La Commissione Giustizia della Camera ha approvato, con modifiche, il 6 giugno scorso, il testo della proposta di legge sull’ordinamento forense licenziato dal Senato della Repubblica il 23 novembre 2010. Ciò significa che nei prossimi giorni il testo sarà valutato dalle altre commissioni competenti e qualcuno ipotizza addirittura che si possa arrivare all’approvazione della legge, dopo nuovo esame a Palazzo Madama, già prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.
Riparte la riforma dell’ordinamento forense. In effetti tale prospettiva potrebbe avere anche un certo grado di concretezza visto che la versione votata dalla commissione Giustizia della Camera è in gran parte identica al disegno di legge approvato dal Senato e certamente conferma la struttura complessiva della normativa. Semmai vale la pena di evidenziare come lo sviluppo sopra evidenziato potrebbe essere intralciato dalla possibilità del Governo di esercitare la delega sulla riforma delle professioni affidata all’esecutivo dalla manovra dell’estate scorsa. Tra l’altro, il Governo che pare abbia già manifestato tale intenzione attraverso le parole del Ministro della Giustizia non può certo rimanere inerte rispetto alla delega perché si potrebbe configurare il rischio, laddove la riforma forense si bloccasse nuovamente nella navetta tra Camera e Senato, di un pericolosissimo vuoto normativo in tema di ordinamenti professionali visto che le norme relative vigenti saranno comunque abrogate alla data del 13 agosto 2012. In altre parole, quindi, il passo avanti compiuto dalla riforma non consente, obiettivamente, di eliminare ogni incertezza sul futuro della professione forense. Riserva sulla consulenza e avvocato specialista. Tra gli aspetti più significativi meritano certamente di essere ricordati quelli relativi all’attività di consulenza legale, per la quale si conferma una riserva a favore degli avvocati, e quelli relativi alla specializzazione che viene anch’essa confermata. Senz’altro positivo che sia riservata all’avvocato l’attività di consulenza legale e, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della proposta di legge, anche l’attività di assistenza legale stragiudiziale. E’ un riconoscimento dell’importanza di una professione, qual è quella forense, estremamente complessa e delicata e, non dimentichiamolo, anche di rilievo costituzionale. Da notare semmai che, sempre in virtù della norma sopra richiamata, tale riserva è stabilita «fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate». A proposito di riserve a favore degli avvocati, si deve segnalare che, com’era ovviamente prevedibile, ha trovato piena conferma anche la previsione secondo cui sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e anche nelle procedure arbitrali rituali. Ciò non può che far piacere soprattutto a coloro che, in questi anni perché ormai della riforma forense si parla da tempo hanno ritenuto che la valorizzazione della professione forense si realizzasse attraverso un aggancio fortissimo con la giurisdizione. Quanto alle specializzazioni, viene confermata la competenza del Ministro della Giustizia ad adottare un regolamento su questa particolare modalità di esercizio della professione, previo parere del C.N.F., acquisiti i parere delle associazioni forensi specialistiche. Interessante segnalare che il regolamento sopra indicato dovrà garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale. Il percorso formativo avrà una durata di almeno un biennio per un totale di 150 ore complessive di insegnamento necessarie per il conseguimento del titolo. Al percorso formativo potranno accedere soltanto quegli avvocati che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno un anno. In alternativa alla frequenza dei corsi sarà possibile accertare l’esperienza effettivamente maturata, ovviamente nelle materie che saranno riconosciute come specialistiche, sempre che vi sia un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno tre anni. In ogni caso chi vorrà fregiarsi del titolo di specialista dovrà sostenere un esame presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l’acquisizione del titolo. Rimane fermo anche l’illecito deontologico nel caso