Troppo semplicistica la decisione del Gip. Accolte, quindi, le obiezioni mosse dal pm, fondate anche sul ‘peso specifico’ dei fatti contestati. Lacuna da colmare è quella relativa alle reali possibilità di rieducazione e di reinserimento sociale dei due minorenni.
‘Bulli’ di quartiere, senza dubbio due ragazzi – non ancora maggiorenni – hanno preso di mira, spesso e volentieri, loro coetanei, rapinandoli picchiandoli. Ciò nonostante, il gip opta per la soluzione ‘buonista’ così dispone la sospensione del processo per “messa alla prova” dei minori. Tale soluzione è troppo frettolosa e semplicistica manca, difatti, una valutazione sulle possibilità di rieducazione e reinserimento sociale dei due ‘bulli’. Cassazione, sentenza numero 26044, sez. II Penale, depositata oggi Rieducazione. A contestare la decisione del gip è il pm presso il Tribunale per i minorenni a suo dire, difatti, mancano le «condizioni» per «disporre la messa in prova dei minorenni, in quanto i fatti contestati, non essendo occasionali, rappresentavano adesione a modelli di vita devianti». Allo stesso tempo, comunque, il pm evidenzia la mancanza, da parte del gip, di una adeguata «giustificazione» per il «provvedimento» adottato, ed eccepisce che «il progetto elaborato dai Servizi minorili non prende in considerazione il tema delle modalità dirette a riparare le conseguenze del reato». Le obiezioni del Pm vengono ritenute corrette dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali evidenziano come il nodo gordiano sia, in questo caso come in altri simili, la valutazione della «possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale», alla luce, è ovvio, di «indicatori» precisi quali «il reato commesso» e «la personalità del reo». Ebbene, di fronte alle malefatte dei due ‘bulli’, il «provvedimento del gip», viene evidenziato, «omette di formulare un giudizio prognostico sulla possibilità di rieducazione e reinserimento sociale», senza tener conto dei «fatti contestati», della personalità dei minori e del loro «comportamento successivo». Troppe, e troppo evidenti, le lacune nel ragionamento decisorio del Gip lacune che andranno colmate – difatti, la vicenda viene riaffidata al Tribunale per i minorenni – prima di decidere sulla legittimità della messa in prova dei due ragazzi.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 – 17 giugno 2014, numero 26044 Presidente Prestipino – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 27/1/2014, il Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna disponeva la sospensione del processo per messa alla prova, ai sensi dell'articolo 28 D.P.R. 448/1988, nei confronti di C.M. e M.I., imputati di vari episodi di rapine e percosse ai danni di loro coetanei. 3. Avverso tale ordinanza propone ricorso il P.M. con due atti separati ma analoghi, deducendo violazione di legge con riferimento all'articolo 28 D.P.R. 448/1988 e articolo 27 D.Lgs. 272/89, nonché mancanza di motivazione. In particolare il P.M. ricorrente eccepisce l'insussistenza della condizioni per disporre la messa in prova dei minorenni, in quanto i fatti contestati, non essendo occasionali, rappresentavano adesione a modelli di vita devianti. Si duole che il Gip non abbia fornito una giustificazione del provvedimento adottato ed eccepisce che il Progetto elaborato dai Servizi minorili non prende in considerazione il tema delle modalità dirette a riparare le conseguenze del reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo l'insegnamento di questa Corte, la concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull'evoluzione della personalità dei minore verso modelli socialmente adeguati. 3. Successivamente la Corte ha precisato che nell'ambito del giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo é subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato Cass. Sez. 1, Sentenza numero 13370 del 05/03/2013 Ud. dep. 21/03/2013 Rv. 255267 . 4. Nel caso di specie il provvedimento del Gip, omette di formulare un giudizio prognostico sulla possibilità di rieducazione e reinserimento sociale del minore, limitandosi a valutare implicitamente in modo positivo il progetto di messa alla prova dei minori elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, senza svolgere motivazione alcuna in ordine ai fatti contestati ed alla personalità dei prevenuti, nonché al comportamento successivo. 5. Di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale per i Minorenni per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Bologna per nuovo esame. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 D.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.