Regime fiscale agevolato, nuovi chiarimenti dal Ministero

L’interpello n. 21/2013 del 1 luglio 2013 fornisce la corretta interpretazione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 sul concetto di efficientazione per l’applicazione del regime fiscale agevolativo l’adozione di misure di riorganizzazione non deve costituire per forza un elemento di novità rispetto al contratto collettivo nazionale applicato.

Imprescindibile l’efficientazione aziendale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare interpretativa n. 15/2013 a commento del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, ha chiarito che il decreto sulla detassazione ha posto in evidenza lo stretto legame tra l’applicazione del regime fiscale agevolato e l’adozione di misure finalizzate ad una maggiore efficientazione aziendale la rispondenza delle voci retributive introdotte alle finalità volute dal Legislatore rappresenta un elemento di esclusiva valutazione da parte della contrattazione collettiva, perciò l’agevolazione non può ritenersi condizionata ai risultati effettivamente conseguiti. Prestazioni orarie diverse, valgono le agevolazioni? Oggetto dell’interpello n. 21 è il quesito di Confindustria sul fatti se possa ritenersi corretto applicare il regime fiscale agevolato sulle quote di retribuzione, con eventuali maggiorazioni, che saranno erogate come controprestazione di prestazioni orarie diverse ossia svolte a seguito delle modifiche all’orario apportate in azienda come diretta conseguenza dell’applicazione del patto territoriale . Il Ministero chiarisce che l’impegno datoriale indirizzato alla riorganizzazione del lavoro , mediante misure di efficientazione aziendale previste dalla contrattazione territoriale, può realizzarsi o attraverso l’introduzione di iniziative del tutto nuove maggiore flessibilità oraria, turnazioni, orari multi-periodali ecc. o in una diversa modulazione di flessibilità previste dal contratto nazionale. Deve essere elemento di novità per la singola azienda. L’adozione di tali misure, in forza del patto territoriale, non deve costituire necessariamente un elemento di novità in relazione al contratto collettivo nazionale applicato in azienda ma un elemento inedito per le aziende che le applicano. Appare quindi corretto, da parte della contrattazione collettiva territoriale, fornire indirizzi in ordine alla diversità , rispetto al passato, delle misure di efficientazione aziendale . Ulteriori dubbi applicativi. Quanto alle altre questioni prospettate nell’interpello, il Ministero rammenta che per i contratti sottoscritti in vigenza della vecchia disciplina che prevedano l’erogazione di una retribuzione di produttività coincidente con una o entrambe le nozioni contenute del D.P.C.M. , sarà possibile l’applicazione dell’agevolazione sin dal 1 gennaio del corrente anno . In relazione all’ultima questione sollevata, riguardante l’indicatore quantitativo del miglioramento della produttività in senso lato, si ricorda che il riferimento alla qualità o, ancor più, alla innovazione consente di sostenere che tali parametri non costituiscono necessariamente una fotografia di un incremento del fatturato aziendale ma è sufficiente che siano comunque suscettibili di una contabilizzazione da parte dell’impresa. Anche la modifica degli orari aziendali, in quanto oggettivamente identificabile e quantitativamente misurabile, può quindi validamente rispondere alle prescritte condizioni di legge.

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