in cui si utilizzi indebitamente il titolo di specialista. Si è persa, a parere di chi scrive, una buona occasione laddove si è confermato che l’avvocato iscritto da almeno 20 anni all’albo alla data di entrata in vigore della legge potrà conseguire il titolo di specialista mediante semplice presentazione di una domanda al CNF corredata del curriculum richiesto e quindi senza sostenere alcun esame. Il CNF deciderà sentito l’Ordine di appartenenza. Il periodo di 20 anni, indicato dalla norma, appare eccessivo tenuto conto che nell’ordinamento sono indicate, a vario titolo e ragione, ma sempre in misura inferiore, i periodi di servizio della professione necessari per acquisire determinate funzioni. Per l’iscrizione nell’albo speciale davanti alla Corte di Cassazione, per esempio, è necessario, com’è noto, l’esercizio della professione per 12 anni, così come previsto dall’articolo 1, comma 1, della L. numero 1003/1936. Mentre la nomina dell’avvocato all’Ufficio di Consigliere della Cassazione vedi articolo 1 della L. numero 303/1998 è condizionata all’esercizio effettivo della professione per un periodo di almeno 15 anni. Né può dimenticarsi che l’articolo 135, comma 2, della Costituzione, richiede 20 anni di esercizio della professione forense per l’avvocato che venga scelto come Giudice della Corte Costituzionale, mentre l’articolo 104, comma 4, della Costituzione prevede che possono essere eletti al Consiglio Superiore della Magistratura gli avvocati con 15 anni di esercizio. Davvero singolare quindi che nella riforma forense si indichi in 20 anni di esercizio effettivo della professione il requisito per definirsi specialista ovverosia lo stesso identico requisito per diventare Giudice Costituzionale. Altre importanti questioni il tirocinio, le tariffe, il disciplinare . La commissione Giustizia della Camera, per quanto attiene al tirocinio professionale, ha apportato qualche innovazione rispetto al vecchio testo dell’articolo 39, stabilendo che «il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale in ogni caso, al praticamente avvocato, decorso il primo mese, è dovuto un adeguato compenso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito in misura comunque non inferiore del 30% del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali». Rimane semmai da evidenziare che, probabilmente per una svista, nel testo disponibile, parrebbe confermata la durata in 24 mesi del praticantato. Tale previsione pare destinata però ad essere raccordata con le normative nel frattempo approvate che, com’è noto, stabiliscono il tetto massimo per la pratica forense in 18 mesi, 6 dei quali potranno essere svolti anche presso le Università. La normativa in esame conferma inoltre che le tariffe forensi attualmente ancora in vita in attesa dei parametri ministeriali sostitutivi saranno sostituite completamente dall’accordo che il legale dovrà stipulare con il cliente circa il compenso per la prestazione. Se richiesto dal cliente l’avvocato dovrà redigere anche un preventivo sui costi del procedimento e dovrà anche dare le opportune informazioni sulla complessità della causa. Niente di nuovo quindi sotto questo profilo poiché l’abrogazione sia pur ancora non del tutto completata delle tariffe è argomento ormai ben noto agli avvocati per averne parlato da diversi mesi a questa parte, così com’è ben noto agli avvocati che l’articolo 40, canone 1, del Codice Deontologico Forense attualmente in vigore, prevede già l’obbligo di informativa al cliente sulla durata e sui costi presumibili del processo. L’articolo 12, comma 9, della riforma, prevede inoltre che laddove tra avvocato e cliente non vi sia accordo sul versante economico, ciascuno potrà rivolgersi al Consiglio dell’Ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, laddove ciò non sia possibile, determini i compensi seguendo i parametri ministeriali che tra qualche mese saranno emanati. Un riconoscimento importante quindi ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati visto che il tentativo di conciliazione è, spesso, un procedimento da un lato faticoso, ma dall’altro molto importante perché chiude sul nascere conflitti talvolta significativi. Infine, come non