 36 Cost. che sancisce l’irrinunciabilità del periodo feriale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Ente suddetto. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l’unico motivo del ricorso, cui fa seguito il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., allora in vigore, l’Ente ricorrente, denunziando violazione dell’art. 2109 cod. civ., lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha riconosciuto al lavoratore il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie, ancorchè queste non fossero state chieste. Ed infatti il lavoratore ha diritto alla corresponsione di tale indennità solo se ha tempestivamente chiesto di fruire del periodo di riposo ed il suo mancato godimento è dipeso da fatto proprio del datore di lavoro. Il ricorso è infondato. E’ principio consolidato di questa Corte che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE v. sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c-520/06 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea , ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore la relativa indennità sostitutiva, la cui funzione è quella di compensare il danno costituito dalla perdita del bene il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato Cass. 9 luglio 2012 n. 11462 Cass. 25 settembre 2004 n. 19303 Cass. 19 maggio 2003 n. 7863 . Alla stregua di tale principio, cui va data continuità, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Ente ricorrente al pagamento, a favore di D.V., delle spese del presente giudizio, che liquida in € 50,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge.