L'Enel si limita a distribuire l'energia elettrica, trasmessa da un'altra società autonoma e monopolista, e non può procurarsela al di fuori della rete nazionale, anche in caso di black-out.
Enel Distribuzione non è responsabile per i danni provocati da un'interruzione di fornitura di energia elettrica, in quanto il Gestore della rete, che trasmette energia, è un soggetto autonomo e indipendente, e non può essere considerato suo ausiliario. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 14700 del 5 luglio.La fattispecie. Un black-out notturno, l'interruzione di fornitura elettrica e i prodotti alimentari conservati in frigorifero che vanno in avaria è su questi presupposti che un'intraprendente signora chiede all'Enel il risarcimento dei danni, compreso quello esistenziale. La domanda viene accolta nei due gradi di giudizio, ma la società distributrice di energia elettrica propone ricorso per cassazione e ottiene, infine, ragione.Chi è il responsabile per l'interruzione di fornitura di energia? Il fondamento della condanna nel giudizio di merito, infatti, risiede nel fatto che la responsabilità della società non è esclusa dalla mancata fornitura di energia alla stessa da parte del Gestore della Rete di trasmissione nazionale GRTN , atteso che questo è un suo ausiliario, del quale l'Enel è tenuta a rispondere ai sensi dell'articolo 1228 c.c. Non l'Enel ma il Gestore nazionale. Di parere opposto la Suprema Corte la GRTN è una società di proprietà del Ministero dell'Economia che svolge, in regime di concessione esclusiva, quindi di sostanziale monopolio, le attività di trasmissione e dispaccio di energia, sotto il controllo dello Stato, fino alle cabine primarie dell'Enel, che si limita a distribuire l'energia ricevuta dalla predetta società. E, soprattutto, Enel non può procurarsi energia da somministrare agli utenti al di fuori della Rete Nazionale. Il gestore non è ausiliario dell'Enel è società autonoma e indipendente. Il Collegio fonda il proprio convincimento sui rilievi che precedono nell'accogliere il ricorso e censurare la sentenza impugnata. La società GRTN, infatti, non può considerarsi ausiliaria dell'Enel, ai sensi dell'articolo 1228 c.c., in quando è soggetto autonomo e indipendente, posto in posizione di supremazia rispetto agli altri soggetti operanti nel settore elettrico. Infatti, ricorda il Collegio, sono ausiliari sono quei soggetti che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, circostanza che manca nella fattispecie in esame.Inoltre, operando in regime di monopolio nella gestione della rete di trasmissione, ed essendo pertanto l'unico referente possibile, GRTN non è stato liberamente scelto dall'Enel, ma è stato imposto .Non sussiste responsabilità dell'Enel. Per questi motivi, Enel Distribuzione non può essere ritenuta responsabile per l'interruzione della fornitura di energia e per i danni che questa ha provocato all'attrice. Il ricorso, quindi, viene accolto.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 5 maggio - 5 luglio 2011, numero 14700Presidente Finocchiaro - Relatore VivaldiPremesso in fattoÈ stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 10.4.2009, accoglieva parzialmente - con riferimento al solo danno esistenziale -, confermando nel resto l'impugnata sentenza, l'appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Barra, che aveva condannato l'Enel Distribuzione al risarcimento dei danni nei confronti di M.C., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero di casa ed al danno esistenziale, a seguito dell'interruzione di fornitura elettrica black-out tra il 27 e 28.9.2003, poiché la responsabilità della convenuta non era esclusa dalla mancata fornitura di energia alla stessa da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale, essendo questi un suo ausiliario a norma dell'articolo 1228 c.c Ha proposto ricorso per cassazione l'Enel Distribuzione spa.La parte intimata non ha svolto attività difensiva.2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del decreto legislativo 16.3.1999, numero 79 ed in particolare degli articolo 1,2,3,9,13 dello stesso, ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. - violazione dell'articolo 1228 c.c.Assume che la s.p.a. GRTN - Gestore della rete di trasmissione nazionale - è una società sostanzialmente di proprietà del Ministero dell'Economia, che svolge in regime di concessione esclusiva le attività di trasmissione e dispacciamento di energia, sotto il diretto controllo dello Stato che l'Enel non può ricevere energia elettrica da somministrare agli utenti se non da GRTN, la quale società, quindi, non può essere un suo ausiliario, in quanto non liberamente scelto.3. Il motivo è manifestamente fondato e va accolto.Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all'epoca dei fatti di causa, e segnatamente dagli articolo 1,2,3,9,13, d. lgs. numero 79/1999 e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraversa la Rete Nazionale e perciò fino alle cabine primarie dell'Enel distribuzione è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN spa soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione che Enel Distribuzione non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.Infatti sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione ed il cd. Dispacciamento consistente nell'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e nell'esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari dell'energia elettrica con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della rete di Trasmissione Nazionale spa per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell'energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo S.U. 14.6.2007, numero 13887 .Pertanto, la spa GRTN non può considerarsi ausiliaria della convenuta ex articolo 1228 c.c., poiché è un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque emessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell'Enel Distribuzione nei confronti di GRTnumero Infatti, non tutti i soggetti della cui attività il debitore si avvalga per l'adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari nei termini indicati dall'articolo 1228 c.c.Possono considerarsi tali tutti e soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione cfr. Cass. 14.6.2007, numero 13953 .Inoltre, la spa GRTN non può essere considerata ausiliaria dell'Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista, per cui ad essa l'Enel Distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell'energia da distribuire agli utenti.4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli ulteriori profili di censura e del secondo e terzo motivo e la cassazione della sentenza.La causa si presa ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto .La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.Ritenuto in dirittoA seguito della discussione sul riscorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza va cassata e, pronunciando nel merito, la domanda va rigettata.Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'intimata.P.Q.M.La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. condanna l'intimata al pagamento delle spese che liquida in complessivi € 400,00, di cui e 100,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.