menzionare le importanti novità in materia deontologica. Novità così significative per le quali certamente sarebbe necessario un approfondimento assai più significativo. In questa sede basterà ricordare che il potere in questione viene affidato ai Consigli Distrettuali di disciplina il Consiglio Istruttore di disciplina ed il Collegio giudicante . Gli avvocati Consiglieri dell’Ordine non potranno far parte dei Collegi giudicanti e ciò rappresenta un’importante novità rispetto all’attuale sistema, novità che è sicuramente ispirata ad esigenze di autonomia e indipendenza. Cambiano anche le sanzioni disciplinari poiché tra queste scompare la cancellazione mentre la sospensione dell’esercizio della professione potrà essere previsto per un periodo da 2 mesi a 5 anni. Vi è infine la previsione del cosiddetto richiamo verbale che, secondo l’articolo 51, comma 1, lett. b , della riforma, non ha carattere di sanzione disciplinare ed è applicabile nei casi di infrazioni lievi e scusabili. In pratica un biasimo per quelle infrazioni così lievi da essere vicine o prossime all’irrilevanza. Lo sportello per il cittadino. Una innovazione importante dovuta alla commissione Giustizia della Camera è quella relativa all’articolo 28 bis che prevede la creazione di uno sportello per il cittadino. In pratica ogni Consiglio dell’Ordine dovrà istituire uno sportello volto a fornire ai cittadini quelle informazioni e quegli orientamenti necessari per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e anche per l’accesso alla giustizia. La norma prevede che il cittadino possa accedere allo sportello in maniera gratuita. A parere di chi scrive questa innovazione è senz’altro positiva poiché lo sportello, se prenderà campo, sicuramente consentirà a molti cittadini penso a coloro che si rivolgeranno senza mai avere avuto precedenti esperienze giudiziarie di avere ragguagli e chiarimenti sull’esperienza giudiziaria che andranno di lì a poco ad affrontare. Lo sportello probabilmente avrà anche un’efficacia deflattiva sul contenzioso perché non si può escludere che alcune potenziali controversie facilmente risolvibili saranno indirizzate verso gli organismi di conciliazione. Considerazioni conclusive. E’ ancora presto per poter esprimere un giudizio definitivo sulla riforma. Certo è che la riforma ha contenuti in parte innovativi e anche positivi mentre, rispetto a certe materie, il legislatore pare aver sprecato un’occasione. Rimane, al momento, una situazione di incertezza per le ragioni indicate nelle prime righe del presente commento che ne sarà di questa riforma se il Governo utilizzerà la delega per la modifica degli ordinamenti professionali? Quesito di difficile risposta e, tra l’altro, come si è visto, vi è anche il rischio, laddove la riforma si blocchi nuovamente in Parlamento e il Governo non eserciti la delega, di un vuoto normativo a partire dal 13 agosto 2012, davvero preoccupante. Del resto, come negare che la riforma in questione vada a sovrapporsi anche ad altre normative che riguardano l’avvocatura. Poc’anzi si accennava al tirocinio, ma, forse ancor più importante è la questione delle associazioni e società tra avvocati. La commissione Giustizia della Camera ha introdotto, nella riforma, una norma articolo 4 bis che tratteggia in maniera anche importante i punti cardini della futura società tra avvocati, ma che cosa succederà tra qualche settimana laddove il Ministero della Giustizia deciderà di promulgare il regolamento di attuazione della legge di stabilità? Anche in questo caso è estremamente difficile dare una risposta poiché laddove il regolamento attuativo vedrà davvero la luce ai primi di luglio le norme sulle società tra professionisti della legge sulla stabilità saranno sicuramente applicabili immediatamente e quindi l’articolo 4 bis sopra richiamato rischia di rimanere un esercizio di stile, anche se parte di quei concetti si ritrovano nella legge di stabilità . Alla luce di quanto sopra unica conclusione possibile è quella di ritenere che i lavori in corso per l’avvocato del futuro sono ancora ad uno stato non precisamente definito e quindi, con inguaribile ottimismo, non resta che sperare quod hodie non est cras erit.